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LEGGE 29 dicembre 1932, n. 2049

Modificazione all'art. 4 della legge 20 giugno 1029; n. 1012, concernente la costituzione della Società Porto industriale di Livorno. (032U2049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  28-3-1933 al: 15-12-2009
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Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il primo comma dell'art. 4 della legge 20 giugno 1929 numero 1012, è sostituito dal seguente:

«Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per le comunicazioni, è autorizzato a concedere il coordinamento e la gestione delle zone di cui agli articoli 1 e 2 alla Società Porto industriale di Livorno, costituita con atto notar Conti 1,5 marzo 1928, omologato dal Tribunale di Livorno il 26 marzo 1928, e nella quale i partecipanti potranno essere soltanto il comune di Livorno ed altri enti pubblici, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, il Monte dei Paschi di Siena e la Cassa di risparmio di Livorno ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Jung - Di Crollalanza -
Ciano

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.