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LEGGE 29 dicembre 1932, n. 2049

Modificazione all'art. 4 della legge 20 giugno 1029; n. 1012, concernente la costituzione della Società Porto industriale di Livorno. (032U2049)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/03/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 28-3-1933
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Il primo comma dell'art. 4 della legge 20 giugno 1929 numero  1012,
e' sostituito dal seguente: 
 
  «Il Ministro  per  le  finanze,  di  concerto  con  quello  per  le
comunicazioni, e' autorizzato  a  concedere  il  coordinamento  e  la
gestione delle zone di cui agli articoli 1 e 2  alla  Societa'  Porto
industriale di Livorno, costituita con atto  notar  Conti  1,5  marzo
1928, omologato dal Tribunale di Livorno il 26 marzo  1928,  e  nella
quale i partecipanti potranno essere soltanto il comune di Livorno ed
altri enti pubblici, il Banco di Napoli,  il  Banco  di  Sicilia,  il
Monte dei Paschi di Siena e la Cassa di risparmio di Livorno ». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 29 dicembre 1932 - Anno XI 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                  Mussolini - Jung - Di Crollalanza - 
                                  Ciano 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci.