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REGIO DECRETO-LEGGE 22 settembre 1932, n. 2001

Agevolazione fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia. (032U2001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 aprile 1933, n. 363 (in G.U. 05/05/1933, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-3-1933 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuto che mediante Regio decreto-legge, già approvato dal Consiglio dei Ministri nella adunanza del 14 luglio 1932-X, ed ora in corso di perfezionamento, è stato compreso fra le opere di interesse dei Comuni e di altri Enti da effettuarsi con le eventuali economie ricavabili sui fondi assegnati con la legge 6 giugno 1932, n. 580, e col R. decreto 18 giugno 1932, n. 756, il completamento del Policlinico di Perugia;
Che è assoluta e urgente la necessità di estendere ai cennati lavori le esenzioni, fiscali stabilite per i contratti d'interesse dell'Amministrazione dello Stato, in quanto lo Stato entri a far parte del Consorzio per l'esecuzione dei lavori;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

In quanto l'Amministrazione dello Stato entri a far parte del Consorzio che dovrà provvedere alla esecuzione dei lavori di completamento del Policlinico di Perugia, la convenzione da stipularsi per la costituzione del detto Consorzio e gli atti e contratti per la attuazione della medesima, compresi quelli di trascrizione di proprietà, di permute e di cessione in annualità, beneficieranno delle norme stabilite per i contratti dell'Amministrazione statale nei riguardi delle tasse di bollo e di registro e ipotecarie, salvi i diritti dovuti ai conservatori delle ipoteche.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 22 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Di Crollalanza - Jung.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 329, foglio 82. - Mancini.

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Nota redazionale
Il testo delle premesse è riportato già integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 22/02/1933, n. 44 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.