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REGIO DECRETO-LEGGE 22 settembre 1932, n. 2001

Agevolazione fiscali per il completamento del Policlinico di Perugia. (032U2001)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/03/1933
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 6 aprile 1933, n. 363 (in G.U. 05/05/1933, n. 105).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 7-3-1933
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 6 giugno 1932, n. 580; 
 
  Visto il R. decreto 18 giugno 1932, n. 756; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuto che  mediante  Regio  decreto-legge,  gia'  approvato  dal
Consiglio dei Ministri nella adunanza del 14 luglio 1932-X, ed ora in
corso di perfezionamento, e' stato compreso fra le opere di interesse
dei Comuni e di altri Enti da effettuarsi con le  eventuali  economie
ricavabili sui fondi assegnati con la legge 6 giugno 1932, n. 580,  e
col  R.  decreto  18  giugno  1932,  n.  756,  il  completamento  del
Policlinico di Perugia; 
 
  Che e' assoluta e urgente la necessita'  di  estendere  ai  cennati
lavori le esenzioni, fiscali stabilite per  i  contratti  d'interesse
dell'Amministrazione dello Stato, in quanto  lo  Stato  entri  a  far
parte del Consorzio per l'esecuzione dei lavori; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori
pubblici, di concerto con quello per le finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  In quanto l'Amministrazione dello  Stato  entri  a  far  parte  del
Consorzio  che  dovra'  provvedere  alla  esecuzione  dei  lavori  di
completamento  del  Policlinico  di  Perugia,   la   convenzione   da
stipularsi per la costituzione del  detto  Consorzio  e  gli  atti  e
contratti per  la  attuazione  della  medesima,  compresi  quelli  di
trascrizione di proprieta', di permute e di cessione  in  annualita',
beneficieranno   delle    norme    stabilite    per    i    contratti
dell'Amministrazione statale nei riguardi delle tasse di bollo  e  di
registro e ipotecarie, salvi i diritti dovuti ai  conservatori  delle
ipoteche. 
 
  Questo decreto sara' presentato al Parlamento per la conversione in
legge. 
 
  Il  Ministro  proponente  e'  autorizzato  alla  presentazione  del
relativo disegno di legge. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 22 settembre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                   Mussolini - Di Crollalanza - Jung. 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 11 febbraio 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 329, foglio 82. - Mancini. 
 
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Nota redazionale 
  Il  testo  delle  premesse  e'  riportato  gia'  integrato  con  le
correzioni   apportate   dall'errata-corrige   pubblicato   in   G.U.
22/02/1933, n. 44 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.