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REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1806

Modifiche allo statuto della Regia università di Palermo. (032U1806)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  7-2-1933 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia università di Palermo, approvato e modificato con i Regi decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1

Art. 18. - Nel terzo comma, dopo le parole «Tanto per le lezioni» sono aggiunte le parole «sperimentali o dimostrative».

Art. 51. - È soppresso ed è in conseguenza modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 51 (già 52). - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti:

«29. Grammatica greca e latina;

30. Sanscrito;

31. Topografia archeologica e storia della Sicilia antica;

32. Lingua e letteratura albanese;

33. Storia delle dottrine morali e politiche;

34. Storia delle religioni».

Art. 52 (già 53). - Nel primo comma è soppresso il secondo periodo.

Art. 55 (già 56):

I. - Dopo la lettera b) del primo comma è aggiunto il seguente:

«La iscrizione ad una qualsiasi delle sezioni, specificate nell'art. 53, sarà riconosciuta valida allo studente solo se alla fine del quadriennio egli abbia compiuto un corso triennale delle materie caratteristiche della sezione stessa. Sono considerate caratteristiche:

per la sezione di filologia classica: le letterature latina e greca;

per la sezione di filologia romanza: la letteratura italiana e latina;

per la sezione di lingue e letterature straniere moderne:

gruppo a) letteratura italiana e letteratura inglese o tedesca;

gruppo b) letteratura italiana e letteratura francese o spagnuola;
per la sezione di storia e geografia:

gruppo a) storia antica e letteratura greca o latina;

gruppo b) storia moderna e paleografia;

gruppo c) geografia e storia antica o storia moderna;

per la sezione di filosofia: filosofia e storia della filosofia o pedagogia;

per la sezione di filosofia e storia: filosofia o storia della filosofia e storia moderna».

II. - È soppresso l'ultimo comma.

Art. 56 (già 57). - Nel secondo comma è soppresso il secondo periodo.

Art. 64 (già 65). - Il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Lo studente ha facoltà di presentarsi alla fine di ciascun anno di frequenza a sostenere l'esame speciale sulle discipline biennali o triennali».

Art. 66 (già 67). - È sostituito dal seguente:

«Le materie di altre Facoltà non possono mai essere più di due e la loro scelta deve essere approvata dalla Facoltà di lettere e filosofia».

Art. 67 (già 68). - Nel secondo comma le parole «sostenere un colloquio integrativo» sono sostituite con le parole «sostenere un esame».

Art. 71 (già 72). - Nel secondo comma le parole «nei tre mesi precedenti alla presentazione della tesi» sono sostituite con le parole «almeno tre mesi prima della presentazione della tesi».

Art. 76 (già 77). - Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di medicina e chirurgia sono soppressi gl'insegnamenti di «storia della medicina» di cui al n. 22, e di «chimica e microscopia clinica», di cui al n. 27, ed è inserito, al n. 22, l'insegnamento di «urologia».

Art. 106 (già 107). - È sostituito dal seguente:

«Sono biennali gli insegnamenti di fisica sperimentale, di chimica fisica, di architettura elementare e disegno d'ornato.

Ai fini della laurea in fisica e della laurea mista in matematica e fisica è biennale anche l'insegnamento di fisica superiore.

Ai fini della laurea mista in matematica e fisica è biennale l'insegnamento di matematica complementare.

Ai fini della laurea mista in scienze naturali e geografia è triennale l'insegnamento di geografia».

Art. 126 (già 127). - È sostituito dal seguente:

«Lo studente, che non segua il piano degli studi proposto dalla Facoltà, può sostituire ad una o più materie in esso indicate altre materie, purché soddisfi alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 17 materie fra quelle elencate nell'articolo 103 ai numeri 1, 2, 9 a 11, 13 a 20, 25, 29, 30, 33 e i corsi di elettrotecnica e di idraulica della Scuola di ingegneria;

per la laurea in fisica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 17 materie fra quelle elencate nell'art. 103 ai numeri 1 a 4, 9 a 14, 16, 18 a 20, 22, 29, 30 e 33 e fra i corsi di fisica tecnica ed elettrotecnica della R. Scuola di ingegneria e frequenti il laboratorio di fisica per tre anni e quello di chimica per un anno;
per la laurea mista in fisica e matematica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 16 materie fra quelle elencate nell'art. 103 ai numeri 1 a 3, 9 a 11, 13 a 20, 22, 29, 30 e 33 e fra i corsi di elettrotecnica e fisica tecnica della R. Scuola di ingegneria e frequenti il laboratorio di fisica per tre anni e quello di chimica per un anno:

per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 15 materie scelte fra quelle elencate nell'articolo 103 ai numeri 1 a 7, 21, 22, 27 e fra i corsi di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica bromatologica della Scuola di farmacia, di chimica industriale della Scuola d'ingegneria e di igiene della Facoltà di medicina; e frequenti inoltre il laboratorio di chimica per 4 anni e quello di fisica per un anno;

per la laurea in scienze naturali: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 16 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 103 ai numeri 1 a 8, 12, 21, 23, 24, 26 a 28, 31, e fra i corsi di igiene della Facoltà, di medicina, e di geografia della Facoltà di lettere, e frequenti inoltre per un anno i laboratori di fisica, chimica, botanica, zoologia, geologia e mineralogia;

per la laurea mista in chimica e scienze naturali: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 17 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 103 ai numeri 1 a 8, 12, 21 a 24, 26 a 28, 31 e il corso di igiene della Facoltà di medicina, e frequenti il laboratorio di chimica per due anni, il laboratorio di fisica per un anno e due dei laboratori di scienze per un anno;

per la laurea mista in scienze naturali e geografia: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 19 materie fra quelle elencate nell'art. 103 ai numeri 1 a 8, 14, 18, 21, 23, 24, 26 a 28, 31 e fra i corsi di geografia (triennale) della Facoltà di lettere, di geografia biologica e di geografia economica dell'istituto superiore di commercio, e di igiene della Facoltà, di medicina, e frequenti per un anno il laboratorio di fisica, due dei laboratori di scienze naturali e quelli di astronomia, geodesia e geografia.

Le materie, indicate come biennali e triennali nei piani di studio consigliati dalla Facoltà, contano, rispettivamente, per due o tre materie annuali».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Ercole.

Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1933 - Anno XI

Atti del Governo, registro 328, foglio 68. - Mancini.