stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 20 ottobre 1932, n. 1806

Modifiche allo statuto della Regia università di Palermo. (032U1806)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 7-2-1933
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Palermo, approvato con
R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con Regi decreti 13
ottobre 1927, n. 2240, 31 ottobre 1929, n. 2477, 30 ottobre 1930,  n.
1844, e 1° ottobre 1931, n. 1379; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della Regia universita' predetta; 
 
  Veduti gli art. 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  numero
2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo  statuto  della  Regia  universita'  di  Palermo,  approvato   e
modificato con  i  Regi  decreti  sopra  indicati,  e'  ulteriormente
modificato nel modo seguente: 
 
   Art. 18. - Nel terzo comma, dopo le parole «Tanto per le  lezioni»
sono aggiunte le parole «sperimentali o dimostrative». 
 
   Art. 51. -  E'  soppresso  ed  e'  in  conseguenza  modificata  la
numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti. 
 
   Art. 51 (gia' 52). - Nell'elenco degl'insegnamenti della  Facolta'
di lettere e filosofia sono aggiunti i seguenti: 
 
  «29. Grammatica greca e latina; 
 
  30. Sanscrito; 
 
  31. Topografia archeologica e storia della Sicilia antica; 
 
  32. Lingua e letteratura albanese; 
 
  33. Storia delle dottrine morali e politiche; 
 
  34. Storia delle religioni». 
 
   Art. 52 (gia' 53). - Nel  primo  comma  e'  soppresso  il  secondo
periodo. 
 
   Art. 55 (gia' 56): 
 
  I. - Dopo la lettera b) del primo comma e' aggiunto il seguente: 
 
  «La  iscrizione  ad  una  qualsiasi  delle   sezioni,   specificate
nell'art. 53, sara' riconosciuta valida allo studente  solo  se  alla
fine del quadriennio egli abbia compiuto  un  corso  triennale  delle
materie  caratteristiche  della  sezione  stessa.  Sono   considerate
caratteristiche: 
 
  per la sezione di  filologia  classica:  le  letterature  latina  e
greca; 
 
  per la sezione di filologia  romanza:  la  letteratura  italiana  e
latina; 
 
  per la sezione di lingue e letterature straniere moderne: 
 
  gruppo a) letteratura italiana e letteratura inglese o tedesca; 
 
  gruppo b) letteratura italiana e letteratura francese o spagnuola; 
 
  per la sezione di storia e geografia: 
 
  gruppo a) storia antica e letteratura greca o latina; 
 
  gruppo b) storia moderna e paleografia; 
 
  gruppo c) geografia e storia antica o storia moderna; 
 
  per la sezione di filosofia: filosofia e storia della  filosofia  o
pedagogia; 
 
  per la sezione di filosofia e  storia:  filosofia  o  storia  della
filosofia e storia moderna». 
 
  II. - E' soppresso l'ultimo comma. 
 
   Art. 56 (gia' 57). - Nel secondo comma  e'  soppresso  il  secondo
periodo. 
 
   Art. 64 (gia' 65). - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Lo studente ha facolta' di presentarsi alla fine di  ciascun  anno
di frequenza a sostenere l'esame speciale sulle discipline biennali o
triennali». 
 
   Art. 66 (gia' 67). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Le materie di altre Facolta' non possono mai essere piu' di due  e
la loro scelta deve essere approvata  dalla  Facolta'  di  lettere  e
filosofia». 
 
   Art. 67 (gia' 68). - Nel secondo comma  le  parole  «sostenere  un
colloquio integrativo» sono sostituite con le  parole  «sostenere  un
esame». 
 
   Art. 71 (gia' 72). - Nel secondo comma le  parole  «nei  tre  mesi
precedenti alla presentazione della  tesi»  sono  sostituite  con  le
parole «almeno tre mesi prima della presentazione della tesi». 
 
   Art. 76 (gia' 77). - Nell'elenco degl'insegnamenti della  Facolta'
di medicina e chirurgia sono  soppressi  gl'insegnamenti  di  «storia
della medicina» di  cui  al  n.  22,  e  di  «chimica  e  microscopia
clinica», di cui al n. 27, ed e' inserito, al n.  22,  l'insegnamento
di «urologia». 
 
   Art. 106 (gia' 107). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Sono biennali gli insegnamenti di fisica sperimentale, di  chimica
fisica, di architettura elementare e disegno d'ornato. 
 
  Ai fini della laurea in fisica e della laurea mista in matematica e
fisica e' biennale anche l'insegnamento di fisica superiore. 
 
  Ai fini della laurea mista  in  matematica  e  fisica  e'  biennale
l'insegnamento di matematica complementare. 
 
  Ai fini della laurea mista  in  scienze  naturali  e  geografia  e'
triennale l'insegnamento di geografia». 
 
   Art. 126 (gia' 127). - E' sostituito dal seguente: 
 
  «Lo studente, che non segua il piano  degli  studi  proposto  dalla
Facolta', puo' sostituire ad una o  piu'  materie  in  esso  indicate
altre materie, purche' soddisfi alle seguenti condizioni: 
 
  per la laurea in matematica: prenda iscrizione e superi  gli  esami
in almeno 17 materie fra quelle elencate nell'articolo 103 ai  numeri
1, 2, 9 a 11, 13 a 20, 25, 29, 30, 33 e i corsi di  elettrotecnica  e
di idraulica della Scuola di ingegneria; 
 
  per la laurea in fisica: prenda iscrizione e superi  gli  esami  in
almeno 17 materie fra quelle elencate nell'art. 103 ai numeri 1 a  4,
9 a 14, 16, 18 a 20, 22, 29, 30 e 33 e fra i corsi di fisica  tecnica
ed elettrotecnica della  R.  Scuola  di  ingegneria  e  frequenti  il
laboratorio di fisica per tre anni e quello di chimica per un anno; 
 
  per la laurea mista in fisica e  matematica:  prenda  iscrizione  e
superi gli esami in almeno 16 materie fra quelle  elencate  nell'art.
103 ai numeri 1 a 3, 9 a 11, 13 a 20, 22, 29, 30 e 33 e fra  i  corsi
di elettrotecnica e fisica tecnica della R. Scuola  di  ingegneria  e
frequenti il laboratorio di fisica per tre anni e quello  di  chimica
per un anno: 
 
  per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli  esami  in
almeno 15 materie scelte fra quelle  elencate  nell'articolo  103  ai
numeri 1 a 7, 21, 22, 27 e fra i  corsi  di  chimica  farmaceutica  e
tossicologica, di chimica bromatologica della Scuola di farmacia,  di
chimica industriale della  Scuola  d'ingegneria  e  di  igiene  della
Facolta' di medicina; e frequenti inoltre il laboratorio  di  chimica
per 4 anni e quello di fisica per un anno; 
 
  per la laurea in scienze naturali: prenda iscrizione e  superi  gli
esami in almeno 16 materie scelte fra quelle elencate  nell'art.  103
ai numeri 1 a 8, 12, 21, 23, 24, 26 a 28, 31, e fra i corsi di igiene
della Facolta',  di  medicina,  e  di  geografia  della  Facolta'  di
lettere, e frequenti inoltre per un  anno  i  laboratori  di  fisica,
chimica, botanica, zoologia, geologia e mineralogia; 
 
  per  la  laurea  mista  in  chimica  e  scienze  naturali:   prenda
iscrizione e superi gli esami in almeno 17 materie scelte fra  quelle
elencate nell'art. 103 ai numeri 1 a 8, 12, 21 a 24, 26 a 28, 31 e il
corso  di  igiene  della  Facolta'  di  medicina,  e   frequenti   il
laboratorio di chimica per due anni, il laboratorio di fisica per  un
anno e due dei laboratori di scienze per un anno; 
 
  per la  laurea  mista  in  scienze  naturali  e  geografia:  prenda
iscrizione e superi  gli  esami  in  almeno  19  materie  fra  quelle
elencate nell'art. 103 ai numeri 1 a 8, 14, 18, 21, 23, 24, 26 a  28,
31 e fra i corsi di geografia (triennale) della Facolta' di  lettere,
di  geografia  biologica  e  di  geografia  economica   dell'istituto
superiore di commercio, e di igiene della Facolta',  di  medicina,  e
frequenti per un anno il laboratorio di fisica, due dei laboratori di
scienze naturali e quelli di astronomia, geodesia e geografia. 
 
  Le materie, indicate come biennali e triennali nei piani di  studio
consigliati dalla Facolta', contano, rispettivamente, per due  o  tre
materie annuali». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 20 ottobre 1932 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                              Ercole. 
 
  Visto, il Guardasigilli: De Francisci. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 gennaio 1933 - Anno XI 
 
  Atti del Governo, registro 328, foglio 68. - Mancini.