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REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 1728

Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaro. (032U1728)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2006)
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Testo in vigore dal:  28-1-1933 al: 20-5-1941
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, sul conferimento dei posti notarili;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, che contiene disposizioni per la esecuzione della legge suindicata;
Ritenuta la opportunità di modificare le disposizioni del predetto R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ogni sede notatile che si rende vacante è messa a concorso fra i notai in esercizio mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, da farsi entro 15 giorni da quello in cui perviene la notizia della vacanza allo stesso Ministero.

I notai che intendono concorrere alla sede vacante debbono far pervenire al Ministero, entro il termine perentorio di 30 giorni da tale pubblicazione, le loro domande corredate dai documenti che credano di unirvi e dalla quietanza di versamento presso un archivio notarne distrettuale o sussidiario della tassa di concorso nella misura di L. 50. La tassa è di L. 30 per ciascuna sede se l'aspirante concorre a più sedi vacanti messe a concorso con lo stesso avviso.

Il Ministero, valutati i titoli presentati dai vari concorrenti ed assunte, ove occorra, le opportune informazioni, provvede nel più breve tempo possibile all'assegnazione della sede.

Qualora partecipino al concorso notai rimasti o aggiunti in soprannumero ovvero notai che si trovino nella posizione indicata nell'art. 13 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2124, il Ministero, nella decisione del concorso, tiene conto dei diritti di preferenza stabiliti negli articoli 12 e 13 del predetto R. decreto-legge 28 dicembre 1924, numero 2124.