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REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. 1840

Modifiche allo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano. (031U1840)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  13-4-1932 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, approvato con R. decreto 8 marzo 1925, n. 547, e modificato col R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3108;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche dell'Università commerciale predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 1


Art. 2. - È sostituito dal seguente:
«Al mantenimento dell'Università si provvede, oltre che col lascito del fondatore Bocconi, anche con donazioni e con rendite ad essa assegnate o che le saranno in seguito assegnate con contributi della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e di altri enti e con i proventi delle tasse scolastiche».
Art. 4. - È sostituito dal seguente:
«Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Università ed è costituito di 19 membri.
Esso si compone: dell'erede del fondatore o di persona designata da lui o dai suoi eredi, che ne è presidente, del rettore «pro tempore», di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale, di uno del Ministero delle corporazioni, di uno della Provincia di Milano, di uno del Comune di Milano, di uno della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, di tre rappresentanti del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano, di nove membri nominati dall'erede del fondatore o dalla persona designata da lui o dai suoi eredi, avendo cura che almeno due siano scelti tra i laureati dell'Università.
Il presidente, il rettore ed il rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale sono componenti di diritto del Consiglio.
I consiglieri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
I membri del Consiglio, eletti in sostituzione di altri, restano in carica per il tempo in cui vi sarebbero restati i loro predecessori.
Dell'Ufficio di presidenza fanno parte, oltre al presidente, anche il vice-presidente ed un consigliere delegato, che sono eletti dal Consiglio nel suo seno, rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Al presidente del Consiglio d'amministrazione spetta la rappresentanza giuridica dell'Università.
Il Consiglio elegge il segretario anche fuori del Consiglio stesso.
In seno al Consiglio d'amministrazione è costituito un Comitato esecutivo di cinque membri per l'esame e per la risoluzione delle questioni ad esso delegate e in genere per la trattazione di questioni urgenti e per i provvedimenti relativi. Del Comitato esecutivo fanno parte il presidente, il vice-presidente, il consigliere delegato, il rettore e il rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale».
Art. 7. - È sostituito dal seguente:
«Il ruolo organico dei professori di materie fondamentali comprende tre posti. Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico dei professori di ruolo dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.
Il trattamento di quiescenza dei professori di ruolo sarà, a norma dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 986, in rapporto allo stipendio goduto, sulle stesse basi adottate pei professori degl'Istituti Regi.
In caso di trasferimento all'Università «Bocconi» di professori appartenenti ad altri Istituti d'istruzione superiore saranno applicate le disposizioni del R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404.
Agli effetti del trattamento di quiescenza i professori di ruolo saranno inscritti al fondo di previdenza stabilito pel personale amministrativo, con queste disposizioni speciali:
1° il contributo a carico dell'Università sarà del 10% e la trattenuta a carico del professore del 6% sullo stipendio;
2° contributo e trattenuta si verseranno in una partita unica;
3° alla cessazione di un professore dal servizio la somma accreditata sulla sua partita servirà per garantire il trattamento di quiescenza dovuto: nel caso di sua insufficienza, la differenza sarà a carico del bilancio dell'Università. Per far fronte a tale eventuale deficienza verrà stanziato nel bilancio dell'Università uno speciale fondo di riserva, a favore del quale andranno le eventuali eccedenze.
La pensione vitalizia al professore e l'eventuale pensione alla famiglia, in caso di morte, saranno assicurate presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni.
Art. 8. - È sostituito dal seguente:
«Il Consiglio accademico si compone di sette membri. Ne fanno parte di diritto il rettore, che lo presiede, ed i professori di ruolo. Gli altri componenti sono scelti ogni anno dal Consiglio d'amministrazione fra i professori incaricati in modo che nel Consiglio accademico siano rappresentati tutti i gruppi di materie insegnate nell'Università e cioè le economiche, le giuridiche, le tecniche, le lingue. Per queste ultime la rappresentanza spetta di diritto al direttore degl'insegnamenti di lingue ove esista».
Art. 10. - Sono soppressi gli ultimi due commi.
Dopo il suddetto articolo sono inseriti i seguenti:
«Art. 11. - Pel trattamento di quiescenza, del personale amministrativo, d'ordine e di servizio dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano è costituito un fondo di previdenza a conti individuali. esso ha lo scopo di mettere a disposizione dell'Università una somma da assegnarsi a chi cessa dal servizio o alla sua famiglia in caso di morte.
Art. 12. - L'iscrizione al. fondo è obbligatoria per tutti gl'impiegati, compresi gli appartenenti al personale di servizio, dal giorno in cui sono assunti.
Art. 13. - Concorrono alla costituzione del fondo:
a) l' Università con un contributo annuo pari all'8% dello stipendio di ciascun impiegato, più il premio per l' assicurazione di cui appresso:
b) ciascun impiegato con .1a trattenuta del 4% sullo stipendio.
Tanto dal contributo dell'Università, quanto dalla trattenuta a carico dell'impiegato, sarà dedotto l'eventuale contributo per l'iscrizione, alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.
Pel trattamento di quiescenza gli stipendi sono considerati senza la riduzione del 12%.
Art. 14. - Il fondo è diviso in due partite:
Partita A formata con il contributo dell'8%, con i relativi interessi e con i proventi straordinari.
Partita B formata con la trattenuta del 4% con i relativi interessi.
La somma accumulata sulla partita A serve a mettere l'Università in grado di corrispondere l'indennità di licenziamento stabilita dalla legge sul contratto d'impiego, restando a carico dell' Università stessa l'eventuale deficienza.
L'intera somma accumulata sulla partita A va assegnata:
1° a chi cessa dal servizio per invalidità accertata mediante visita medica;
2° a chi sia licenziato senza sua colpa dopo 15 anni di servizio; 3° a chi cessa dal servizio in seguito a sua domanda dopo aver compiuto 20 anni di servizio e raggiunto i 50 anni almeno di età;
4° alle signorine che lasciano il servizio in caso di matrimonio.
Art. 15. - In caso di morte l'intera somma accumulata sulla partita A, accresciuta dalla somma assicurata secondo l'art. 16, verrà assegnata agli aventi diritto all'indennità secondo la legge sul contratto d'impiego.
Art. 16. - A cura ed a beneficio dell'Università viene stipulata presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni una assicurazione in caso di morte per l'importo di due volte lo stipendio iniziale per i primi cinque anni, poi decrescente del 10% dello stipendio iniziale per i successivi 10 anni, del 15% dello stipendio stesso per quattro anni, del 20% dello stipendio stesso per due anni, restando così ridotta a zero nel 21° anno.
Se l'assicurazione sulla vita di un impiegato non sia accettata in base alla visita medica, in caso di sua morte sarà: assegnata solo la somma accumulata sulla partita A.
Art. 17. - Quanto resta disponibile sulla partita di un impiegato per non essere stato assegnato a norma degli articoli precedenti va a favore della partita A degli altri impiegati in proporzione della somma di competenza di ciascuno sulla partita stessa al 31 ottobre precedente.
Art. 18. - La somma accumulata sulla partita B va assegnata in caso di cessazione dal servizio in qualunque tempo e per qualunque causa, salva la responsabilità dell'impiegato per danni che avesse arrecati all'Università.
Art. 19. - All'impiegato che abbia almeno compiuto venti anni di servizio la Commissione amministrativa può concedere di prelevare per gravissimi motivi di famiglia da essa riconosciuti fino ad un quinto della somma accumulata sul fondo di previdenza.
Il prelevamento dovrà essere rimborsato in rate mensili trattenute sullo stipendio nella misura e coll'interesse da fissarsi dalla Commissione.
Art. 20. - Le somme che non siano state riscosse dopo ? anni dalla liquidazione vanno a favore del fondo a norma dell'art. 17.
Art. 21. - Le somme versate al fondo di previdenza vanno impiegate in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli del prestito del Comune di Milano.
Le somme momentaneamente disponibili saranno depositate in conto corrente presso una Banca.
Art. 22. - Al 31 ottobre di ogni anno si fa il conto consuntivo ed il riparto della competenza di ciascun impiegato su ciascuna delle partite A e B.
Il conto consuntivo deve essere presentato per l'approvazione al Consiglio d'amministrazione dell'Università.
Art. 23. - Il fondo è amministrato da una Commissione composta dal rettore dell'Università, da un membro del Consiglio d'amministrazione annualmente delegato da questo e da un impiegato scelto annualmente dal rettore.
Art. 24. - Spetta alla Commissione amministrativa di esaminare le domande di liquidazione dei conti individuali e provvedere alla liquidazione dei conti stessi.
Art. 25. - Al 31 ottobre 1931 verrà costituito un fondo da accreditarsi sulla partita A per ciascun dipendente dall'Università corrispondente all'8% del cumulo degli stipendi ricevuti da ciascuno.
L'assicurazione di cui all'art. 16 verrà stipulata per la durata di 20 anni dal 1° novembre 1931 e per un importo iniziale pari alla differenza fra il doppio dello stipendio a quella data e la somma accreditata sulla partita A, decrescente con la norma fissata nell'art. 16 sulla base della differenza stessa».
In conseguenza dell'inserzione dei predetti articoli viene modificata la numerazione degli articoli successivi (già 11, 12, 13 e 14).
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.


Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 318, foglio 91. - Mancini.