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REGIO DECRETO 29 ottobre 1931, n. 1840

Modifiche allo statuto dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano. (031U1840)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/04/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 13-4-1932
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' commerciale «Luigi  Bocconi»  di
Milano, approvato con R. decreto 8 marzo 1925, n. 547,  e  modificato
col R. decreto 2 dicembre 1928, n. 3108; 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche dell'Universita' commerciale predetta; 
  Veduti i Regi decreti 3 giugno 1924, n. 986, e 25 luglio  1924,  n.
1288; 
  Veduto il R. decreto legge 28 agosto 1931, n. 1227; 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
  Lo statuto dell'Universita' commerciale «Luigi Bocconi» di  Milano,
approvato  e  modificato  con  i  Regi  decreti  sopra   citati,   e'
ulteriormente modificato nel modo seguente: 
  Art. 1. - Le ultime parole «. .  .  dell'economia  nazionale»  sono
sostituite con le altre «. . . dell'educazione nazionale». 
  Art. 2. - E' sostituito dal seguente: 
  «Al  mantenimento  dell'Universita'  si  provvede,  oltre  che  col
lascito del fondatore Bocconi, anche con donazioni e con  rendite  ad
essa assegnate o che le saranno in seguito assegnate  con  contributi
della Cassa di risparmio  delle  provincie  lombarde,  del  Consiglio
provinciale dell'economia  corporativa  e  di  altri  enti  e  con  i
proventi delle tasse scolastiche». 
  Art. 4. - E' sostituito dal seguente: 
  «Il Consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e  la
gestione economica e patrimoniale dell'Universita' ed  e'  costituito
di 19 membri. 
  Esso si compone: dell'erede del fondatore o di persona designata da
lui o dai  suoi  eredi,  che  ne  e'  presidente,  del  rettore  «pro
tempore»,  di  un  rappresentante   del   Ministero   dell'educazione
nazionale, di uno del Ministero  delle  corporazioni,  di  uno  della
Provincia di Milano, di uno del Comune di Milano, di uno della  Cassa
di risparmio delle provincie  lombarde,  di  tre  rappresentanti  del
Consiglio provinciale dell'economia corporativa di  Milano,  di  nove
membri nominati dall'erede del fondatore o dalla persona designata da
lui o dai suoi eredi, avendo cura che almeno due siano scelti  tra  i
laureati dell'Universita'. 
  Il presidente,  il  rettore  ed  il  rappresentante  del  Ministero
dell'educazione nazionale sono componenti di diritto del Consiglio. 
  I consiglieri durano  in  carica  quattro  anni  e  possono  essere
riconfermati. 
  I membri del Consiglio, eletti in sostituzione di altri, restano in
carica per il tempo in cui vi sarebbero restati i loro predecessori. 
  Dell'Ufficio di presidenza fanno parte, oltre al presidente,  anche
il vice-presidente ed un consigliere delegato, che  sono  eletti  dal
Consiglio nel suo seno, rimangono  in  carica  quattro  anni  e  sono
rieleggibili. 
  Al   presidente   del   Consiglio   d'amministrazione   spetta   la
rappresentanza giuridica dell'Universita'. 
  Il Consiglio elegge il segretario anche fuori del Consiglio stesso. 
  In seno al Consiglio d'amministrazione e'  costituito  un  Comitato
esecutivo di cinque membri per l'esame e  per  la  risoluzione  delle
questioni ad  esso  delegate  e  in  genere  per  la  trattazione  di
questioni urgenti  e  per  i  provvedimenti  relativi.  Del  Comitato
esecutivo  fanno  parte  il  presidente,   il   vice-presidente,   il
consigliere delegato, il rettore e il  rappresentante  del  Ministero
dell'educazione nazionale». 
  Art. 7. - E' sostituito dal seguente: 
  «Il ruolo organico dei professori di materie fondamentali comprende
tre posti. Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico dei
professori di ruolo dei Regi istituti superiori di scienze economiche
e commerciali. 
  Il trattamento di quiescenza dei professori di ruolo sara', a norma
dell'art. 5 del R. decreto 3 giugno 1924, n. 986,  in  rapporto  allo
stipendio  goduto,  sulle  stesse  basi   adottate   pei   professori
degl'Istituti Regi. 
  In caso di trasferimento all'Universita'  «Bocconi»  di  professori
appartenenti  ad  altri  Istituti  d'istruzione   superiore   saranno
applicate le disposizioni del R. decreto 25 novembre 1926, n. 2404. 
  Agli effetti del trattamento di quiescenza i  professori  di  ruolo
saranno inscritti al fondo  di  previdenza  stabilito  pel  personale
amministrativo, con queste disposizioni speciali: 
  1° il contributo a carico  dell'Universita'  sara'  del  10%  e  la
trattenuta a carico del professore del 6% sullo stipendio; 
  2° contributo e trattenuta si verseranno in una partita unica; 
  3°  alla  cessazione  di  un  professore  dal  servizio  la   somma
accreditata sulla sua partita servira' per garantire  il  trattamento
di quiescenza dovuto: nel caso di sua  insufficienza,  la  differenza
sara' a carico del bilancio dell'Universita'. Per far fronte  a  tale
eventuale deficienza verra' stanziato nel  bilancio  dell'Universita'
uno speciale fondo  di  riserva,  a  favore  del  quale  andranno  le
eventuali eccedenze. 
  La pensione vitalizia al professore  e  l'eventuale  pensione  alla
famiglia, in caso di  morte,  saranno  assicurate  presso  l'Istituto
nazionale delle assicurazioni. 
  Art. 8. - E' sostituito dal seguente: 
  «Il Consiglio accademico si compone di sette membri. Ne fanno parte
di diritto il rettore, che lo presiede, ed i professori di ruolo. Gli
altri   componenti   sono   scelti   ogni    anno    dal    Consiglio
d'amministrazione  fra  i  professori  incaricati  in  modo  che  nel
Consiglio accademico siano rappresentati tutti i  gruppi  di  materie
insegnate nell'Universita' e cioe' le economiche, le  giuridiche,  le
tecniche, le lingue. Per queste ultime la  rappresentanza  spetta  di
diritto al direttore degl'insegnamenti di lingue ove esista». 
  Art. 10. - Sono soppressi gli ultimi due commi. 
  Dopo il suddetto articolo sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  11.  -  Pel  trattamento  di   quiescenza,   del   personale
amministrativo, d'ordine e di servizio  dell'Universita'  commerciale
«Luigi Bocconi» di Milano e' costituito  un  fondo  di  previdenza  a
conti individuali.  esso  ha  lo  scopo  di  mettere  a  disposizione
dell'Universita' una somma da assegnarsi a chi cessa dal  servizio  o
alla sua famiglia in caso di morte. 
  Art. 12.  -  L'iscrizione  al.  fondo  e'  obbligatoria  per  tutti
gl'impiegati, compresi gli appartenenti al personale di servizio, dal
giorno in cui sono assunti. 
  Art. 13. - Concorrono alla costituzione del fondo: 
a) l' Universita' con un contributo annuo pari all'8% dello stipendio
   di ciascun impiegato, piu' il premio per l' assicurazione  di  cui
   appresso: 
b) ciascun impiegato con .1a trattenuta del 4% sullo stipendio. 
  Tanto dal contributo dell'Universita', quanto  dalla  trattenuta  a
carico  dell'impiegato,  sara'  dedotto  l'eventuale  contributo  per
l'iscrizione, alla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali. 
  Pel trattamento di quiescenza gli stipendi sono  considerati  senza
la riduzione del 12%. 
  Art. 14. - Il fondo e' diviso in due partite: 
  Partita A  formata  con  il  contributo  dell'8%,  con  i  relativi
interessi e con i proventi straordinari. 
  Partita  B  formata  con  la  trattenuta  del  4%  con  i  relativi
interessi. 
  La somma accumulata sulla partita A serve a  mettere  l'Universita'
in grado di corrispondere  l'indennita'  di  licenziamento  stabilita
dalla  legge  sul  contratto  d'impiego,  restando  a  carico   dell'
Universita' stessa l'eventuale deficienza. 
  L'intera somma accumulata sulla partita A va assegnata: 
  1° a chi cessa dal  servizio  per  invalidita'  accertata  mediante
visita medica; 
  2° a chi sia licenziato senza sua colpa dopo 15 anni di servizio; 
  3° a chi cessa dal servizio in seguito  a  sua  domanda  dopo  aver
compiuto 20 anni di servizio e raggiunto i 50 anni almeno di eta'; 
  4° alle signorine che lasciano il servizio in caso di matrimonio. 
  Art. 15. - In caso di morte l'intera somma accumulata sulla partita
A, accresciuta dalla  somma  assicurata  secondo  l'art.  16,  verra'
assegnata agli aventi diritto all'indennita'  secondo  la  legge  sul
contratto d'impiego. 
  Art. 16. - A cura ed a beneficio dell'Universita'  viene  stipulata
presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni una assicurazione  in
caso di morte per l'importo di due volte lo stipendio iniziale per  i
primi cinque anni, poi decrescente del 10% dello  stipendio  iniziale
per i successivi 10 anni, del 15% dello stipendio stesso per  quattro
anni, del 20% dello stipendio stesso per  due  anni,  restando  cosi'
ridotta a zero nel 21° anno. 
  Se l'assicurazione sulla vita di un impiegato non sia accettata  in
base alla visita medica, in caso di sua morte sara':  assegnata  solo
la somma accumulata sulla partita A. 
  Art. 17. - Quanto resta disponibile sulla partita di  un  impiegato
per non essere stato assegnato a norma degli articoli precedenti va a
favore della partita A degli altri  impiegati  in  proporzione  della
somma di competenza di ciascuno sulla partita stessa  al  31  ottobre
precedente. 
  Art. 18. - La somma accumulata sulla partita B va assegnata in caso
di cessazione dal servizio in qualunque tempo e per qualunque  causa,
salva la responsabilita' dell'impiegato per danni che avesse arrecati
all'Universita'. 
  Art. 19. - All'impiegato che abbia almeno compiuto  venti  anni  di
servizio la Commissione amministrativa puo'  concedere  di  prelevare
per gravissimi motivi di famiglia da essa  riconosciuti  fino  ad  un
quinto della somma accumulata sul fondo di previdenza. 
  Il prelevamento dovra' essere rimborsato in rate mensili trattenute
sullo stipendio nella  misura  e  coll'interesse  da  fissarsi  dalla
Commissione. 
  Art. 20. - Le somme che non siano state riscosse dopo ? anni  dalla
liquidazione vanno a favore del fondo a norma dell'art. 17. 
  Art. 21. - Le somme versate al fondo di previdenza vanno  impiegate
in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in
titoli del prestito del Comune di Milano. 
  Le somme momentaneamente disponibili saranno  depositate  in  conto
corrente presso una Banca. 
  Art. 22. - Al 31 ottobre di ogni anno si fa il conto consuntivo  ed
il riparto della competenza di ciascun impiegato  su  ciascuna  delle
partite A e B. 
  Il conto consuntivo deve essere presentato  per  l'approvazione  al
Consiglio d'amministrazione dell'Universita'. 
  Art. 23. - Il fondo e' amministrato da una Commissione composta dal
rettore   dell'Universita',    da    un    membro    del    Consiglio
d'amministrazione annualmente delegato da questo e  da  un  impiegato
scelto annualmente dal rettore. 
  Art. 24. - Spetta alla Commissione amministrativa di  esaminare  le
domande di liquidazione  dei  conti  individuali  e  provvedere  alla
liquidazione dei conti stessi. 
  Art. 25. - Al  31  ottobre  1931  verra'  costituito  un  fondo  da
accreditarsi sulla partita A per ciascun dipendente  dall'Universita'
corrispondente all'8% del cumulo degli stipendi ricevuti da ciascuno. 
  L'assicurazione di cui all'art. 16 verra' stipulata per  la  durata
di 20 anni dal 1° novembre 1931 e per un importo iniziale  pari  alla
differenza fra il doppio dello stipendio a quella  data  e  la  somma
accreditata  sulla  partita  A,  decrescente  con  la  norma  fissata
nell'art. 16 sulla base della differenza stessa». 
  In  conseguenza  dell'inserzione  dei   predetti   articoli   viene
modificata la numerazione degli articoli successivi (gia' 11, 12,  13
e 14). 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a San Rossore, addi' 29 ottobre 1931 - Anno X 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1932 - Anno X 
    Atti del Governo, registro 318, foglio 91. - Mancini.