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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1778

Modifiche allo statuto della Regia università di Bologna, (031U1778)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  20-2-1932 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della R. Università di Bologna, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2171, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2227, e 4 settembre 1930, n. 1312;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della R. Università di Bologna, approvato e modificato con i Regi decreti sopra citati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:
Sono soppressi gli articoli 97, 98, 103, 104, da 106 a 109, 111, 120, 126, 131, 142, 148, 163, 170, 176, 182, 190, 197 e 208.
In conseguenza di tali soppressioni e delle aggiunte che saranno disposte sia per gli articoli che per i titoli, è modificata la numerazione degli articoli e titoli successivi e dei loro riferimenti.
Art. 3.- I. Nell'elenco delle Scuole di perfezionamento annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia la denominazione della Scuola di perfezionamento in «medicina legale e nelle assicurazioni sociali» è modificata in quella di «medicina legale», ferma restando la indicazione della durata in 2 anni.
E aggiunta la Scuola di perfezionamento in «medicina del lavoro» della durata di 2 anni.
II L'elenco delle Scuole di perfezionamento e seminari, annessi alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è sostituito dal seguente:
«Istituto matematico con annessa Scuola di perfezionamento in matematica, 1 anno;
Scuola di perfezionamento in radiocomunicazioni, 2 anni;
Scuola di perfezionamento in chimica, 1 anno;
Scuola di perfezionamento in zoologia e sue applicazioni, 1 anno;
Scuola di perfezionamento in anatomia e fisiologia comparata,1 anno;
Scuola di perfezionamento in botanica e sue applicazioni; 1 anno;
Scuola di perfezionamento in antropologia e sue applicazioni, 1 anno;
Scuola di perfezionamento in geologia e sue applicazioni, 1 anno;
Scuola di perfezionamento in mineralogia e sue applicazioni, 1 anno».
Art. 5. - Gli ultimi due commi sono sostituiti con i seguenti:
«I liberi docenti debbono depositare il decreto di abilitazione e, quelli che vi sono tenuti, comprovare di aver pagato la tassa di esercizio di cui alla tabella F) del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102.
Il decreto di abilitazione rimane depositato presso la segreteria fino a quando il docente non chieda di trasferire ad altro ateneo la propria abilitazione».
Art. 6. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
«I programmi sono esaminati tempestivamente dalla Facoltà o Scuola competente e classificati in due categorie, secondo che comprendano tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali ovvero una sola parte di essa. Sono dichiarati pareggiati, a sensi dell'art. 60 del regolamento generale universitario, i corsi della prima categoria, purché l'orario comprenda tante ore settimanali di lezione quante sono quelle del corso ufficiale corrispondente e purché i mezzi dimostrativi e sperimentali siano sufficienti. Sono dichiarati complementari quelli della seconda categoria».
Dopo l'art. 7 è aggiunto il seguente:
« Art. 8. - Nel procedere alla classifica dei corsi liberi il Consiglio della Facoltà e Scuola, oltre ad accertare se il programma presentato risponda come contenuto e ampiezza alle necessità didattiche, dovrà verificare, ove trattisi di materie sperimentali e dimostrative, se il libero docente disponga di locali sufficienti e adeguati e del materiale scientifico e didattico necessario.
Al termine dell'anno scolastico il Senato accademico, tenuto conto del modo come i corsi sono stati effettivamente impartiti, del numero delle lezioni e degli iscritti e del risultato degli eventuali esami, segnalerà al Consiglio d'amministrazione quei corsi liberi meritevoli di essere giudicati di maggior importanza ai fini dell'art. 27 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604».
Art. 9 (già 8). - Al principio dell'articolo le parole «Entro il mese di giugno» sono sostituite con le parole «Non più tardi del mese di ottobre».
Art. 22 (già 21). - Nel primo periodo, alle parole «dei quali dieci professori ufficiali ed un libero docente» sono sostituite le parole «fra cui deve esservi almeno un libero docente».
Dopo l'art. 26 (già 25) è aggiunto il seguente nuovo «Titolo V» contenente le norme per le «Scuole post-universitarie di perfezionamento»:
«Art. 27. - I direttori delle Scuole post-universitarie di perfezionamento, ove non siano tali di diritto come titolari di ruolo di una determinata cattedra, sono nominati anno per anno dalla Facoltà, alla quale le Scuole stesse sono annesse, e sono rieleggibili.
Art. 28. - Alle Scuole post-universitarie di perfezionamento sono ammessi i laureati o diplomati nelle rispettive Facoltà o Scuole.
I laureati o diplomati che vi aspirano debbono, nei termini regolamentari, presentare apposita domanda su carta legale, indirizzata al rettore e corredata del certificato di nascita, del certificato di laurea o di diploma e delle quietanze del pagamento delle tasse, sopratasse e contributi relativi.
Il numero degl'iscritti verrà ogni anno determinato dal Consiglio di ciascuna Scuola su parere della Facoltà.
Art.- 29. - Le date d'inizio e di termine delle lezioni sono di regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico. Tuttavia, per ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi, tali date possono essere dalla Facoltà prorogate o spostate.
Art. 30. - I docenti delle Scuole provvedono nel modo che credono più idoneo ad accertarsi della frequenza e della diligenza e profitto degl'inscritti.
Art. 31. - Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore di ogni Scuola. In ogni caso ciascuna commissione non può essere composta con meno di tre membri.
Art. 32. - Le commissioni per gli esami di diploma sono composte di sette membri; ne è presidente il direttore della Scuola e ne fanno parte gl'insegnanti della Scuola stessa ed altri professori di ruolo, designati dal preside della Facoltà su proposta del direttore della Scuola, nonché un libero docente.
L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto con l'approvazione del direttore della Scuola.
Art. 33. - Ove non sia diversamente disposto nelle norme particolari di ciascuna Scuola, la tassa d'immatricolazione e quella annua d'iscrizione, le sopratasse di esame dì profitto e di diploma e le tasse di diploma sono quelle medesime stabilite dalla legge per la Facoltà, cui sono annesse.
Il Consiglio d'amministrazione dell'Università, udito il Consiglio di Facoltà ed il Senato accademico, stabilisce anno per anno i contributi che gl'iscritti alle varie Scuole debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per prestazioni di qualsiasi natura, di cui usufruiscono durante gli anni di studio.
Art. 34. - I proventi delle Scuole di perfezionamento sono destinati al bilancio universitario.
L'importo delle sopratasse di esame di profitto e di diploma costituisce un fondo a parte da erogarsi interamente, a titolo di propine d'esame, ai docenti della Facoltà e delle Scuole che prendono parte alle commissioni di esame di profitto e di diploma, secondo le norme stabilite dal comma primo dell'art. 100 del regolamento generale universitario vigente.
Dall'importo delle tasse d'immatricolazione e d'iscrizione e dei contributi di laboratorio viene detratto un decimo a favore della Cassa scolastica dell'Università ed una quota, da stabilirsi dal Consiglio d'amministrazione, a favore di ogni singola Scuola.
Le tasse di diploma sono devolute all'Erario.
Art. 35. - Alle Scuole post-universitarie di perfezionamento s'intendono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari in vigore per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto.
Art. 36. - Il Consiglio dei professori di ciascuna Scuola può esonerare da una parte degli anni di studio prescritti per il conseguimento del diploma quei laureati o diplomati, i quali presentino particolari titoli di studio acquisti dopo la laurea.
L'esonero non potrà superare la metà degli anni di corso stabiliti per ciascuna Scuola. Soltanto in casi eccezionali, per l'importanza dei titoli presentati, o per una singolare maturità didattica, scientifica o professionale, l'esonero potrà essere anche totale, ma dovrà essere approvato dal Senato accademico su relazione motivata del Consiglio della Scuola.
Art. 37. - A coloro che hanno frequentato le Scuole e superato le prove relative verrà rilasciato, nelle forme legali, un diploma di perfezionamento o di specialità, a seconda delle finalità delle varie Scuole, da valere a tutti gli effetti di legge».
Art. 39 (già 27). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di giurisprudenza la denominazione dell'insegnamento di «legislazione sindacale e del lavoro», di cui al n. 19, è modificata in quella di «diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro».
Art. 46 (già 34). - Alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole «secondo le norme dettate con decreto del Capo del Governo 13 febbraio 1931».

Art.

80 (già 68). - La tassa d'iscrizione al seminario di applicazione forense è ridotta da L. 300 a L. 150. 95 (già 83). - Nell'ultimo comma le parole «Le tasse d'iscrizione...» sono sostituite con le parole «le tasse d'immatricolazione, d'iscrizione...».

Art. 1

Art. 104 (già 92). - È sostituito con il seguente:

«Tutti gli insegnamenti sono svolti con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Sono biennali: l'anatomia umana normale descrittiva e topografica; la fisiologia sperimentale e chimica fisiologica; l'anatomia e istologia patologica e tecnica diagnostica anatomo-patologica; la clinica medica generale, semeiotica e terapia generale; la clinica chirurgica generale, semeiotica, anatomia chirurgica e corso d'operazioni.

Sono annuali tutte le altre materie».

Nella sezione I (disposizioni comuni a tutte le Scuole) del Titolo XIV (già XIII) è inserito come primo articolo e col n. 112 il seguente:

«Le Scuole post-universitarie di perfezionamento conferiscono i rispettivi diplomi di specialista ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2909».

Art. 114 (già 105). - Sono aggiunti come secondo e terzo comma i due commi che costituiscono l'art. 110 dell'ultimo testo dello statuto.

Art. 115 (già 112). - I. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Consiglio della Scuola può esonerare da una parte degli anni di studio prescritti per il conseguimento del diploma quei laureati in medicina e chirurgia, che presentassero particolari titoli di studio acquisiti dopo la laurea, seguendo le norme dell'art. 36 del titolo V».

II. L'ultimo comma è soppresso.

Nella sezione XIII del titolo XIV (già XIII) la denominazione della Scuola di perfezionamento «in medicina legale e nelle assicurazioni sociali» è modificata in quella di «in medicina legale».

Gli articoli 186 (già 193) e 187 (già 194) sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«Art. 186 (già 193). - La Scuola di perfezionamento in medicina legale conferisce il diploma di specialista in medicina legale.

Il corso di studio post-universitario, necessario per conseguire il diploma, è di due anni.

Art. 187 (già 194). - Le materie obbligatorie d'insegnamento sono le seguenti:

Anno 1°:

1. Medicina legale: parte civilistica;

2. Esercitazioni di necroscopia giudiziaria e di tecnica medico-forense;

3. Traumatologia forense;

4. Tanatologia;

5. Tecnica delle autopsie giudiziarie;

6. Tecnica delle perizie;

7. Polizia scientifica;

8. Psicopatologia forense.

Anno 2°:

1. Medicina legale: parte penalistica e di diritto pubblico in genere;

2. Traumatologia forense;

3. Aifissiologia forense;

4. Psicopatologia forense e antropologia criminale;

5. Tossicologia forense;

6. Infortunistica».

Gli articoli 208 (già 217) e 209 (già 218) sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 208 (M 217). - La Scuola di perfezionamento in puericoltura e d'igiene infantile conferisce il diploma di specialista in puericoltura ed igiene infantile.

Art. 209 (già 218). - Il corso di studio post-universitario, necessario per conseguire il diploma, è di un anno e comprende lezioni ed esercitazioni pratiche, in numero da stabilirsi, sulle seguenti materie:

1. Eugenica e puericoltura antenatale;

2. Igiene del neonato;

3. Alimentazione del bambino;

4. Fisiologia del bambino;

5. Malattie infettive del bambino e loro profilassi;

6. Igiene sociale del bambino e leggi destinate alla sua protezione;

7. Igiene fisica individuale e collettiva del bambino nella prima e nella seconda infanzia.

Gl'iscritti avranno l'obbligo dell'internato nella clinica stessa».

Dopo l'art. 210 (già 219) è aggiunta la «Sezione XVIII Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro» con il seguente programma:

« Art. 211. - La Scuola di perfezionamento in medicina del lavoro conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro.

Art. 212. - Gli anni di studio occorrenti al conseguimento del titolo sono due.

Art. 213. - Durante l'intero corso gli allievi debbono frequentare gl'istituti, nei quali s'impartiscono i vari corsi, e prendere parte agl'insegnamenti stabiliti dal presente statuto, alle relative esercitazioni, ricerche di laboratorio, visite ad istituti, opifici, fabbriche, miniere, ecc., che i vari insegnanti riterranno necessario far eseguire agli allievi.

Art. 214. - La Scuola comprende i seguenti insegnamenti:

Anno 1°:

1. Fisiologia del lavoro;

2. Patologia generale del lavoro;

3. Igiene del lavoro;

4. Legislazione del lavoro;

5. Tecnologia (meccanica, chimica) del lavoro.

Anno 2°:

1. Malattie del lavoro inerenti:

la clinica medica;

la clinica chirurgica;

la clinica degli organi del movimento:

la clinica neuropatologica e psichiatrica;

la clinica stetrico-ginecologica;

la clinica pediatrica;

la clinica dermatologica;

la clinica oculistica;

la clinica odontoiatrica;

la clinica otorinolaringoiatrica;

2. Infortunistica;

3. Organizzazione del lavoro.

Art. 215. - Nel manifesto annuale vengono esposte le norme dettagliate riguardanti i vari insegnamenti, la loro durata, gli esami finali di profitto e relativi aggruppamenti

Art. 216 (già 220). - È aggiunto il seguente comma:

«La Facoltà conferisce inoltre i diplomi relativi alle Scuole post-universitarie di perfezionamento».

Art. 223 (già 227). - Il comma relativo agli obblighi degli studenti aspiranti alla laurea in matematica è sostituito dal seguente:

«per la laurea in matematica prendano iscrizione e superino gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 117 ai nn. 1 a 5, 8 a 22, frequentino per un anno le esercitazioni di fisica e, prima di scegliere l'argomento della tesi, si sottopongano a sostenere un colloquio atto a dimostrare la loro coltura».

Art. 229 (già 223).

I. Il primo comma è sostituito dal seguente:

«Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali Sono annesse le seguenti Scuole di perfezionamento»

Scuola di perfezionamento in matematica;

Scuola di perfezionamento in radiocomunicazioni:

Scuola di perfezionamento in chimica;

Scuole di perfezionamento in scienze naturali e cioè:

a) in zoologia e sue applicazioni (ad. es. agricoltura, zoologia applicata alla caccia, ecc.);

b) in anatomia e fisiologia comparata;

c) in botanica e sue applicazioni;

d) in antropologia e sue applicazioni (es. educazione fisica);

e) in geologia e sue applicazioni (ad es. rilevamento di carte geologiche, geologia applicata all'ingegneria stradale, geoidrologia, ecc.);

f) in mineralogia e sue applicazioni (ad es. mineralogia applicata alle indagini minerarie)».

II. - Nell'ultimo comma le parole «Le tasse d'iscrizione e le sopratasse d'esame» sono sostituite con le parole «Le tasse e le sopratasse».

III.E aggiunto il seguente comma:

«Per la Scuola di perfezionamento in radiocomunicazioni le tasse d'immatricolazione, d'iscrizione, di diploma e le sopratasse per gli esami di profitto e di diploma sono quelle medesime stabilite dalla legge per la Facoltà di scienze».

Nella sezione III del titolo XV (già XIV) la denominazione Istituto matematico» è modificata in quella di «Istituto matematico e Scuola di perfezionamento in matematica».

Art. 234 (già 238). - E sostituito dal seguente:

«Annessa all'istituto matematico è la Scuola di perfezionamento in matematica per laureati in matematica, in fisica, in chimica con indirizzo fisico-matematico ed ingegneria.

Direttore della Scuola è il direttore dell'istituto matematico.

Gl'iscritti hanno l'obbligo di frequentare con particolare diligenza e profitto, per la durata di un anno scolastico, almeno tre corsi a loro scelta di matematica superiore fra quelli professati nella Facoltà.

Alla fine del corso potranno ottenere un diploma di perfezionamento in matematica mediante la presentazione e la trattazione di un lavoro scritto riflettente una ricerca originale o monografica.

Le tasse e sopratasse sono fissate in un terzo della misura stabilita dalla legge per la Facoltà di scienze».

Dopo il suddetto articolo è aggiunta la «Sezione IV Scuola di perfezionamento in radiocomunicazioni» con il seguente programma:

«Art. 235. - La Scuola di perfezionamento in radiocomunicazioni conferisce il diploma di specialista in radiocomunicazioni a sensi e per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.
La durata del corso è di anni due.

Art. 236. - Possono essere iscritti alla Scuola i laureati in fisica, in fisica e matematica e i dottori in ingegneria.

Art. 237. - Le materie obbligatorie per il conseguimento del diploma di specialista in radiocomunicazioni sono le seguenti:

Corsi annuali:

1. Elettrologia generale;

2. Oscillazioni elettriche;

3. Radiotecnica generale;

4. Elettrotecnica generale;

5. Misure radiotecniche.

Corsi semestrali:

1. Telefonia e radiotelefonia;

2. Lampada a tre elettrodi;

3. Fotoelettricità;

4. Teleautografia e televisione.

Ai suddetti corsi d'insegnamento sono annesse esercitazioni pratiche sperimentali e di misura.

Il Consiglio della Scuola fissa, anno per anno, l'ordine degli studi, la distribuzione delle materie nei due anni di corso e l'orario delle lezioni.

Art. 238. - Il corso di perfezionamento in radiocomunicazioni viene tenuto nell'istituto fisico «Augusto Righi» della R. Università, presso il quale è obbligatorio l'internato per i due anni di corso necessari al conseguimento del diploma, salvo il disposto dell'art.
36.

Art. 239. - Agli effetti del secondo comma dell'art. 36 l'abbreviazione di corso può anche essere concessa in seguito ad un esame preventivo sostenuto, a richiesta del candidato, davanti ad apposita commissione, nominata dal direttore della Scuola, sulle discipline che saranno volta per volta indicate, comprese quelle elencate nell'art. 237.

Art. 240. - Al termine del biennio d'insegnamento i candidati debbono sostenere l'esame di profitto su ciascuna delle discipline indicate nell'art. 237.

Alla fine del primo anno di corso gli allievi possono essere chiamati a sostenere un colloquio interno con il direttore della Scuola sulle materie svolte nell'anno stesso.

L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta, fondata su ricerche personali ed originali del candidato».

Dopo l'art. 240 è aggiunta la «Sezione V - Scuola di perfezionamento in chimica» con il seguente programma:

«Art. 241. - La Scuola di perfezionamento in chimica è annessa all'istituto di chimica generale della Facoltà di scienze. La durata del corso è di un anno.

Art. 242. - Possono essere iscritti alla Scuola i laureati in chimica pura, in chimica e farmacia ed in chimica industriale.

Art. 243. - Gl'insegnamenti e le esercitazioni da seguire, con obbligo d'esame, verranno di volta in volta stabiliti dal direttore della Scuola.

Art. 244. - Gl'iscritti che alla fine dei corsi abbiano dato prova di profitto sono ammessi a sostenere l'esame di diploma, che consiste nella discussione di una dissertazione scritta riguardante le ricerche sperimentali eseguite dai candidati durante l'anno di perfezionamento».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1931 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1932 - Anno X

Atti del Governo, registro 316, foglio 127. - Mancini.