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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1778

Modifiche allo statuto della Regia università di Bologna, (031U1778)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 20-2-1932
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della R. Universita' di Bologna, approvato con R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2171, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2227, e 4 settembre 1930, n. 1312; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della R. Universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della R. Universita' di Bologna, approvato e  modificato
con i Regi decreti sopra citati, e' ulteriormente modificato nel modo
seguente: 
 
  Sono soppressi gli articoli 97, 98, 103, 104, da 106  a  109,  111,
120, 126, 131, 142, 148, 163, 170, 176, 182, 190, 197 e 208. 
 
  In conseguenza di tali soppressioni e delle  aggiunte  che  saranno
disposte sia per gli articoli che per  i  titoli,  e'  modificata  la
numerazione  degli  articoli  e  titoli   successivi   e   dei   loro
riferimenti. 
 
  Art. 3.- I. Nell'elenco delle  Scuole  di  perfezionamento  annesse
alla Facolta' di medicina e chirurgia la denominazione  della  Scuola
di perfezionamento in «medicina legale e nelle assicurazioni sociali»
e' modificata in quella  di  «medicina  legale»,  ferma  restando  la
indicazione della durata in 2 anni. 
 
  E aggiunta la Scuola di perfezionamento in  «medicina  del  lavoro»
della durata di 2 anni. 
 
  II L'elenco delle Scuole di  perfezionamento  e  seminari,  annessi
alla  Facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali,   e'
sostituito dal seguente: 
 
  «Istituto matematico  con  annessa  Scuola  di  perfezionamento  in
matematica, 1 anno; 
 
  Scuola di perfezionamento in radiocomunicazioni, 2 anni; 
 
  Scuola di perfezionamento in chimica, 1 anno; 
 
  Scuola di perfezionamento in zoologia e sue applicazioni, 1 anno; 
 
  Scuola di perfezionamento  in  anatomia  e  fisiologia  comparata,1
anno; 
 
  Scuola di perfezionamento in botanica e sue applicazioni; 1 anno; 
 
  Scuola di perfezionamento in antropologia  e  sue  applicazioni,  1
anno; 
 
  Scuola di perfezionamento in geologia e sue applicazioni, 1 anno; 
 
  Scuola di perfezionamento in  mineralogia  e  sue  applicazioni,  1
anno». 
 
  Art. 5. - Gli ultimi due commi sono sostituiti con i seguenti: 
 
  «I liberi docenti debbono depositare il decreto di abilitazione  e,
quelli che vi sono tenuti, comprovare di  aver  pagato  la  tassa  di
esercizio di cui alla tabella F) del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102. 
 
  Il decreto di abilitazione rimane depositato presso  la  segreteria
fino a quando il docente non chieda di trasferire ad altro ateneo  la
propria abilitazione». 
 
  Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «I programmi sono esaminati tempestivamente dalla Facolta' o Scuola
competente e classificati in due categorie, secondo  che  comprendano
tutta la materia dei rispettivi corsi ufficiali ovvero una sola parte
di essa.  Sono  dichiarati  pareggiati,  a  sensi  dell'art.  60  del
regolamento generale universitario, i corsi  della  prima  categoria,
purche' l'orario comprenda tante ore settimanali  di  lezione  quante
sono quelle del corso ufficiale  corrispondente  e  purche'  i  mezzi
dimostrativi  e  sperimentali  siano  sufficienti.  Sono   dichiarati
complementari quelli della seconda categoria». 
 
  Dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente: 
 
  « Art. 8. - Nel procedere  alla  classifica  dei  corsi  liberi  il
Consiglio della Facolta' e Scuola, oltre ad accertare se il programma
presentato  risponda  come  contenuto  e  ampiezza  alle   necessita'
didattiche, dovra' verificare, ove trattisi di materie sperimentali e
dimostrative, se il libero docente disponga di locali  sufficienti  e
adeguati e del materiale scientifico e didattico necessario. 
 
  Al termine dell'anno scolastico il Senato accademico, tenuto  conto
del modo come i corsi sono stati effettivamente impartiti, del numero
delle lezioni e degli iscritti e del risultato degli eventuali esami,
segnalera'  al  Consiglio   d'amministrazione   quei   corsi   liberi
meritevoli  di  essere  giudicati  di  maggior  importanza  ai   fini
dell'art. 27 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604». 
 
  Art. 9 (gia' 8). - Al principio dell'articolo le parole  «Entro  il
mese di giugno» sono sostituite con le parole  «Non  piu'  tardi  del
mese di ottobre». 
 
  Art. 22 (gia' 21). - Nel primo  periodo,  alle  parole  «dei  quali
dieci professori ufficiali ed un libero docente» sono  sostituite  le
parole «fra cui deve esservi almeno un libero docente». 
 
  Dopo l'art. 26 (gia' 25) e' aggiunto il seguente nuovo  «Titolo  V»
contenente  le   norme   per   le   «Scuole   post-universitarie   di
perfezionamento»: 
 
  «Art.  27.  -  I  direttori  delle  Scuole  post-universitarie   di
perfezionamento, ove non siano tali di diritto come titolari di ruolo
di una determinata  cattedra,  sono  nominati  anno  per  anno  dalla
Facolta',  alla  quale  le  Scuole  stesse  sono  annesse,   e   sono
rieleggibili. 
 
  Art. 28. - Alle Scuole post-universitarie di  perfezionamento  sono
ammessi i laureati o diplomati nelle rispettive Facolta' o Scuole. 
 
  I laureati  o  diplomati  che  vi  aspirano  debbono,  nei  termini
regolamentari,  presentare  apposita   domanda   su   carta   legale,
indirizzata al rettore e corredata del certificato  di  nascita,  del
certificato di laurea o di diploma e delle  quietanze  del  pagamento
delle tasse, sopratasse e contributi relativi. 
 
  Il numero degl'iscritti verra' ogni anno determinato dal  Consiglio
di ciascuna Scuola su parere della Facolta'. 
 
  Art.- 29. - Le date d'inizio e di termine  delle  lezioni  sono  di
regola eguali a quelle fissate per l'anno accademico.  Tuttavia,  per
ragioni speciali inerenti alla natura dei corsi,  tali  date  possono
essere dalla Facolta' prorogate o spostate. 
 
  Art. 30. - I docenti delle Scuole provvedono nel modo  che  credono
piu' idoneo  ad  accertarsi  della  frequenza  e  della  diligenza  e
profitto degl'inscritti. 
 
  Art. 31. - Le commissioni per gli esami di profitto  sono  nominate
dal direttore di ogni Scuola. In ogni caso ciascuna  commissione  non
puo' essere composta con meno di tre membri. 
 
  Art. 32. - Le commissioni per gli esami di diploma sono composte di
sette membri; ne e' presidente il direttore della Scuola e  ne  fanno
parte gl'insegnanti della Scuola stessa ed altri professori di ruolo,
designati dal preside della Facolta' su proposta del direttore  della
Scuola, nonche' un libero docente. 
 
  L'esame di diploma consiste nella discussione di una  dissertazione
scritta  svolta  dal  candidato  su  argomento  da  lui  scelto   con
l'approvazione del direttore della Scuola. 
 
  Art.  33.  -  Ove  non  sia  diversamente  disposto   nelle   norme
particolari di ciascuna Scuola, la tassa d'immatricolazione e  quella
annua d'iscrizione, le sopratasse di esame di' profitto e di  diploma
e le tasse di diploma sono quelle medesime stabilite dalla legge  per
la Facolta', cui sono annesse. 
 
  Il Consiglio d'amministrazione dell'Universita', udito il Consiglio
di Facolta' ed il Senato  accademico,  stabilisce  anno  per  anno  i
contributi che gl'iscritti alle varie  Scuole  debbono  corrispondere
per le esercitazioni pratiche e per prestazioni di qualsiasi  natura,
di cui usufruiscono durante gli anni di studio. 
 
  Art.  34.  -  I  proventi  delle  Scuole  di  perfezionamento  sono
destinati al bilancio universitario. 
 
  L'importo delle sopratasse  di  esame  di  profitto  e  di  diploma
costituisce un fondo a parte da erogarsi  interamente,  a  titolo  di
propine d'esame,  ai  docenti  della  Facolta'  e  delle  Scuole  che
prendono parte alle commissioni di esame di profitto  e  di  diploma,
secondo  le  norme  stabilite  dal  comma  primo  dell'art.  100  del
regolamento generale universitario vigente. 
 
  Dall'importo delle tasse d'immatricolazione e  d'iscrizione  e  dei
contributi di laboratorio viene detratto un  decimo  a  favore  della
Cassa scolastica dell'Universita' ed una  quota,  da  stabilirsi  dal
Consiglio d'amministrazione, a favore di ogni singola Scuola. 
 
  Le tasse di diploma sono devolute all'Erario. 
 
  Art.  35.  -  Alle  Scuole  post-universitarie  di  perfezionamento
s'intendono applicabili tutte le norme legislative e regolamentari in
vigore per tutto quanto non e' contemplato nel presente statuto. 
 
  Art. 36. - Il Consiglio dei  professori  di  ciascuna  Scuola  puo'
esonerare da una  parte  degli  anni  di  studio  prescritti  per  il
conseguimento  del  diploma  quei  laureati  o  diplomati,  i   quali
presentino particolari titoli di  studio  acquisti  dopo  la  laurea.
L'esonero non potra' superare la meta' degli anni di corso  stabiliti
per ciascuna Scuola. Soltanto in casi eccezionali,  per  l'importanza
dei titoli presentati,  o  per  una  singolare  maturita'  didattica,
scientifica o professionale, l'esonero potra' essere anche totale, ma
dovra' essere approvato dal Senato accademico su  relazione  motivata
del Consiglio della Scuola. 
 
  Art. 37. - A coloro che hanno frequentato le Scuole e  superato  le
prove relative verra' rilasciato, nelle forme legali, un  diploma  di
perfezionamento o di specialita', a  seconda  delle  finalita'  delle
varie Scuole, da valere a tutti gli effetti di legge». 
 
  Art. 39 (gia' 27). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della
Facolta' di  giurisprudenza  la  denominazione  dell'insegnamento  di
«legislazione sindacale e del lavoro», di cui al n. 19, e' modificata
in quella di «diritto sindacale  e  corporativo  e  legislazione  del
lavoro». 
 
  Art. 46 (gia' 34). -  Alla  fine  dell'articolo  sono  aggiunte  le
parole «secondo le norme dettate con decreto del Capo del Governo  13
febbraio 1931». 
 
  Art. 80  (gia'  68).  -  La  tassa  d'iscrizione  al  seminario  di
applicazione forense e' ridotta da L. 300 a L. 150. 
 
  Art. 95  (gia'  83).  -  Nell'ultimo  comma  le  parole  «Le  tasse
d'iscrizione...»  sono   sostituite   con   le   parole   «le   tasse
d'immatricolazione, d'iscrizione...». 
 
  Art. 104 (gia' 92). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Tutti  gli  insegnamenti  sono  svolti  con  lezioni  teoriche  ed
esercitazioni  pratiche.  Sono  biennali:  l'anatomia  umana  normale
descrittiva e  topografica;  la  fisiologia  sperimentale  e  chimica
fisiologica; l'anatomia e istologia patologica e tecnica  diagnostica
anatomo-patologica; la clinica medica generale, semeiotica e  terapia
generale;  la  clinica  chirurgica  generale,  semeiotica,   anatomia
chirurgica e corso d'operazioni. 
 
  Sono annuali tutte le altre materie». 
 
  Nella sezione I (disposizioni comuni a tutte le Scuole) del  Titolo
XIV (gia' XIII) e' inserito come primo  articolo  e  col  n.  112  il
seguente: 
 
  «Le Scuole post-universitarie  di  perfezionamento  conferiscono  i
rispettivi diplomi di specialista ai sensi dell'art. 4 del R. decreto
30 dicembre 1923, n. 2909». 
 
  Art. 114 (gia' 105). - Sono aggiunti come secondo e terzo  comma  i
due commi  che  costituiscono  l'art.  110  dell'ultimo  testo  dello
statuto. 
 
  Art. 115 (gia'  112).  -  I.  Il  primo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
  «Il Consiglio della Scuola puo' esonerare da una parte  degli  anni
di studio prescritti per il conseguimento del diploma  quei  laureati
in medicina e chirurgia,  che  presentassero  particolari  titoli  di
studio acquisiti dopo la laurea, seguendo le norme dell'art.  36  del
titolo V». 
 
  II. L'ultimo comma e' soppresso. 
 
  Nella sezione XIII del titolo  XIV  (gia'  XIII)  la  denominazione
della  Scuola  di  perfezionamento  «in  medicina  legale   e   nelle
assicurazioni sociali»  e'  modificata  in  quella  di  «in  medicina
legale». 
 
  Gli articoli 186 (gia' 193)  e  187  (gia'  194)  sono  sostituiti,
rispettivamente, dai seguenti: 
 
  «Art. 186 (gia' 193). - La Scuola di  perfezionamento  in  medicina
legale conferisce il diploma di specialista in medicina legale. 
 
  Il corso di studio post-universitario, necessario per conseguire il
diploma, e' di due anni. 
 
  Art. 187 (gia' 194). - Le materie obbligatorie d'insegnamento  sono
le seguenti: 
 
  Anno 1°: 
 
  1. Medicina legale: parte civilistica; 
 
  2.  Esercitazioni  di  necroscopia   giudiziaria   e   di   tecnica
medico-forense; 
 
  3. Traumatologia forense; 
 
  4. Tanatologia; 
 
  5. Tecnica delle autopsie giudiziarie; 
 
  6. Tecnica delle perizie; 
 
  7. Polizia scientifica; 
 
  8. Psicopatologia forense. 
 
  Anno 2°: 
 
  1. Medicina legale: parte penalistica  e  di  diritto  pubblico  in
genere; 
 
  2. Traumatologia forense; 
 
  3. Aifissiologia forense; 
 
  4. Psicopatologia forense e antropologia criminale; 
 
  5. Tossicologia forense; 
 
  6. Infortunistica». 
 
  Gli articoli 208 (gia' 217) e 209 (gia' 218)  sono  sostituiti  dai
seguenti: 
 
  «Art. 208 (M 217). - La Scuola di perfezionamento in puericoltura e
d'igiene  infantile  conferisce  il   diploma   di   specialista   in
puericoltura ed igiene infantile. 
 
  Art. 209 (gia' 218).  -  Il  corso  di  studio  post-universitario,
necessario per conseguire il diploma,  e'  di  un  anno  e  comprende
lezioni ed esercitazioni pratiche, in  numero  da  stabilirsi,  sulle
seguenti materie: 
 
  1. Eugenica e puericoltura antenatale; 
 
  2. Igiene del neonato; 
 
  3. Alimentazione del bambino; 
 
  4. Fisiologia del bambino; 
 
  5. Malattie infettive del bambino e loro profilassi; 
 
  6.  Igiene  sociale  del  bambino  e  leggi  destinate   alla   sua
protezione; 
 
  7. Igiene fisica individuale e collettiva del bambino nella prima e
nella seconda infanzia. 
 
  Gl'iscritti avranno l'obbligo dell'internato nella clinica stessa». 
 
  Dopo l'art. 210 (gia' 219) e' aggiunta la «Sezione XVIII Scuola  di
perfezionamento in medicina del lavoro» con il seguente programma: 
 
  « Art. 211. - La Scuola di perfezionamento in medicina  del  lavoro
conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro. 
 
  Art. 212. - Gli anni di  studio  occorrenti  al  conseguimento  del
titolo sono due. 
 
  Art. 213. - Durante l'intero corso gli allievi debbono  frequentare
gl'istituti, nei quali s'impartiscono i vari corsi, e prendere  parte
agl'insegnamenti  stabiliti  dal  presente  statuto,  alle   relative
esercitazioni, ricerche di laboratorio, visite ad istituti,  opifici,
fabbriche, miniere, ecc., che i vari insegnanti riterranno necessario
far eseguire agli allievi. 
 
  Art. 214. - La Scuola comprende i seguenti insegnamenti: 
 
  Anno 1°: 
 
  1. Fisiologia del lavoro; 
 
  2. Patologia generale del lavoro; 
 
  3. Igiene del lavoro; 
 
  4. Legislazione del lavoro; 
 
  5. Tecnologia (meccanica, chimica) del lavoro. 
 
  Anno 2°: 
 
  1. Malattie del lavoro inerenti: 
 
  la clinica medica; 
 
  la clinica chirurgica; 
 
  la clinica degli organi del movimento: 
 
  la clinica neuropatologica e psichiatrica; 
 
  la clinica stetrico-ginecologica; 
 
  la clinica pediatrica; 
 
  la clinica dermatologica; 
 
  la clinica oculistica; 
 
  la clinica odontoiatrica; 
 
  la clinica otorinolaringoiatrica; 
 
  2. Infortunistica; 
 
  3. Organizzazione del lavoro. 
 
  Art.  215.  -  Nel  manifesto  annuale  vengono  esposte  le  norme
dettagliate riguardanti i vari  insegnamenti,  la  loro  durata,  gli
esami finali di profitto e relativi aggruppamenti 
 
  Art. 216 (gia' 220). - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  «La Facolta' conferisce inoltre  i  diplomi  relativi  alle  Scuole
post-universitarie di perfezionamento». 
 
  Art. 223 (gia' 227).  -  Il  comma  relativo  agli  obblighi  degli
studenti aspiranti  alla  laurea  in  matematica  e'  sostituito  dal
seguente: 
 
  «per la laurea in matematica prendano  iscrizione  e  superino  gli
esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 117 ai nn. 1
a 5, 8 a 22, frequentino per un anno le esercitazioni  di  fisica  e,
prima  di  scegliere  l'argomento  della  tesi,  si  sottopongano   a
sostenere un colloquio atto a dimostrare la loro coltura». 
 
  Art. 229 (gia' 223). 
 
  I. Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
 
  «Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali  Sono  annesse
le seguenti Scuole di perfezionamento» 
 
  Scuola di perfezionamento in matematica; 
 
  Scuola di perfezionamento in radiocomunicazioni: 
 
  Scuola di perfezionamento in chimica; 
 
  Scuole di perfezionamento in scienze naturali e cioe': 
 
  a) in zoologia e sue applicazioni (ad.  es.  agricoltura,  zoologia
applicata alla caccia, ecc.); 
 
  b) in anatomia e fisiologia comparata; 
 
  c) in botanica e sue applicazioni; 
 
  d) in antropologia e sue applicazioni (es. educazione fisica); 
 
  e) in geologia e sue applicazioni  (ad  es.  rilevamento  di  carte
geologiche, geologia applicata all'ingegneria stradale, geoidrologia,
ecc.); 
 
  f) in mineralogia e sue applicazioni (ad es. mineralogia  applicata
alle indagini minerarie)». 
 
  II. - Nell'ultimo comma le  parole  «Le  tasse  d'iscrizione  e  le
sopratasse d'esame» sono sostituite con le  parole  «Le  tasse  e  le
sopratasse». 
 
  III.E aggiunto il seguente comma: 
 
  «Per la Scuola di perfezionamento in  radiocomunicazioni  le  tasse
d'immatricolazione, d'iscrizione, di diploma e le sopratasse per  gli
esami di profitto e di diploma sono quelle medesime  stabilite  dalla
legge per la Facolta' di scienze». 
 
  Nella sezione  III  del  titolo  XV  (gia'  XIV)  la  denominazione
Istituto matematico» e' modificata in quella di «Istituto  matematico
e Scuola di perfezionamento in matematica». 
 
  Art. 234 (gia' 238). - E sostituito dal seguente: 
 
  «Annessa all'istituto matematico e' la Scuola di perfezionamento in
matematica per laureati in matematica,  in  fisica,  in  chimica  con
indirizzo fisico-matematico ed ingegneria. 
 
  Direttore della Scuola e' il direttore dell'istituto matematico. 
 
  Gl'iscritti  hanno  l'obbligo  di   frequentare   con   particolare
diligenza e profitto, per la durata di un anno scolastico, almeno tre
corsi a loro scelta di matematica  superiore  fra  quelli  professati
nella Facolta'. 
 
  Alla fine del corso potranno ottenere un diploma di perfezionamento
in matematica mediante la presentazione e la trattazione di un lavoro
scritto riflettente una ricerca originale o monografica. 
 
  Le tasse e  sopratasse  sono  fissate  in  un  terzo  della  misura
stabilita dalla legge per la Facolta' di scienze». 
 
  Dopo il suddetto articolo e' aggiunta  la  «Sezione  IV  Scuola  di
perfezionamento in radiocomunicazioni» con il seguente programma: 
 
  «Art. 235. - La Scuola  di  perfezionamento  in  radiocomunicazioni
conferisce il diploma di specialista in radiocomunicazioni a sensi  e
per gli effetti dell'art. 4 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.
La durata del corso e' di anni due. 
 
  Art. 236. - Possono essere  iscritti  alla  Scuola  i  laureati  in
fisica, in fisica e matematica e i dottori in ingegneria. 
 
  Art. 237. -  Le  materie  obbligatorie  per  il  conseguimento  del
diploma di specialista in radiocomunicazioni sono le seguenti: 
 
  Corsi annuali: 
 
  1. Elettrologia generale; 
 
  2. Oscillazioni elettriche; 
 
  3. Radiotecnica generale; 
 
  4. Elettrotecnica generale; 
 
  5. Misure radiotecniche. 
 
  Corsi semestrali: 
 
  1. Telefonia e radiotelefonia; 
 
  2. Lampada a tre elettrodi; 
 
  3. Fotoelettricita'; 
 
  4. Teleautografia e televisione. 
 
  Ai  suddetti  corsi  d'insegnamento  sono   annesse   esercitazioni
pratiche sperimentali e di misura. 
 
  Il Consiglio della Scuola fissa,  anno  per  anno,  l'ordine  degli
studi, la distribuzione  delle  materie  nei  due  anni  di  corso  e
l'orario delle lezioni. 
 
  Art. 238. - Il corso di perfezionamento in radiocomunicazioni viene
tenuto nell'istituto fisico «Augusto  Righi»  della  R.  Universita',
presso il quale e' obbligatorio l'internato per i due anni  di  corso
necessari al conseguimento del diploma, salvo il  disposto  dell'art.
36. 
 
  Art.  239.  -  Agli  effetti  del  secondo   comma   dell'art.   36
l'abbreviazione di corso puo' anche essere concessa in seguito ad  un
esame preventivo sostenuto, a richiesta  del  candidato,  davanti  ad
apposita commissione, nominata  dal  direttore  della  Scuola,  sulle
discipline che saranno volta  per  volta  indicate,  comprese  quelle
elencate nell'art. 237. 
 
  Art. 240. - Al  termine  del  biennio  d'insegnamento  i  candidati
debbono sostenere l'esame di profitto su  ciascuna  delle  discipline
indicate nell'art. 237. 
 
  Alla fine del primo  anno  di  corso  gli  allievi  possono  essere
chiamati a sostenere un colloquio  interno  con  il  direttore  della
Scuola sulle materie svolte nell'anno stesso. 
 
  L'esame di diploma consiste nella discussione di una  dissertazione
scritta, fondata su ricerche personali ed originali del candidato». 
 
  Dopo  l'art.  240  e'  aggiunta  la  «Sezione   V   -   Scuola   di
perfezionamento in chimica» con il seguente programma: 
 
  «Art. 241. - La Scuola di perfezionamento  in  chimica  e'  annessa
all'istituto di chimica generale della Facolta' di scienze. La durata
del corso e' di un anno. 
 
  Art. 242. - Possono essere  iscritti  alla  Scuola  i  laureati  in
chimica pura, in chimica e farmacia ed in chimica industriale. 
 
  Art. 243. - Gl'insegnamenti e  le  esercitazioni  da  seguire,  con
obbligo d'esame, verranno di volta in volta stabiliti  dal  direttore
della Scuola. 
 
  Art. 244. - Gl'iscritti che alla fine dei corsi abbiano dato  prova
di profitto sono ammessi a sostenere l'esame di diploma, che consiste
nella  discussione  di  una  dissertazione  scritta  riguardante   le
ricerche  sperimentali  eseguite  dai  candidati  durante  l'anno  di
perfezionamento». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 1° ottobre 1931 - Anno IX 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 gennaio 1932 - Anno X 
 
  Atti del Governo, registro 316, foglio 127. - Mancini.