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LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1769

Conversione in legge, con una modificazione, del R. decreto legge 25 giugno 1931, n. 940, recante aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali. (031U1769)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  5-2-1932 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 25 giugno 1931, n. 940, recante aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali, con la seguente modificazione:

All'art. 1, lettera f), n. 3, dopo le parole: «e negli articoli 860 e 861», sono aggiunte le altre: «secondo capoverso e seguenti».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1931 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Gazzera - Sirianni
- Balbo - Mosconi.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.