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LEGGE 28 dicembre 1931, n. 1769

Conversione in legge, con una modificazione, del R. decreto legge 25 giugno 1931, n. 940, recante aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli ufficiali. (031U1769)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/02/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 5-2-1932
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 giugno 1931, n.  940,
recante aggiunte e varianti all'art. 71 della legge sullo stato degli
ufficiali, con la seguente modificazione: 
 
  All'art. 1, lettera f), n. 3, dopo le parole: «e negli articoli 860
e 861», sono aggiunte le altre: «secondo capoverso e seguenti». 
 
  Ordiniamo che la presente, munita  del  sigillo  dello  Stato,  sia
inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del  Regno
d'Italia, mandando  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  di  farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 28 dicembre 1931 - Anno X 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                       Mussolini - Gazzera - Sirianni 
                                                   - Balbo - Mosconi. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco.