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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1441

Modifiche allo statuto della Regia università di Firenze. (031U1441)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  16-12-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della R. Università di Firenze, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2230, e 30 ottobre 1930, n. 1826;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della R. Università predetta;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della R. Università di Firenze, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono

soppressi gli articoli 64, da 66 a 69, 71 e 72 e da 74 a 76. In conseguenza di tali soppressioni e dell'aggiunta di un nuovo articolo, è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 1


«Alla Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è annesso il corso biennale di studi propedeutici per l'ingegneria».
Art. 20. - È sostituito dal seguente:
«I professori di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di diritto pubblico debbono, in quegli anni in cui cade come materia d'insegnamento la seconda parte del loro programma, premettere al corso alcune lezioni introduttive specialmente dedicate agli studenti del primo anno».
Dopo l'art. 48 è aggiunto il seguente:
«Art. 19. - La scuola funziona anche come seminario per gli studenti iscritti alle Facoltà della R. Università e al Reale Istituto di scienze sociali e politiche «Cesare Alfieri» e rilascia in tal caso attestati di frequenza e di profitto».
Art. 62 (già 61). - È sostituito con il seguente:
«Ove la Facoltà ritenga opportuno stabilire che alcuni insegnamenti del primo biennio siano dati in forma propedeutica, essi potranno essere affidati, su proposta della Facoltà stessa, anche a un professore di ruolo diverso dal titolare della materia, a un libero docente, a un lettore o ad un assistente.
I due insegnanti di filologia classica prendono anno per anno accordi perché sia impartito tanto l'insegnamento del latino quanto quello del greco».
Art. 63 (già 62). - È sostituito con il seguente:
«I corsi di ciascuna materia sono di non meno di tre ore settimanali».
Art. 64 (già 63). - È sostituito con il seguente:
«La Facoltà propone i piani di studio, che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.
Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purché, per il primo biennio, prendano iscrizione a un numero di materie non inferiore a dodici, con l'obbligo di frequentarle almeno per un anno ciascuna e di sostenere esami in almeno otto di esse; e, per il secondo biennio, seguano un ordine di studi comprendente almeno otto corsi annuali in non meno di sei materie, sostenendo esami in almeno quattro di queste.
La scelta delle materie d'iscrizione e di frequenza e degli esami relativi è liberamente fatta dagli studenti tra gl'insegnamenti della Facoltà di lettere e filosofia, o anche tra quelli di altre Facoltà che la Facoltà stessa giudichi atti a dare organica preparazione generale nel primo biennio e specifica nel secondo biennio.
Gli otto esami del primo biennio devono esser dati prima dei quattro del secondo».
Art. 65. - E sostituito con il seguente:
«Le commissioni per gli esami del primo e secondo biennio sono formate ciascuna di tre insegnanti, fra cui un libero docente».
Art. 67 (già 73). - È sostituito con il seguente:
«Per la laurea in lettere o in filosofia vi è una provai finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta di laurea.
Il tema della dissertazione dev'essere stabilito d'accordò con l'insegnante di una delle materie dell'ordine di studi scelto dallo studente e dev'essere fissato e registrato in segreteria almeno sei mesi prima della discussione. Lo studente può cambiare tema, sempre d'accordo con l'insegnante della materia, purché intercedano sei mesi dalla discussione.
L'insegnante della materia deve indirizzare lo studente durante la preparazione della tesi e lo studente ha l'obbligo di comunicare all'insegnante, che glieli richieda, i risultati del suo studio.
La dissertazione dev'essere presentata in segreteria in almeno tre esemplari, e accompagnata da un riassunto analitico anch'esso in tre esemplari, e la discussione avviene normalmente a distanza di un mese, durante il quale la segreteria cura che ne prenda visione un certo numero di commissari, specialmente gl'insegnanti delle materie caratteristiche dell'ordine di studi prescelto.
La commissione, composta di 7, 9 o 11 membri, comprende normalmente gl'insegnanti delle materie scelte dallo studente nel secondo biennio e almeno un libero docente.
Nel caso che il professore della materia o altri della commissione ritenga, in seguito alla lettura della dissertazione, che il candidato non possa essere ammesso alla discussione, ne darà avviso al preside, perché, prima che sia fissata una data per l'eventuale discussione pubblica, la commissione sia convocata e deliberi in proposito».
Art. 68 (già 77):
«I laureati in lettere che aspirano alla laurea in filosofia sono di regola iscritti al terzo anno di filosofia e i laureati in filosofia che aspirino alla laurea in lettere sono di regola iscritti al terzo anno di lettere. I laureati in giurisprudenza, in scienze sociali, in scienze naturali, fisiche e matematiche e in medicina e chirurgia possono essere iscritti al terzo anno di lettere o al terzo anno di filosofia, sempre che siano forniti del diploma di maturità classica conseguito almeno due anni prima. Per essi e per gli stranieri la Facoltà determina il numero minimo degl'insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame.
È in potere della Facoltà consentire ai laureati, di cui è parola in questo articolo, l'iscrizione al quarto anno anziché al terzo, quando il curriculo di studi prescelto dallo studente per il conseguimento della prima laurea contenga, a giudizio della Facoltà, un numero sufficiente di materie utili per il conseguimento della nuova laurea».
Art. 76 (già 85). - E sostituito con il seguente:
«Per conseguire il diploma il candidato deve sostenere esame su tre delle quattro materie, in cui ha preso iscrizione, e presentare una dissertazione, la quale sarà giudicata e discussa nei modi indicati per le dissertazioni di laurea».
Art. 81 (già 90). - L'ultimo comma è sostituito col seguente:
o Per la dissertazione di diploma valgono le norme stabilite per le dissertazioni di laurea».
Art. 84 (già 93). - È sostituito col seguente:
«Gli aspiranti al diploma in geografia devono frequentare, durante il biennio, quattro materie liberamente scelte tra i corsi costitutivi e sostenere i relativi esami.
Devono inoltre frequentare altre quattro materie, delle quali almeno due scelte fra le complementari, secondo le inclinazioni e le cognizioni dei candidati, con l'approvazione del Consiglio della Scuola».
Art. 85 (già 94). - È sostituito col seguente:
«L'esame di diploma, al quale il candidato viene ammesso dopo che abbia superato gli esami di cui all'articolo precedente, consiste nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su argomento geografico. Per ciò che riguarda la presentazione e discussione della tesi e la composizione della commissione di esame si applicano le norme stabilite per la dissertazione di laurea».
Art. 86 (già 95). - È sostituito col seguente:
«Qualunque materia insegnata nella Facoltà, eccettuate quelle comprese nei piani di studio delle Scuole di perfezionamento in filologia e antichità classica, in lingue e letterature straniere moderne e in geografia, può essere scelta dal laureato in lettere od in filosofia come materia di un corso di perfezionamento».
Art. 87 (già 96). È sostituito dal seguente:
«Durante l'anno di perfezionamento il giovane deve seguire, oltre il corso monografico della sua disciplina, altri tre corsi, e alla fine dell'anno sostenere esame su tre delle quattro materie nelle quali ha preso iscrizione».
Art. 89 (già 98). - Il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«La preparazione e la discussione di essa sono soggette alle norme stabilite per le dissertazioni di laurea».
Art. 97 (già 106). - Nell'ultimo comma le parole o valgono le norme degli articoli dal 72 al 75» sono sostituite con le parole «valgono le norme stabilite per la dissertazione di laurea».
Art. 133 (già 142). - Alla fine dell'articolo sono aggiunte le parole «e la licenza del corso biennale di studi propedeutici per l'ingegneria».
Art. 134 (già 143). - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali la denominazione dell'insegnamento di «matematiche complementari», di cui al n. 9, è modificata in quella di «matematiche superiori» ed è aggiunto, col n. 31, l'insegnamento di «fisica matematica».
Art. 136 (già 145). - È sostituito col seguente:
«La Facoltà propone i piani di studio che vengono comunicati mediante il manifesto annuale.
Lo studente è libero di variare i piani di studio proposti sostituendo a una o più materie in essi indicate altre materie, purché soddisfi alle seguenti condizioni:
per la laurea in matematica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'articolo 134 ai numeri 1 a 9, 11 a 16, 18, 31:
per la laurea in fisica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 134 ai numeri 1 a 6, 8, 11 a 16, 18, 31; frequenti per un biennio il laboratorio di fisica e per un anno quella di chimica e di chimica fisica;
per la laurea mista in fisica e matematica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 134 ai numeri 1 a 9, 11 a 15, 31, e fra gli altri insegnamenti della stessa Facoltà di scienze, purché il numero di questi ultimi non sia superiore a due; e frequenti inoltre per un biennio il laboratorio di fisica e per un anno quello di chimica e di chimica fisica;
per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 14 materie scelte fra quelle elencate nell'articolo 134 ai numeri 1 a 5, 10, 11, 13 a 20, fra i corsi di chimica farmaceutica, di chimica bromatologica della Scuola di farmacia, di chimica agraria dell'Istituto superiore agrario e forestale; frequenti inoltre per un anno il laboratorio di fisica e per quattro anni almeno, un laboratorio di chimica;
per la laurea in scienze naturali: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 16 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 134 ai numeri 1, 3, 8, 11, 14 a 30, e fra i corsi di geografia, igiene, embriologia delle Facoltà di lettere e filosofia e di medicina e chirurgia e frequenti inoltre almeno tre laboratori di scienze naturali, fra i quali, per un biennio, quello della materia scelta per la dissertazione;
per la licenza del corso biennale di studi propedeutici per l'ingegneria: prenda iscrizione e superi gli esami nelle materie elencate nell'art. 134 ai numeri da 1 a 5, 10, 11, 15, e superi inoltre le prove scritte e la prova orale dell'esame di licenza.
(Art. 2 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, e art. 2 e 3 del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590)».
Art. 160 (già 169). - Nel quarto comma le parole «Soltanto quelli a cui manca una sola delle materie...» sono sostituite con le seguenti: «Soltanto quelli a cui mancano solo due delle materie...».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a San Rossore, addì 1° ottobre 1921 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.


Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1931 - Anno X Atti del Governo, registro 314, foglio 128. - Mancini.