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REGIO DECRETO 1 ottobre 1931, n. 1441

Modifiche allo statuto della Regia università di Firenze. (031U1441)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/12/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 16-12-1931
al: 9-2-2011
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della R. Universita' di Firenze, approvato con R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2406, e modificato con  Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2230, e 30 ottobre 1930, n. 1826; 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della R. Universita' predetta; 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 86 del R. decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
  Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale; 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
  Lo statuto della R. Universita' di Firenze, approvato e  modificato
con i Regi decreti sopraindicati,  e'  ulteriormente  modificato  nel
modo seguente: 
  Sono soppressi gli articoli 64, da 66 a 69, 71 e 72 e da 74 a 76. 
  In conseguenza di tali soppressioni e  dell'aggiunta  di  un  nuovo
articolo, e' modificata la numerazione degli  articoli  successivi  e
dei loro riferimenti. 
  Art. 1. - Alla fine dell'articolo e' aggiunto il seguente comma: 
  «Alla Facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali  e'
annesso il corso biennale di studi propedeutici per l'ingegneria». 
  Art. 20. - E' sostituito dal seguente: 
  «I professori di istituzioni di diritto privato e di istituzioni di
diritto pubblico debbono, in quegli anni in  cui  cade  come  materia
d'insegnamento la seconda parte del  loro  programma,  premettere  al
corso alcune lezioni introduttive specialmente dedicate agli studenti
del primo anno». 
  Dopo l'art. 48 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 19. -  La  scuola  funziona  anche  come  seminario  per  gli
studenti iscritti alle Facolta'  della  R.  Universita'  e  al  Reale
Istituto di scienze sociali e politiche «Cesare Alfieri»  e  rilascia
in tal caso attestati di frequenza e di profitto». 
  Art. 62 (gia' 61). - E' sostituito con il seguente: 
  «Ove  la  Facolta'   ritenga   opportuno   stabilire   che   alcuni
insegnamenti del primo biennio siano dati in forma propedeutica, essi
potranno essere affidati, su proposta della Facolta' stessa, anche  a
un professore di ruolo diverso  dal  titolare  della  materia,  a  un
libero docente, a un lettore o ad un assistente. 
  I due insegnanti di  filologia  classica  prendono  anno  per  anno
accordi perche' sia impartito tanto l'insegnamento del latino  quanto
quello del greco». 
  Art. 63 (gia' 62). - E' sostituito con il seguente: 
  «I  corsi  di  ciascuna  materia  sono  di  non  meno  di  tre  ore
settimanali». 
  Art. 64 (gia' 63). - E' sostituito con il seguente: 
  «La Facolta' propone i piani di studio, che vengono comunicati agli
studenti mediante il manifesto annuale. 
  Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purche',  per
il primo biennio, prendano iscrizione a  un  numero  di  materie  non
inferiore a dodici, con l'obbligo di frequentarle almeno per un  anno
ciascuna e di sostenere esami in almeno  otto  di  esse;  e,  per  il
secondo biennio, seguano un ordine di studi comprendente almeno  otto
corsi annuali in non meno di sei materie, sostenendo esami in  almeno
quattro di queste. 
  La scelta delle materie d'iscrizione e di frequenza e  degli  esami
relativi e' liberamente  fatta  dagli  studenti  tra  gl'insegnamenti
della Facolta' di lettere e filosofia, o anche tra  quelli  di  altre
Facolta' che  la  Facolta'  stessa  giudichi  atti  a  dare  organica
preparazione generale nel  primo  biennio  e  specifica  nel  secondo
biennio. 
  Gli otto esami del  primo  biennio  devono  esser  dati  prima  dei
quattro del secondo». 
  Art. 65. - E sostituito con il seguente: 
  «Le commissioni per gli esami del  primo  e  secondo  biennio  sono
formate ciascuna di tre insegnanti, fra cui un libero docente». 
  Art. 67 (gia' 73). - E' sostituito con il seguente: 
  «Per la laurea in lettere o in filosofia vi e'  una  provai  finale
consistente nella discussione di una dissertazione scritta di laurea. 
  Il tema della dissertazione  dev'essere  stabilito  d'accordo'  con
l'insegnante di una delle materie dell'ordine di studi  scelto  dallo
studente e dev'essere fissato e registrato in segreteria  almeno  sei
mesi prima della discussione. Lo studente puo' cambiare tema,  sempre
d'accordo con l'insegnante della  materia,  purche'  intercedano  sei
mesi dalla discussione. 
  L'insegnante della materia deve indirizzare lo studente durante  la
preparazione della tesi e lo  studente  ha  l'obbligo  di  comunicare
all'insegnante, che glieli richieda, i risultati del suo studio. 
  La dissertazione dev'essere presentata in segreteria in almeno  tre
esemplari, e accompagnata da un riassunto analitico anch'esso in  tre
esemplari, e la discussione avviene  normalmente  a  distanza  di  un
mese, durante il quale la segreteria cura che ne  prenda  visione  un
certo numero di commissari, specialmente gl'insegnanti delle  materie
caratteristiche dell'ordine di studi prescelto. 
  La commissione, composta di 7, 9 o 11 membri, comprende normalmente
gl'insegnanti delle materie scelte dallo studente nel secondo biennio
e almeno un libero docente. 
  Nel caso che il professore della materia o altri della  commissione
ritenga,  in  seguito  alla  lettura  della  dissertazione,  che   il
candidato non possa essere ammesso alla discussione, ne dara'  avviso
al preside, perche', prima che sia fissata una data  per  l'eventuale
discussione pubblica, la commissione  sia  convocata  e  deliberi  in
proposito». 
  Art. 68 (gia' 77): 
  «I laureati in lettere che aspirano alla laurea in  filosofia  sono
di regola iscritti al  terzo  anno  di  filosofia  e  i  laureati  in
filosofia che aspirino alla laurea in lettere sono di regola iscritti
al terzo anno di lettere. I laureati in  giurisprudenza,  in  scienze
sociali, in scienze naturali, fisiche e matematiche e in  medicina  e
chirurgia possono essere iscritti al terzo anno di lettere o al terzo
anno di filosofia, sempre che siano forniti del diploma di  maturita'
classica conseguito almeno  due  anni  prima.  Per  essi  e  per  gli
stranieri la Facolta' determina il  numero  minimo  degl'insegnamenti
che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame. 
  E' in potere della Facolta'  consentire  ai  laureati,  di  cui  e'
parola in questo articolo, l'iscrizione al quarto  anno  anziche'  al
terzo, quando il curriculo di studi prescelto dallo studente  per  il
conseguimento della prima laurea contenga, a giudizio della Facolta',
un numero sufficiente di materie utili  per  il  conseguimento  della
nuova laurea». 
  Art. 76 (gia' 85). - E sostituito con il seguente: 
  «Per conseguire il diploma il candidato deve sostenere esame su tre
delle quattro materie, in cui ha preso iscrizione, e  presentare  una
dissertazione, la quale sara' giudicata e discussa nei modi  indicati
per le dissertazioni di laurea». 
  Art. 81 (gia' 90). - L'ultimo comma e' sostituito col seguente: 
  o Per la dissertazione di diploma valgono le norme stabilite per le
dissertazioni di laurea». 
  Art. 84 (gia' 93). - E' sostituito col seguente: 
  «Gli aspiranti al diploma in geografia devono frequentare,  durante
il  biennio,  quattro  materie  liberamente  scelte   tra   i   corsi
costitutivi e sostenere i relativi esami. 
  Devono inoltre  frequentare  altre  quattro  materie,  delle  quali
almeno due scelte fra le complementari, secondo le inclinazioni e  le
cognizioni dei candidati,  con  l'approvazione  del  Consiglio  della
Scuola». 
  Art. 85 (gia' 94). - E' sostituito col seguente: 
  «L'esame di diploma, al quale il candidato viene ammesso  dopo  che
abbia superato gli esami di  cui  all'articolo  precedente,  consiste
nella presentazione e discussione di  una  dissertazione  scritta  su
argomento geografico.  Per  cio'  che  riguarda  la  presentazione  e
discussione della tesi e la composizione della commissione  di  esame
si applicano le norme stabilite per la dissertazione di laurea». 
  Art. 86 (gia' 95). - E' sostituito col seguente: 
  «Qualunque materia  insegnata  nella  Facolta',  eccettuate  quelle
comprese nei piani di  studio  delle  Scuole  di  perfezionamento  in
filologia e antichita' classica, in lingue  e  letterature  straniere
moderne e in geografia, puo' essere scelta dal laureato in lettere od
in filosofia come materia di un corso di perfezionamento». 
  Art. 87 (gia' 96). E' sostituito dal seguente: 
  «Durante l'anno di perfezionamento il giovane deve  seguire,  oltre
il corso monografico della sua disciplina, altri tre  corsi,  e  alla
fine dell'anno sostenere esame su tre  delle  quattro  materie  nelle
quali ha preso iscrizione». 
  Art. 89 (gia' 98). - Il secondo periodo e' sostituito dal seguente: 
  «La preparazione e la discussione di essa sono soggette alle  norme
stabilite per le dissertazioni di laurea». 
  Art. 97 (gia' 106). - Nell'ultimo comma  le  parole  o  valgono  le
norme degli articoli dal 72 al 75»  sono  sostituite  con  le  parole
«valgono le norme stabilite per la dissertazione di laurea». 
  Art. 133 (gia' 142). - Alla fine  dell'articolo  sono  aggiunte  le
parole «e la licenza del corso biennale  di  studi  propedeutici  per
l'ingegneria». 
  Art. 134 (gia' 143). -  Nell'elenco  delle  materie  d'insegnamento
della  Facolta'  di  scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali   la
denominazione dell'insegnamento di  «matematiche  complementari»,  di
cui al n. 9, e' modificata in quella di «matematiche superiori» ed e'
aggiunto, col n. 31, l'insegnamento di «fisica matematica». 
  Art. 136 (gia' 145). - E' sostituito col seguente: 
  «La Facolta' propone i  piani  di  studio  che  vengono  comunicati
mediante il manifesto annuale. 
  Lo studente e'  libero  di  variare  i  piani  di  studio  proposti
sostituendo a una o piu' materie  in  essi  indicate  altre  materie,
purche' soddisfi alle seguenti condizioni: 
  per la laurea in matematica: prenda iscrizione e superi  gli  esami
in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'articolo 134 ai  numeri
1 a 9, 11 a 16, 18, 31: 
  per la laurea in fisica: prenda iscrizione e superi  gli  esami  in
almeno 13 materie fra quelle elencate nell'art. 134 ai numeri 1 a  6,
8, 11 a 16, 18, 31; frequenti per un biennio il laboratorio di fisica
e per un anno quella di chimica e di chimica fisica; 
  per la laurea mista in fisica e  matematica:  prenda  iscrizione  e
superi gli esami in almeno 14  materie  scelte  fra  quelle  elencate
nell'art. 134 ai numeri 1  a  9,  11  a  15,  31,  e  fra  gli  altri
insegnamenti della stessa Facolta' di scienze, purche' il  numero  di
questi ultimi non sia superiore a due; e  frequenti  inoltre  per  un
biennio il laboratorio di fisica e per un anno quello di chimica e di
chimica fisica; 
  per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli  esami  in
almeno 14 materie scelte fra quelle  elencate  nell'articolo  134  ai
numeri 1 a 5, 10, 11, 13 a 20, fra i corsi di  chimica  farmaceutica,
di chimica bromatologica della Scuola di farmacia, di chimica agraria
dell'Istituto superiore agrario e forestale; frequenti inoltre per un
anno  il  laboratorio  di  fisica  e  per  quattro  anni  almeno,  un
laboratorio di chimica; 
  per la laurea in scienze naturali: prenda iscrizione e  superi  gli
esami in almeno 16 materie scelte fra quelle elencate  nell'art.  134
ai numeri 1, 3, 8, 11, 14 a 30, e fra i corsi di  geografia,  igiene,
embriologia delle Facolta' di lettere e filosofia  e  di  medicina  e
chirurgia e  frequenti  inoltre  almeno  tre  laboratori  di  scienze
naturali, fra i quali, per un biennio, quello  della  materia  scelta
per la dissertazione; 
  per la  licenza  del  corso  biennale  di  studi  propedeutici  per
l'ingegneria: prenda iscrizione e  superi  gli  esami  nelle  materie
elencate nell'art. 134 ai numeri da 1 a  5,  10,  11,  15,  e  superi
inoltre le prove scritte e la  prova  orale  dell'esame  di  licenza.
(Art. 2 del R. decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1977, e art.  2  e  3
del R. decreto-legge 14 giugno 1928, n. 1590)». 
  Art. 160 (gia' 169). - Nel quarto comma le parole «Soltanto  quelli
a cui manca  una  sola  delle  materie...»  sono  sostituite  con  le
seguenti: «Soltanto quelli a cui mancano solo due delle materie...». 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
  Dato a San Rossore, addi' 1° ottobre 1921 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 26 novembre 1931 - Anno X 
    Atti del Governo, registro 314, foglio 128. - Mancini.