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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1871

Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Valdobbiadene, della provincia di Treviso, in applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487. (030U1871)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  21-4-1931 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 17 febbraio 1915, n. 335, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Treviso, fu assunta dal Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 1° maggio 1915;
Veduto che a carico del comune di Valdobbiadene, come risulta dall'elenco annesso al citato Regio decreto, fu consolidato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'annuo contributo di L. 12.612,72 e che il contributo stesso fu elevato a L. 17.727,72 con decorrenza 1° gennaio 1930 per l'aggregazione dell'ex comune di San Pietro di Barbozza, disposta con R. decreto 10 gennaio 1929, n. 87;
Veduto che alcune scuole del predetto comune di Valdobbiadene, inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritte al Monte pensioni governativo;
Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;
Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale del Veneto e del commissario prefettizio del comune di Valdobbiadene, con le quali il contributo predetto viene elevato a:
L. 12.756,36 dal 1° maggio 1915,
L. 12.835,56 dal 1° ottobre 1916,
L. 12.901,92 dal 16 agosto 1918,
L. 12.981,12 dal 24 dicembre 1918,
L. 13.048,74 dal 5 dicembre 1919,
L. 13.112,70 dal 31 luglio 1921,
L. 13.260,24 dal 1° ottobre 1923;
L. 18.375,24 dal 1° gennaio 1930;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il contributo scolastico che il comune di Valdobbiadene, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissata in L. 12.612,72, con R. decreto 11 febbraio 1915, n. 335, e successivamente aumentato a L. 17.727,72 per l'aggregazione dell'ex comune di San Pietro di Barbozza disposta con R. decreto 10 gennaio 1929, n. 87, è fissato come appresso:
a L. 12.756,36 dal 1° maggio 1915 al 30 settembre 1916,
a L. 12.835,56 dal 1° ottobre 1916 al 15 agosto 1918,
a L. 12.901,92 dal 16 agosto 1918 al 23 dicembre 1918,
a L. 12.981,12 dal 24 dicembre 1918 al 4 dicembre 1919,
a L. 13.048,74 dal 5 dicembre 1919 al 30 luglio 1921,
a L. 13.112,70 dal 31 luglio 1921 al 30 settembre 1923,
a L. 13.260,24 dal P ottobre 1923 al 31 dicembre 1929,
a L. 18.375,24 dal 1° gennaio 1930.