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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1871

Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Valdobbiadene, della provincia di Treviso, in applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487. (030U1871)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/04/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 21-4-1931
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto  il  R.  decreto  17  febbraio  1915,  n.  335,   col   quale
l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della  provincia
di Treviso, fu  assunta  dal  Consiglio  scolastico  della  Provincia
stessa a decorrere dal 1° maggio 1915; 
  Veduto che a carico  del  comune  di  Valdobbiadene,  come  risulta
dall'elenco annesso al  citato  Regio  decreto,  fu  consolidato,  in
applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487,  l'annuo
contributo di L. 12.612,72 e che il contributo stesso fu elevato a L.
17.727,72 con decorrenza 1° gennaio 1930 per  l'aggregazione  dell'ex
comune di San Pietro di Barbozza, disposta con R. decreto 10  gennaio
1929, n. 87; 
  Veduto che alcune scuole  del  predetto  comune  di  Valdobbiadene,
inscritte al Monte pensioni  comunale  al  momento  dell'applicazione
della legge 4 giugno 1911,  n.  487,  sono  state,  in  seguito  alla
cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti,
inscritte al Monte pensioni governativo; 
  Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4  giugno  1911,  n.
487; 
  Vedute le deliberazioni  del  Consiglio  scolastico  regionale  del
Veneto e del commissario prefettizio del comune di Valdobbiadene, con
le quali il contributo predetto viene elevato a: 
  L. 12.756,36 dal 1° maggio 1915, 
  L. 12.835,56 dal 1° ottobre 1916, 
  L. 12.901,92 dal 16 agosto 1918, 
  L. 12.981,12 dal 24 dicembre 1918, 
  L. 13.048,74 dal 5 dicembre 1919, 
  L. 13.112,70 dal 31 luglio 1921, 
  L. 13.260,24 dal 1° ottobre 1923; 
  L. 18.375,24 dal 1° gennaio 1930; 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1 
 
  Il contributo scolastico che  il  comune  di  Valdobbiadene,  della
provincia di Treviso, deve annualmente versare alla  Regia  tesoreria
dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno  1911,
n. 487, gia' fissata in L. 12.612,72,  con  R.  decreto  11  febbraio
1915,  n.  335,  e  successivamente  aumentato  a  L.  17.727,72  per
l'aggregazione dell'ex comune di San Pietro di Barbozza disposta  con
R. decreto 10 gennaio 1929, n. 87, e' fissato come appresso: 
  a L. 12.756,36 dal 1° maggio 1915 al 30 settembre 1916, 
  a L. 12.835,56 dal 1° ottobre 1916 al 15 agosto 1918, 
  a L. 12.901,92 dal 16 agosto 1918 al 23 dicembre 1918, 
  a L. 12.981,12 dal 24 dicembre 1918 al 4 dicembre 1919, 
  a L. 13.048,74 dal 5 dicembre 1919 al 30 luglio 1921, 
  a L. 13.112,70 dal 31 luglio 1921 al 30 settembre 1923, 
  a L. 13.260,24 dal P ottobre 1923 al 31 dicembre 1929, 
  a L. 18.375,24 dal 1° gennaio 1930.