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REGIO DECRETO 23 ottobre 1930, n. 1952

Denominazione e scopi dell'Istituto sperimentale per il caseificio meridionale con sede a Caserta. (030U1952)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/04/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  5-4-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 11 giugno 1922, n. 1251, che fonda in Napoli un Istituto sperimentale per ii caseificio meridionale;
Visto il R. decreto 7 aprile 1927, n. 739, e precisamente l'art. 13 del decreto stesso, che fissa la sede dell'Istituto suddetto in Caserta;
Vista la legge organica sulla produzione zootecnica, in data 29 giugno 1929, n. 1366;
Viste le deliberazioni n. 51 del Rettorato della provincia di Napoli, in data 18 dicembre 1929, e del Consiglio provinciale dell'economia di Napoli, in data 1° marzo 1930-VIII, con le quali viene determinato in L. 30.000, da ciascuno dei suddetti enti, il contributo annuo a favore dell'Istituto sperimentale caseario zootecnico di Caserta;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'Istituto sperimentale per il caseificio meridionale, con sede a Caserta, assume la denominazione di «Istituto caseario zootecnico per il Mezzogiorno».

Esso ha per iscopo:

a) effettuare indagini scientifiche e tecnologiche sul latte e sui suoi derivati, per dedurne pratiche e sicure conoscenze nell'interesse dell'industria lattiera del Mezzogiorno;

b) eseguire studi e ricerche sulla opportunità tecnica e sulla convenienza economica di eventuali nuovi indirizzi del caseificio meridionale;

c) tenere corsi periodici d'insegnamento teorico-pratico diretti alla formazione di abili maestranze per l'industria casearia e per l'industria zootecnica;

d) studiare tutti quei problemi zootecnici che sono connessi con la produzione del latte, le razze, l'alimentazione razionale, l'allevamento e la sanità del bestiame.

Per il conseguimento dei fini suddetti l'Istituto potrà provvedere alla creazione e alla conduzione di quegli impianti ed aziende che crederà, man mano, necessari.