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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1931

Modifiche allo statuto della Regia università di Pavia. (030U1931)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  14-3-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto lo statuto della Regia università di Pavia approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2229;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della predetta Università;
Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Pavia, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Sono

soppressi gli articoli 25, 26, 38, 67, 119 a 127, 142, 144. Per la soppressione dei predetti articoli e per le aggiunte che saranno disposte, è modificata la numerazione degli altri articoli e dei loro riferimenti.

Art. 1

Art. 11. - È sostituito con il seguente:

«Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo in due sessioni: la prima ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda un mese innanzi il principio del nuovo anno accademico».

La nota annessa al predetto articolo è soppressa.

Dopo l'art. 16 è aggiunto il seguente:

«Art. 17. - Le Facoltà o Scuole propongono i singoli piani di studio, che vengono comunicati agli studenti mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di variare i piani proposti, purché prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma».

All'art. 25 (già 24) sono aggiunti i seguenti commi:

«Il corso degli studi per il conseguimento dell'una o dell'altra laurea ha la durata di quattro anni.

Per la laurea di scienze economico-sociali alcuni degli insegnamenti sono seguiti fra quelli della Facoltà di scienze politiche».

Art. 26 (già 27). - È sostituito con il seguente:

«Lo studente, che non segua il piano di studi proposto dalla Facoltà, può sostituire ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle della Facoltà o di altra Facoltà, purché il numero delle materie non sia inferiore a 17 per la laurea in giurisprudenza e a 18 per quella in scienze economico-sociali. Le materie di altra Facoltà non possono, in ogni caso, essere più di quattro e devono, all'inizio dell'anno accademico, venire approvate dalla Facoltà per essere coordinate alle altre, con le quali devono costituire un serio ed organico programma di studi, avuto riguardo alla laurea che si vuole conseguire.

Nessun anno di corso è valido se lo studente non sia stato iscritto ad almeno tre corsi».

Art. 27 (già 28). - Nel comma secondo la indicazione dell'insegnamento di «legislazione sindacale e del lavoro» è sostituita con quella di «diritto corporativo».

Art. 30 (già 31). - È sostituito con il seguente:

«I laureati degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, forniti di diploma di maturità classica, conseguita da almeno due anni, possono essere iscritti al 3° anno per la laurea in giurisprudenza.

I laureati in scienze politiche, forniti di diploma di maturità classica conseguito da almeno tre anni, possono essere iscritti al 4° anno per il conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze economico-sociali frequentando i corsi e sostenendo gli esami su cinque materie, che saranno caso per caso stabilite dalla Facoltà a seconda dei corsi che lo studente abbia già frequentato».

Art. 35 (già 36). - L'insegnamento di cui al n. 7 «dottrine politiche moderne» è sostituito con quello di «storia delle dottrine politiche».

L'insegnamento di cui al n. 13 «legislazione sindacale e del lavoro» è sostituito con quello di «diritto corporativo».

Art. 38 (già 40). - L'indicazione dell'esame di «legislazione sindacale e del lavoro» è sostituita con quella di «diritto corporativo».

Art. 51 (già 53). - È soppresso l'ultimo comma.

Art. 53 (già 55). - È sostituito con il seguente:

«Lo studente, che non segua il piano di studio proposto dalla Facoltà per il primo biennio, può sostituire ad una o più fra le materie in esso indicate altrettante materie scelte fra quelle insegnate nella Facoltà, purché il numero delle materie risultante sia uguale a quello del piano proposto ed il numero dei corsi annuali sia almeno di 15».

Art. 54 (già 56). - È sostituito con il seguente:

«Gli studenti, che aspirano alla laurea in lettere, o in filosofia, devono sostenere prima degli esami del secondo biennio una prova scritta di latino, consistente in una composizione su tema dato, da svolgere sotto sorveglianza.

I laureati in lettere, che aspirano alla laurea in filosofia, e i laureati in filosofia, che aspirano alla laurea in lettere, sono dispensati dal ripetere detta prova».

Art. 55 (già 57). - È aggiunto il seguente comma:

«Il biennio è suddiviso nelle cinque sezioni seguenti:

di filologia classica;

di filologia moderna;

di linguistica;

di storia;

di filosofia».

Art. 56 (già 58). - L'ultima parola «seguente» è sostituita con la parola «precedente».

Art. 57 (già 59). - È sostituito con il seguente:

«Lo studente, che non segua il piano di studio proposto dalla Facoltà per la sezione da lui prescelta nel secondo biennio, può sostituire ad una o più delle materie indicate nel piano stesso altrettante materie scelte fra quelle insegnate nella Facoltà di lettere od in altre Facoltà, purché il loro numero non risulti inferiore a sei o non siano più di due le materie prescelte che appartengano ad altre Facoltà. La scelta di queste ultime deve essere approvata dalla Facoltà di lettere.

In ogni caso, prima della laurea, lo studente dovrà aver dato gli esami su 21 corsi annuali, distribuiti in almeno 12 diverse materie».

Art. 65 (già 68). - È sostituito con il seguente:

«Lo studente, che non segua il piano di studio proposto dalla Facoltà, deve prendere iscrizione e superare l'esame, durante il corso universitario, in almeno 22 materie».

Art. 69 (già 72). - Il primo comma è così modificato:

«Per l'esame di laurea in medicina e chirurgia il laureando deve presentare in segreteria, venti giorni prima dell'apertura della sessione, una dissertazione scritta e tre temi, accettati dal preside della Facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione sopra la dissertazione scritta ed eventualmente anche sopra due dei tre temi».

Dopo l'art. 111 (già 114) è aggiunta, con il relativo programma, la seguente Scuola di perfezionamento:

«Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria.

Art. 112. - La durata del corso è di anni tre.

Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti:

Anno I.

Anatomia clinica e topografica.

Istologia del naso, della faringe, della laringe, dei bronchi, dell'esofago, dell'orecchio.

Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.

Fisiologia dell'orecchio, delle vie aeree superiori, della faringe e dell'esofago.

Batteriologia applicata alla specialità.

Semeiotica otorinolaringoiatrica.

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica.

Anno II.

Tecnica di laboratorio applicata alla otorinolaringoiatria.

Diagnostica radiologica e terapia fisica in otorinolaringoiatria.

Semeiotica, patologia e clinica otorinolaringoiatrica.

Terapia otorinolaringoiatrica - Terapia inalatoria.

Tecnica e medicina operatoria otorinolaringoiatrica.

Anno III.

Clinica, terapia, tecnica operatoria otorinolaringoiatrica.

Infortunistica, medicina legale in rapporto all'otorinolaringoiatria.

Durante i tre anni è obbligatorio l'internato in clinica otorinolaringoiatrica con servizio di assistente volontario, e durante il 1° anno l'internato in un laboratorio di fisiologia o di anatomia patologica o di anatomia normale o di patologia generale».

Art. 113 (già 115). - È sostituito con il seguente:

«La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce le seguenti lauree:

in matematica;

in fisica;

in fisica e matematica;

in chimica;

in scienze naturali.

La Facoltà conferisce inoltre: la licenza del biennio propedeutico agli studenti di ingegneria; il diploma di perfezionamento in scienze biologiche».

Art. 114 (già 116). È sostituito con il seguente:

«La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende i seguenti insegnamenti:

1. Analisi algebrica.

2. Analisi infinitesimale.

3. Analisi superiore.

4. Anatomia e fisiologia comparate.

5. Anatomia umana (elementi).

6. Antropologia.

7. Applicazioni di geometria descrittiva.

8. Botanica.

9. Chimica fisica.

10. Chimica generale e inorganica.

11. Chimica industriale.

12. Chimica organica.

13. Disegno di ornato ed architettura.

14. Fisica matematica.

15. Fisica sperimentale.

16. Fisica superiore.

17. Fisica terrestre.

18. Geodesia.

19. Geografia fisica e morfologica.

20. Geologia.

21. Geometria analitica.

22. Geometria descrittiva.

23. Geometria proiettiva.

24. Geometria superiore.

25. Matematica complementare.

26. Matematica per chimici e naturalisti.

27. Meccanica razionale.

28. Mineralogia.

29. Paleontologia e geologia storica.

30. Zoologia».

Art. 115 (già 117). - È sostituito con il seguente:

«Le materie di insegnamento saranno completate da esercitazioni, che faranno così parte integrante del corso, e da internati di laboratorio, secondo quanto sarà indicato nel manifesto annuale degli studi.

I singoli insegnanti stabiliranno il modo migliore per rendersi conto del profitto delle esercitazioni».

Art. 116 (già 118). - È sostituito con il seguente:

«Lo studente, che non segua il piano di studio proposto dalla Facoltà per ciascun corso di laurea, può sostituire ad una o più materie indicate nel piano stesso altre materie, purché soddisfi alle seguenti condizioni:

per la laurea in matematica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 13 materie fra quelle elencate nell'articolo 114 ai nn. 1 a 3, 10, 14 a 16, 18, 21 a 25, 27, 28;

per la laurea in fisica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 114 ai nn. 1 a 3, 9, 10, 12, 14 a 18, 20 a 24, 27, 28, frequenti le esercitazioni nel laboratorio di chimica per un anno e compia l'internato per due anni nel laboratorio di fisica. Alle esercitazioni nel laboratorio di chimica e all'internato in quello di fisica lo studente non sarà ammesso se non avrà prima superato l'esame di chimica generale e di fisica sperimentale;

per la laurea in fisica e matematica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 11 materie fra quelle elencate nell'art. 114 ai nn. 1 a 3, 10, 12, 14 a 16, 21 a 25, 27, 28, e frequenti per un anno il laboratorio di chimica (esperienze scolastiche) e per due anni il laboratorio di fisica (esperienze scolastiche, esercitazioni di misura). Alla frequenza di questi laboratori lo studente non sarà ammesso se non avrà prima superato l'esame di chimica generale e di fisica sperimentale;

per la laurea in chimica prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 114 ai nn. 1, 2, 9 a 12, 15, 20, 21, 26 a 28, chimica farmaceutica e chimica bromatologica della Scuola di farmacia e chimica fisiologica della Facoltà di medicina;

per la laurea in scienze naturali prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 114 ai nn. 4 a 6, 8, 10, 12, 15, 17 a 20, 26, 28 a 30, la geografia generale della Facoltà di lettere, la fisiologia e la istologia della Facoltà di medicina, e compia per due anni l'internato nel laboratorio scelto per la tesi di laurea e, per un anno ciascuno, l'internato in due laboratori biologici e in due laboratori non biologici.

Lo studente, però, non potrà modificare il piano di studi da lui prescelto e risultante dal suo libretto di iscrizione ai corsi e, qualora sia riprovato in una o più materie indicate in detto piano, non è autorizzato a sostituirle».

Art. 117 (già 128). - È sostituito con il seguente:

«L'ordine degli studi per l'attestato di licenza necessario per l'ammissione alla Scuola d'ingegneria è il seguente:

Anno I.

Analisi algebrica.

Geometria analitica.

Geometria descrittica con elementi di proiettiva.

Fisica sperimentale (1° anno).

Chimica generale ed inorganica (con elementi di organica, per coloro che si propongono di seguire i corsi di ingegneria civile).

Disegno di ornato ed architettura (1° anno).

Anno II.

Analisi infinitesimale.

Meccanica razionale.

Fisica sperimentale (2° anno).

Chimica organica (per coloro che si propongono di seguire il corso di ingegneria industriale).

Applicazioni di geometria descrittiva.

Disegno di ornato ed architettura (2° anno).

Mineralogia.

Geologia».

Art. 119 (già 130). - È sostituito con il seguente:

«Gli esami di profitto si danno per singole materie, salvo che la Facoltà disponga altrimenti ed indichi i relativi aggruppamenti nel manifesto annuale.

Lo studente che ne faccia domanda alla Facoltà potrà essere autorizzato a suddividere in due prove l'esame delle materie biennali.

In tal caso la Commissione segna in un verbale speciale l'esito della prima prova, per tenerne conto nell'esame finale.

Le prove pratiche stabilite dai singoli insegnamenti al termine dei corsi di esercitazioni sono obbligatorie per il conseguimento della laurea».

Art. 120 (già 131). - È sostituito con il seguente:

«Per tutti gli esami di laurea i candidati debbono presentare una dissertazione scritta e sostenere le seguenti prove indicate per ogni laurea:

Laurea in matematica:

1. Discussione orale sulla dissertazione.

2. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, liberamente scelti dal candidato in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Laurea in fisica:

1. Prova pratica.

2. Discussione sulla dissertazione.

3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, liberamente scelti dal candidato in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Laurea in fisica e matematica:

1. Prova pratica di fisica.

2. Esame orale di fisica e matematica destinato ad accertare la cultura del candidato nelle materie che si insegnano nelle scuole medie entro i limiti corrispondenti al grado più elevato di queste e nei loro rapporti con gli studi superiori.

3. Discussione sulla dissertazione scritta.

Laurea in chimica:

1. Prova pratica.

2. Discussione sulla dissertazione e sulle prove pratiche.

3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali, liberamente scelti dal candidato in materia diversa da quella della dissertazione scritta.

Laurea in scienze naturali:

1. Prova pratica sulla materia scelta per la dissertazione scritta.

2. Discussione sulla dissertazione scritta.

3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali o scritti, liberamente scelti dal candidato in materia diversa da quella della dissertazione scritta».

Art. 131 (già 143). - È sostituito con il seguente:

«Lo studente, che aspira a conseguire la laurea in chimica e farmacia, ove non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve prendere iscrizione e superare gli esami di profitto in almeno 13 materie fra quelle elencate all'articolo 130 e fra quelle delle Facoltà di scienze e di medicina che sono annualmente indicate nel manifesto della Scuola, e seguire inoltre un corso di esercizi di fisica, e frequentare per due anni un laboratorio di chimica generale e per tre anni quello di chimica farmaceutica.

Nel quinto anno lo studente compie la pratica libera presso una farmacia per la durata di 12 mesi; di questi almeno 4 devono decorrere dall'ultimo esame di profitto. In ogni caso, per presentarsi agli esami di laurea lo studente deve aver compiuto cinque anni di regolare iscrizione.

Lo studente non può iscriversi alle diverse esercitazioni di chimica se prima non abbia superato l'esame di chimica generale ed inorganica, e non può iscriversi al corso di preparazioni di chimica farmaceutica se non avrà prima superato l'esame di chimica organica».

Art. 132 (già 145). - È sostituito con il seguente:

«Lo studente che aspira a conseguire il diploma in farmacia, ove non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve prendere iscrizione e superare gli esami di profitto in almeno 10 materie fra quelle elencate dall'art. 130 ed inoltre frequentare per un anno il laboratorio di botanica e di farmacognosia e per un biennio quello di chimica farmaceutica.

Nel quarto anno lo studente compie la pratica libera presso una farmacia per la durata di 12 mesi; di questi almeno quattro devono decorrere dall'ultimo esame di profitto. In ogni caso, per presentarsi all'esame di diploma lo studente deve aver compiuto quattro anni di regolare iscrizione.

Lo studente non può iscriversi alle diverse esercitazioni di chimica se prima non abbia superato l'esame di chimica generale ed inorganica, e non può iscriversi al corso di preparazioni di chimica farmaceutica se non avrà prima superato l'esame di chimica organica».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1930 - Anno IX

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1931 - Anno IX

Atti del Governo, registro 305, foglio 95. - Mancini.