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REGIO DECRETO 30 ottobre 1930, n. 1931

Modifiche allo statuto della Regia università di Pavia. (030U1931)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 14-3-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto lo statuto della Regia universita' di Pavia approvato con R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e  modificato  con  R.  decreto  13
ottobre 1927, n. 2229; 
 
  Vedute le nuove proposte  di  modifiche  avanzate  dalle  autorita'
accademiche della predetta Universita'; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Sentito il Consiglio superiore della educazione nazionale; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia  universita'  di  Pavia,  approvato  con  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e  modificato  con  R.  decreto  13
ottobre 1927, n. 2229, e' ulteriormente modificato nel modo seguente: 
 
  Sono soppressi gli articoli 25, 26, 38, 67, 119 a 127, 142, 144. 
 
  Per la soppressione dei predetti articoli e  per  le  aggiunte  che
saranno disposte, e' modificata la numerazione degli altri articoli e
dei loro riferimenti. 
 
  Art. 11. - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Gli esami di profitto, di laurea e di diploma hanno luogo  in  due
sessioni: la prima ha inizio subito  dopo  la  chiusura  annuale  dei
corsi e la seconda un  mese  innanzi  il  principio  del  nuovo  anno
accademico». 
 
  La nota annessa al predetto articolo e' soppressa. 
 
  Dopo l'art. 16 e' aggiunto il seguente: 
 
  «Art. 17. - Le Facolta' o Scuole  propongono  i  singoli  piani  di
studio, che vengono comunicati agli studenti  mediante  il  manifesto
annuale. 
 
  Gli studenti sono liberi  di  variare  i  piani  proposti,  purche'
prendano iscrizione e superino gli esami nel numero minimo di materie
fissato per il conseguimento di ciascuna laurea o diploma». 
 
  All'art. 25 (gia' 24) sono aggiunti i seguenti commi: 
 
  «Il corso degli studi per il conseguimento  dell'una  o  dell'altra
laurea ha la durata di quattro anni. 
 
  Per  la  laurea   di   scienze   economico-sociali   alcuni   degli
insegnamenti sono  seguiti  fra  quelli  della  Facolta'  di  scienze
politiche». 
 
  Art. 26 (gia' 27). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Lo studente, che non  segua  il  piano  di  studi  proposto  dalla
Facolta', puo' sostituire ad una  o  piu'  fra  le  materie  in  esso
indicate altrettante materie scelte fra quelle della  Facolta'  o  di
altra Facolta', purche' il numero delle materie non sia  inferiore  a
17 per la laurea in giurisprudenza e  a  18  per  quella  in  scienze
economico-sociali. Le materie di altra Facolta' non possono, in  ogni
caso,  essere  piu'  di  quattro  e  devono,   all'inizio   dell'anno
accademico, venire approvate dalla  Facolta'  per  essere  coordinate
alle altre, con le quali  devono  costituire  un  serio  ed  organico
programma  di  studi,  avuto  riguardo  alla  laurea  che  si   vuole
conseguire. 
 
  Nessun anno di corso  e'  valido  se  lo  studente  non  sia  stato
iscritto ad almeno tre corsi». 
 
  Art.  27  (gia'  28).  -   Nel   comma   secondo   la   indicazione
dell'insegnamento  di  «legislazione  sindacale  e  del  lavoro»   e'
sostituita con quella di «diritto corporativo». 
 
  Art. 30 (gia' 31). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «I laureati  degli  Istituti  superiori  di  scienze  economiche  e
commerciali, forniti di diploma di maturita' classica, conseguita  da
almeno due anni, possono essere iscritti al 3° anno per la laurea  in
giurisprudenza. 
 
  I laureati in scienze politiche, forniti di  diploma  di  maturita'
classica conseguito da almeno tre anni, possono essere iscritti al 4°
anno per il conseguimento della laurea in giurisprudenza o in scienze
economico-sociali frequentando i corsi  e  sostenendo  gli  esami  su
cinque materie, che saranno caso per caso stabilite dalla Facolta'  a
seconda dei corsi che lo studente abbia gia' frequentato». 
 
  Art. 35 (gia' 36). -  L'insegnamento  di  cui  al  n.  7  «dottrine
politiche moderne» e' sostituito con quello di «storia delle dottrine
politiche». 
 
  L'insegnamento di cui  al  n.  13  «legislazione  sindacale  e  del
lavoro» e' sostituito con quello di «diritto corporativo». 
 
  Art. 38 (gia' 40).  -  L'indicazione  dell'esame  di  «legislazione
sindacale  e  del  lavoro»  e'  sostituita  con  quella  di  «diritto
corporativo». 
 
  Art. 51 (gia' 53). - E' soppresso l'ultimo comma. 
 
  Art. 53 (gia' 55). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Lo studente, che non segua  il  piano  di  studio  proposto  dalla
Facolta' per il primo biennio, puo' sostituire ad una o piu'  fra  le
materie in  esso  indicate  altrettante  materie  scelte  fra  quelle
insegnate nella Facolta', purche' il numero delle materie  risultante
sia uguale a quello del piano proposto ed il numero dei corsi annuali
sia almeno di 15». 
 
  Art. 54 (gia' 56). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Gli studenti, che aspirano alla laurea in lettere, o in filosofia,
devono sostenere prima degli esami  del  secondo  biennio  una  prova
scritta di latino, consistente in una composizione su tema  dato,  da
svolgere sotto sorveglianza. 
 
  I laureati in lettere, che aspirano alla laurea in filosofia,  e  i
laureati in filosofia, che aspirano  alla  laurea  in  lettere,  sono
dispensati dal ripetere detta prova». 
 
  Art. 55 (gia' 57). - E' aggiunto il seguente comma: 
 
  «Il biennio e' suddiviso nelle cinque sezioni seguenti: 
 
   di filologia classica; 
 
   di filologia moderna; 
 
   di linguistica; 
 
   di storia; 
 
   di filosofia». 
 
  Art. 56 (gia' 58). - L'ultima parola «seguente» e'  sostituita  con
la parola «precedente». 
 
  Art. 57 (gia' 59). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Lo studente, che non segua  il  piano  di  studio  proposto  dalla
Facolta' per la sezione da lui prescelta nel  secondo  biennio,  puo'
sostituire ad una o piu' delle  materie  indicate  nel  piano  stesso
altrettante materie scelte fra quelle  insegnate  nella  Facolta'  di
lettere od in altre Facolta', purche'  il  loro  numero  non  risulti
inferiore a sei o non siano piu' di  due  le  materie  prescelte  che
appartengano ad altre Facolta'.  La  scelta  di  queste  ultime  deve
essere approvata dalla Facolta' di lettere. 
 
  In ogni caso, prima della laurea, lo studente dovra' aver dato  gli
esami su 21 corsi annuali, distribuiti in almeno 12 diverse materie». 
 
  Art. 65 (gia' 68). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Lo studente, che non segua  il  piano  di  studio  proposto  dalla
Facolta', deve prendere iscrizione e  superare  l'esame,  durante  il
corso universitario, in almeno 22 materie». 
 
  Art. 69 (gia' 72). - Il primo comma e' cosi' modificato: 
 
  «Per l'esame di laurea in medicina e chirurgia  il  laureando  deve
presentare in segreteria,  venti  giorni  prima  dell'apertura  della
sessione, una dissertazione scritta e tre temi, accettati dal preside
della Facolta'. 
 
  L'esame di laurea consiste nella discussione sopra la dissertazione
scritta ed eventualmente anche sopra due dei tre temi». 
 
  Dopo l'art. 111 (gia' 114) e' aggiunta, con il relativo  programma,
la seguente Scuola di perfezionamento: 
 
  «Scuola di perfezionamento in otorinolaringoiatria. 
 
  Art. 112. - La durata del corso e' di anni tre. 
 
  Gli insegnamenti della Scuola sono i seguenti: 
 
                               Anno I. 
 
  Anatomia clinica e topografica. 
 
  Istologia del naso, della  faringe,  della  laringe,  dei  bronchi,
dell'esofago, dell'orecchio. 
 
  Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica. 
 
  Fisiologia dell'orecchio, delle vie aeree superiori, della  faringe
e dell'esofago. 
 
  Batteriologia applicata alla specialita'. 
 
  Semeiotica otorinolaringoiatrica. 
 
  Patologia e clinica otorinolaringoiatrica. 
 
                              Anno II. 
 
  Tecnica di laboratorio applicata alla otorinolaringoiatria. 
 
  Diagnostica radiologica e terapia fisica in otorinolaringoiatria. 
 
  Semeiotica, patologia e clinica otorinolaringoiatrica. 
 
  Terapia otorinolaringoiatrica - Terapia inalatoria. 
 
  Tecnica e medicina operatoria otorinolaringoiatrica. 
 
                              Anno III. 
 
  Clinica, terapia, tecnica operatoria otorinolaringoiatrica. 
 
  Infortunistica,       medicina       legale       in       rapporto
all'otorinolaringoiatria. 
 
  Durante  i  tre  anni  e'  obbligatorio  l'internato   in   clinica
otorinolaringoiatrica  con  servizio  di  assistente  volontario,   e
durante il 1° anno l'internato in un laboratorio di fisiologia  o  di
anatomia patologica o di anatomia normale o di patologia generale». 
 
  Art. 113 (gia' 115). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali  conferisce
le seguenti lauree: 
 
   in matematica; 
 
   in fisica; 
 
   in fisica e matematica; 
 
   in chimica; 
 
   in scienze naturali. 
 
  La Facolta' conferisce inoltre: la licenza del biennio propedeutico
agli studenti di ingegneria; il diploma di perfezionamento in scienze
biologiche». 
 
  Art. 114 (gia' 116). E' sostituito con il seguente: 
 
  «La Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali comprende i
seguenti insegnamenti: 
 
     1. Analisi algebrica. 
 
     2. Analisi infinitesimale. 
 
     3. Analisi superiore. 
 
     4. Anatomia e fisiologia comparate. 
 
     5. Anatomia umana (elementi). 
 
     6. Antropologia. 
 
     7. Applicazioni di geometria descrittiva. 
 
     8. Botanica. 
 
     9. Chimica fisica. 
 
    10. Chimica generale e inorganica. 
 
    11. Chimica industriale. 
 
    12. Chimica organica. 
 
    13. Disegno di ornato ed architettura. 
 
    14. Fisica matematica. 
 
    15. Fisica sperimentale. 
 
    16. Fisica superiore. 
 
    17. Fisica terrestre. 
 
    18. Geodesia. 
 
    19. Geografia fisica e morfologica. 
 
    20. Geologia. 
 
    21. Geometria analitica. 
 
    22. Geometria descrittiva. 
 
    23. Geometria proiettiva. 
 
    24. Geometria superiore. 
 
    25. Matematica complementare. 
 
    26. Matematica per chimici e naturalisti. 
 
    27. Meccanica razionale. 
 
    28. Mineralogia. 
 
    29. Paleontologia e geologia storica. 
 
    30. Zoologia». 
 
  Art. 115 (gia' 117). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Le materie di insegnamento saranno  completate  da  esercitazioni,
che faranno cosi' parte integrante  del  corso,  e  da  internati  di
laboratorio, secondo quanto  sara'  indicato  nel  manifesto  annuale
degli studi. 
 
  I singoli insegnanti stabiliranno il  modo  migliore  per  rendersi
conto del profitto delle esercitazioni». 
 
  Art. 116 (gia' 118). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Lo studente, che non segua  il  piano  di  studio  proposto  dalla
Facolta' per ciascun corso di laurea, puo' sostituire ad una  o  piu'
materie indicate nel piano stesso  altre  materie,  purche'  soddisfi
alle seguenti condizioni: 
 
  per la laurea in matematica prenda iscrizione e superi gli esami in
almeno 13 materie fra quelle elencate nell'articolo 114 ai nn. 1 a 3,
10, 14 a 16, 18, 21 a 25, 27, 28; 
 
  per la laurea in fisica prenda iscrizione e  superi  gli  esami  in
almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 114 ai nn. 1 a 3,  9,
10, 12, 14 a 18, 20 a 24, 27,  28,  frequenti  le  esercitazioni  nel
laboratorio di chimica per un anno e compia l'internato per due  anni
nel laboratorio di fisica.  Alle  esercitazioni  nel  laboratorio  di
chimica e all'internato in quello di fisica  lo  studente  non  sara'
ammesso se non avra' prima superato l'esame di chimica generale e  di
fisica sperimentale; 
 
  per la laurea in fisica e matematica prenda iscrizione e superi gli
esami in almeno 11 materie fra quelle elencate nell'art. 114 ai nn. 1
a 3, 10, 12, 14 a 16, 21 a 25, 27, 28, e frequenti  per  un  anno  il
laboratorio di chimica (esperienze scolastiche) e  per  due  anni  il
laboratorio  di  fisica  (esperienze  scolastiche,  esercitazioni  di
misura). Alla frequenza di questi laboratori lo  studente  non  sara'
ammesso se non avra' prima superato l'esame di chimica generale e  di
fisica sperimentale; 
 
  per la laurea in chimica prenda iscrizione e superi  gli  esami  in
almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 114 ai nn. 1, 2, 9  a
12, 15, 20, 21, 26 a 28, chimica farmaceutica e chimica bromatologica
della Scuola di farmacia e  chimica  fisiologica  della  Facolta'  di
medicina; 
 
  per la laurea in scienze naturali prenda iscrizione  e  superi  gli
esami in almeno 12 materie fra quelle elencate nell'art. 114 ai nn. 4
a 6, 8, 10, 12, 15, 17 a 20, 26, 28 a 30, la geografia generale della
Facolta' di lettere, la fisiologia e la istologia della  Facolta'  di
medicina, e compia per due anni l'internato  nel  laboratorio  scelto
per la tesi di laurea e, per un anno  ciascuno,  l'internato  in  due
laboratori biologici e in due laboratori non biologici. 
 
  Lo studente, pero', non potra' modificare il piano di studi da  lui
prescelto e risultante dal suo libretto di  iscrizione  ai  corsi  e,
qualora sia riprovato in una o piu' materie indicate in detto  piano,
non e' autorizzato a sostituirle». 
 
  Art. 117 (gia' 128). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «L'ordine degli studi per l'attestato  di  licenza  necessario  per
l'ammissione alla Scuola d'ingegneria e' il seguente: 
 
                               Anno I. 
 
  Analisi algebrica. 
 
  Geometria analitica. 
 
  Geometria descrittica con elementi di proiettiva. 
 
  Fisica sperimentale (1° anno). 
 
  Chimica generale ed  inorganica  (con  elementi  di  organica,  per
coloro che si propongono di seguire i corsi di ingegneria civile). 
 
  Disegno di ornato ed architettura (1° anno). 
 
                              Anno II. 
 
  Analisi infinitesimale. 
 
  Meccanica razionale. 
 
  Fisica sperimentale (2° anno). 
 
  Chimica organica (per coloro che si propongono di seguire il  corso
di ingegneria industriale). 
 
  Applicazioni di geometria descrittiva. 
 
  Disegno di ornato ed architettura (2° anno). 
 
  Mineralogia. 
 
  Geologia». 
 
  Art. 119 (gia' 130). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Gli esami di profitto si danno per singole materie, salvo  che  la
Facolta' disponga altrimenti ed indichi i relativi aggruppamenti  nel
manifesto annuale. 
 
  Lo studente che ne  faccia  domanda  alla  Facolta'  potra'  essere
autorizzato  a  suddividere  in  due  prove  l'esame  delle   materie
biennali. 
 
  In tal caso la Commissione segna in  un  verbale  speciale  l'esito
della prima prova, per tenerne conto nell'esame finale. 
 
  Le prove pratiche stabilite dai singoli insegnamenti al termine dei
corsi di esercitazioni sono obbligatorie per il  conseguimento  della
laurea». 
 
  Art. 120 (gia' 131). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Per tutti gli esami di laurea i candidati debbono  presentare  una
dissertazione scritta e sostenere le seguenti prove indicate per ogni
laurea: 
 
  Laurea in matematica: 
 
    1. Discussione orale sulla dissertazione. 
 
    2. Discussione di almeno due su tre argomenti orali,  liberamente
scelti dal candidato in materia diversa da quella della dissertazione
scritta. 
 
  Laurea in fisica: 
 
    1. Prova pratica. 
 
    2. Discussione sulla dissertazione. 
 
    3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali,  liberamente
scelti dal candidato in materia diversa da quella della dissertazione
scritta. 
 
  Laurea in fisica e matematica: 
 
    1. Prova pratica di fisica. 
 
    2. Esame orale di fisica e matematica destinato ad  accertare  la
cultura del candidato nelle materie che  si  insegnano  nelle  scuole
medie entro i limiti corrispondenti al grado piu' elevato di queste e
nei loro rapporti con gli studi superiori. 
 
    3. Discussione sulla dissertazione scritta. 
 
  Laurea in chimica: 
 
    1. Prova pratica. 
 
    2. Discussione sulla dissertazione e sulle prove pratiche. 
 
    3. Discussione di almeno due su tre argomenti orali,  liberamente
scelti dal candidato in materia diversa da quella della dissertazione
scritta. 
 
  Laurea in scienze naturali: 
 
    1. Prova  pratica  sulla  materia  scelta  per  la  dissertazione
scritta. 
 
    2. Discussione sulla dissertazione scritta. 
 
    3. Discussione di almeno due su tre argomenti  orali  o  scritti,
liberamente scelti dal candidato in materia diversa da  quella  della
dissertazione scritta». 
 
  Art. 131 (gia' 143). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Lo studente, che aspira  a  conseguire  la  laurea  in  chimica  e
farmacia, ove non segua il piano di studi proposto dalla Scuola, deve
prendere iscrizione e superare gli esami di  profitto  in  almeno  13
materie fra quelle elencate  all'articolo  130  e  fra  quelle  delle
Facolta' di scienze e di medicina che sono annualmente  indicate  nel
manifesto della Scuola, e seguire inoltre un  corso  di  esercizi  di
fisica, e frequentare per due anni un laboratorio di chimica generale
e per tre anni quello di chimica farmaceutica. 
 
  Nel quinto anno lo studente compie la  pratica  libera  presso  una
farmacia per la  durata  di  12  mesi;  di  questi  almeno  4  devono
decorrere  dall'ultimo  esame  di  profitto.  In   ogni   caso,   per
presentarsi agli esami di  laurea  lo  studente  deve  aver  compiuto
cinque anni di regolare iscrizione. 
 
  Lo studente non  puo'  iscriversi  alle  diverse  esercitazioni  di
chimica se prima non abbia superato l'esame di  chimica  generale  ed
inorganica, e non puo' iscriversi al corso di preparazioni di chimica
farmaceutica  se  non  avra'  prima  superato  l'esame   di   chimica
organica». 
 
  Art. 132 (gia' 145). - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Lo studente che aspira a conseguire il diploma  in  farmacia,  ove
non segua il piano di studi  proposto  dalla  Scuola,  deve  prendere
iscrizione e superare gli esami di profitto in almeno 10 materie  fra
quelle elencate dall'art. 130 ed inoltre frequentare per un  anno  il
laboratorio di botanica e di farmacognosia e per un biennio quello di
chimica farmaceutica. 
 
  Nel quarto anno lo studente compie la  pratica  libera  presso  una
farmacia per la durata di 12 mesi; di questi  almeno  quattro  devono
decorrere  dall'ultimo  esame  di  profitto.  In   ogni   caso,   per
presentarsi all'esame di  diploma  lo  studente  deve  aver  compiuto
quattro anni di regolare iscrizione. 
 
  Lo studente non  puo'  iscriversi  alle  diverse  esercitazioni  di
chimica se prima non abbia superato l'esame di  chimica  generale  ed
inorganica, e non puo' iscriversi al corso di preparazioni di chimica
farmaceutica  se  non  avra'  prima  superato  l'esame   di   chimica
organica». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
         Dato a San Rossore, addi' 30 ottobre 1930 - Anno IX 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 febbraio 1931 - Anno IX 
 
    Atti del Governo, registro 305, foglio 95. - Mancini.