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REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1930, n. 1936

Applicazione della valuta legale ai dazi doganali. (030U1936)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 giugno 1931, n. 933 (in G.U. 10/08/1931, n. 183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-3-1931 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, col quale venne a cessare il corso forzoso e fu stabilita la convertibilità in oro dei biglietti della Banca d'Italia;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, circa la commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali;
Visto il testo unico delle disposizioni sulle tare approvato con R. decreto 28 luglio 1910, n. 577, e successivamente modificato con i Regi decreti-legge 9 giugno 1921, n. 806; 11 luglio 1923, n. 1545, e 4 maggio 1924, n. 748;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di tradurre i dazi doganali in vigore in valuta legale e di modificare in relazione il regime delle tare;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È data facoltà al Governo del Re di apportare alla tariffa dei dazi doganali le modificazioni che si renderanno necessarie allo scopo di tradurre in valuta legale l'ammontare dei dazi unitari generali e convenzionali, sulla base del conguaglio stabilito dal R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326, nonché di modificare in relazione le disposizioni sulle tare.