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REGIO DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1930, n. 1936

Applicazione della valuta legale ai dazi doganali. (030U1936)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 11 giugno 1931, n. 933 (in G.U. 10/08/1931, n. 183).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-3-1931
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 21 dicembre  1927,  n.  2325,  col  quale
venne a cessare il corso forzoso e fu stabilita la convertibilita' in
oro dei biglietti della Banca d'Italia; 
 
  Visto il R. decreto-legge 21  dicembre  1927,  n.  2326,  circa  la
commisurazione delle valute per il pagamento dei dazi doganali; 
 
  Visto il testo unico delle disposizioni sulle tare approvato con R.
decreto 28 luglio 1910, n. 577, e successivamente  modificato  con  i
Regi decreti-legge 9 giugno 1921, n. 806; 11 luglio 1923, n. 1545,  e
4 maggio 1924, n. 748; 
 
  Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Ritenuta la necessita' urgente  ed  assoluta  di  tradurre  i  dazi
doganali in vigore in valuta legale e di modificare in  relazione  il
regime delle tare; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri  e  per  le
corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' data facolta' al Governo del Re di apportare  alla  tariffa  dei
dazi doganali le modificazioni  che  si  renderanno  necessarie  allo
scopo di tradurre in  valuta  legale  l'ammontare  dei  dazi  unitari
generali e convenzionali, sulla base del conguaglio stabilito dal  R.
decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326,  nonche'  di  modificare  in
relazione le disposizioni sulle tare.