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REGIO DECRETO 22 dicembre 1930, n. 1907

Concessione al prof. Domenico Saccardo della raccolta ed utilizzazione industriale di piante medicinali e da profumi nella Colonia Eritrea. (030U1907)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  4-3-1931 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda del 5 marzo 1928, confermata con successive domande del 15 settembre 1928 e 2 maggio 1929, presentate al Governo della Colonia Eritrea dal prof. Domenico Saccardo per ottenere, in favore di una costituenda società, la concessione della raccolta e della utilizzazione industriale di piante medicinali e da profumi, e pubblicate nel Bollettino ufficiale della Colonia n. 15 del 15 agosto 1929;
Vista la proposta fatta dal Governatore dell'Eritrea con lettera 15 novembre 1929, n. 23662;
Visto il disciplinare in data 13 'dicembre 1930;
Visto l'art. 49 dell'ordinamento fondiario della Colonia Eritrea approvato con R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269;
Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È accordata al prof. Domenico Saccardo, per una costituenda società, la concessione della raccolta e della utilizzazione industriale di piante medicinali e da profumi nella Colonia Eritrea, ed è approvato il disciplinare allegato in data 13 dicembre 1930 contenente le disposizioni e condizioni dalle quali la concessione è regolata.