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REGIO DECRETO 22 dicembre 1930, n. 1907

Concessione al prof. Domenico Saccardo della raccolta ed utilizzazione industriale di piante medicinali e da profumi nella Colonia Eritrea. (030U1907)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal: 4-3-1931
al: 9-2-2011
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la domanda  del  5  marzo  1928,  confermata  con  successive
domande del 15 settembre 1928 e 2 maggio 1929, presentate al  Governo
della Colonia Eritrea dal prof. Domenico Saccardo  per  ottenere,  in
favore di una costituenda societa', la concessione della  raccolta  e
della utilizzazione industriale di piante medicinali e da profumi,  e
pubblicate nel Bollettino ufficiale della Colonia n. 15 del 15 agosto
1929; 
 
  Vista la proposta fatta dal Governatore dell'Eritrea con lettera 15
novembre 1929, n. 23662; 
 
  Visto il disciplinare in data 13 'dicembre 1930; 
 
  Visto l'art. 49 dell'ordinamento fondiario  della  Colonia  Eritrea
approvato con R. decreto 7 febbraio 1926, n. 269; 
 
  Sentito il parere del Consiglio superiore coloniale; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  le
colonie; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  E' accordata  al  prof.  Domenico  Saccardo,  per  una  costituenda
societa',  la  concessione  della  raccolta  e  della   utilizzazione
industriale di piante medicinali e da profumi nella Colonia  Eritrea,
ed e' approvato il disciplinare allegato in  data  13  dicembre  1930
contenente le disposizioni e condizioni dalle quali la concessione e'
regolata.