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REGIO DECRETO 18 luglio 1930, n. 1107

Riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale per l'unificazione della industria (UNI) e approvazione del relativo statuto. (030U1107)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  19-9-1930 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Vista la domanda in data 16 agosto 1928 con la quale la Confederazione generale fascista dell'industria italiana ha chiesto che sia attribuita la personalità giuridica all'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria, costituito per gli scopi di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;
Sentito il Consiglio nazionale delle corporazioni;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È attribuita la personalità giuridica, a norma ed agli effetti dell'art. 36, ultimo comma, del Nostro decreto 1° luglio 1926, n. 1130, all'Ente nazionale per l'unificazione dell'industria (UNI) aderente alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana e costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563.
È approvato lo statuto dell'Istituto predetto secondo il testo che si allega al presente decreto e che è firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.