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LEGGE 2 giugno 1930, n. 755

Unificazione dei procedimenti per l'esame tecnico delle opere di competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale. (030U0755)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1930, con eccezione degli art. 4, 5, 6 e 7 che entrano in vigore dal 1° luglio 1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/1949)
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Testo in vigore dal:  20-6-1930

Art. 1



I Comitati tecnici provinciali, istituiti dall'art. 6 del decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2071, stabiliscono i criteri direttivi dei progetti di massima delle opere da eseguirsi a cura diretta dello Stato per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, per la bonifica idraulica, ivi comprese le opere complementari, e per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse quando nei relativi programmi prevalgano le opere anzidette, a termini dell'art. 7 del decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753.

Resta salvo l'esame dei progetti di massima da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I progetti esecutivi, quando l'importo di essi non superi, le L. 200.000, sono approvati in linea tecnica, con semplice visto, dai Comitati tecnici provinciali che ne accertano la rispondenza ai criteri direttivi prefissi.

I progetti d'importo superiore alle L. 200.000 e quelli delle opere da eseguire in concessione, qualunque sia la spesa prevista, sono sottoposti al Comitato il quale accerta, su rapporto del Genio civile e della Milizia nazionale forestale, secondo la rispettiva competenza, l'attendibilità delle condizioni di fatto e dei prezzi unitari che hanno servito di base ai progetti stessi.