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LEGGE 2 giugno 1930, n. 755

Unificazione dei procedimenti per l'esame tecnico delle opere di competenza del Sottosegretariato per la bonifica integrale. (030U0755)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/06/1930, con eccezione degli art. 4, 5, 6 e 7 che entrano in vigore dal 1° luglio 1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/05/1949)
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Testo in vigore dal: 20-6-1930
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I  Comitati  tecnici  provinciali,  istituiti   dall'art.   6   del
decreto-legge 18 novembre  1929,  n.  2071,  stabiliscono  i  criteri
direttivi dei progetti di massima delle opere  da  eseguirsi  a  cura
diretta dello  Stato  per  la  sistemazione  idraulico-forestale  dei
bacini montani, per la bonifica  idraulica,  ivi  comprese  le  opere
complementari,  e  per  le  trasformazioni  fondiarie   di   pubblico
interesse  quando  nei  relativi  programmi   prevalgano   le   opere
anzidette, a termini dell'art. 7 del decreto-legge 18 maggio 1924, n.
753. 
 
  Resta salvo l'esame dei progetti di massima da parte del  Consiglio
superiore dei lavori pubblici. 
 
  I progetti esecutivi, quando l'importo di essi non  superi,  le  L.
200.000, sono approvati in linea tecnica,  con  semplice  visto,  dai
Comitati tecnici provinciali  che  ne  accertano  la  rispondenza  ai
criteri direttivi prefissi. 
 
  I progetti d'importo superiore alle L. 200.000 e quelli delle opere
da eseguire in concessione, qualunque sia  la  spesa  prevista,  sono
sottoposti al Comitato il quale accerta, su rapporto del Genio civile
e  della  Milizia  nazionale   forestale,   secondo   la   rispettiva
competenza, l'attendibilita' delle condizioni di fatto e  dei  prezzi
unitari che hanno servito di base ai progetti stessi.