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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2477

Modifiche allo statuto della Regia università di Palermo. (029U2477)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  29-4-1930 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, con cui venne approvato lo statuto della Regia università di Palermo;
Veduto il R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, con cui venne successivamente modificato lo statuto medesimo;
Vedute le nuove proposte presentate dalle Autorità accademiche della predetta Università;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Lo statuto della Regia università di Palermo approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con Regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, è modificato nel modo seguente:
Art. 2. - Si aggiunge in fine il seguente comma: «Negli istituti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta dei rispettivi direttori possono essere ammessi come alunni interni od a titolo di perfezionamento i laureati dietro versamento di una tassa per contributo di laboratorio, da fissarsi dalla Facoltà».
Art. 36. - All'insegnamento di «legislazione del lavoro e sindacale», di cui al n. 26, sono sostituiti, con i numeri 26 e 27, i due separati insegnamenti di «diritto sindacale e corporativo» e di «legislazione del lavoro».
All'insegnamento di «storia delle relazioni internazionali», di cui al n. 27, è sostituito, con il numero 28, l'insegnamento di «storia del diritto internazionale».
Per gl'insegnamenti successivi si modifica la numerazione, portandola dal n. 29 al n. 34, anziché dal n. 28 al n. 33.

Art.

47. - Agl'insegnamenti, prescritti per la Scuola di perfezionamento in diritto romano, è aggiunto il seguente: «7. Procedura civile romana».

Art. 1

Art. 107. - All'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunta la seguente:

«33. Matematiche superiori».

Art. 144. - Il comma concernente le prove da sostenersi dai candidati per la laurea mista in chimica e scienze naturali è sostituito con il seguente: «per la laurea mista in chimica e scienze naturali in due prove di scienze naturali, l'una in materia biologica e l'altra in materia non biologica (a scelta del candidato), e nelle prove di analisi chimica qualitativa e quantitativa».

Art. 155. - È sostituito con il seguente:

Sono obbligatorie le seguenti esercitazioni:

a) per il conseguimento del diploma in farmacia:

1) botanica;

2) analisi chimica;

3) analisi chimica applicata ai farmaci;

4) preparazioni farmaceutiche;

5) farmacognosia;

6) farmacologia;

7) igiene;

8) tecnica farmaceutica.

b) per il conseguimento della laurea in Chimica e farmacia:

1) botanica;

2) fisica;

3) analisi bromatologica e zoochimica;

4) analisi qualitativa;

5) analisi quantitativa;

6) analisi chimica applicata ai farmaci;

7) analisi tossicologica;

8) farmacognosia;

9) farmacologia;

10) igiene e batteriologia;

11) mineralogia;

12) preparazioni chimiche;

13) preparazioni farmaceutiche;

14) tecnica farmaceutica».

Art. 156 e 157. - All'ultimo comma di ciascuno dei due articoli è aggiunto il seguente periodo: «Durante tale anno lo studente potrà in via eccezionale, previo parere favorevole del Consiglio della scuola, frequentare qualche corso».

Art. 158. - Si sopprime il secondo comma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 295, foglio 55. - Mancini,