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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2477

Modifiche allo statuto della Regia università di Palermo. (029U2477)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 29-4-1930
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto  14  ottobre  1926,  n.  2412,  con  cui  venne
approvato lo statuto della Regia universita' di Palermo; 
 
  Veduto il R. decreto 13  ottobre  1927,  n.  2240,  con  cui  venne
successivamente modificato lo statuto medesimo; 
 
  Vedute le nuove proposte  presentate  dalle  Autorita'  accademiche
della predetta Universita'; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita'  di  Palermo  approvato  con  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con Regio  decreto  13
ottobre 1927, n. 2240, e' modificato nel modo seguente: 
 
  Art. 2. - Si aggiunge in fine il seguente  comma:  «Negli  istituti
della Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta
dei rispettivi direttori possono essere ammessi come  alunni  interni
od a titolo di perfezionamento i laureati dietro  versamento  di  una
tassa per contributo di laboratorio, da fissarsi dalla Facolta'». 
 
  Art.  36.  -  All'insegnamento  di  «legislazione  del   lavoro   e
sindacale», di cui al n. 26, sono sostituiti, con i numeri 26 e 27, i
due separati insegnamenti di «diritto sindacale e corporativo»  e  di
«legislazione del lavoro». 
 
  All'insegnamento di «storia delle relazioni internazionali», di cui
al n. 27, e' sostituito, con il numero 28, l'insegnamento di  «storia
del diritto internazionale». 
 
  Per  gl'insegnamenti  successivi  si   modifica   la   numerazione,
portandola dal n. 29 al n. 34, anziche' dal n. 28 al n. 33. 
 
  Art.  47.  -  Agl'insegnamenti,  prescritti  per   la   Scuola   di
perfezionamento in diritto romano, e' aggiunto il seguente: 
 
  «7. Procedura civile romana». 
 
  Art. 107. - All'elenco delle materie d'insegnamento della  Facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunta la seguente: 
 
  «33. Matematiche superiori». 
 
  Art. 144. -  Il  comma  concernente  le  prove  da  sostenersi  dai
candidati per la laurea  mista  in  chimica  e  scienze  naturali  e'
sostituito con il seguente: «per la laurea mista in chimica e scienze
naturali in due prove di scienze naturali, l'una in materia biologica
e l'altra in materia non biologica (a scelta del candidato), e  nelle
prove di analisi chimica qualitativa e quantitativa». 
 
  Art. 155. - E' sostituito con il seguente: 
 
  Sono obbligatorie le seguenti esercitazioni: 
 
  a) per il conseguimento del diploma in farmacia: 
 
  1) botanica; 
 
  2) analisi chimica; 
 
  3) analisi chimica applicata ai farmaci; 
 
  4) preparazioni farmaceutiche; 
 
  5) farmacognosia; 
 
  6) farmacologia; 
 
  7) igiene; 
 
  8) tecnica farmaceutica. 
 
  b) per il conseguimento della laurea in Chimica e farmacia: 
 
  1) botanica; 
 
  2) fisica; 
 
  3) analisi bromatologica e zoochimica; 
 
  4) analisi qualitativa; 
 
  5) analisi quantitativa; 
 
  6) analisi chimica applicata ai farmaci; 
 
  7) analisi tossicologica; 
 
  8) farmacognosia; 
 
  9) farmacologia; 
 
  10) igiene e batteriologia; 
 
  11) mineralogia; 
 
  12) preparazioni chimiche; 
 
  13) preparazioni farmaceutiche; 
 
  14) tecnica farmaceutica». 
 
  Art. 156 e 157. - All'ultimo comma di ciascuno dei due articoli  e'
aggiunto il seguente periodo: «Durante tale anno lo  studente  potra'
in via eccezionale, previo  parere  favorevole  del  Consiglio  della
scuola, frequentare qualche corso». 
 
  Art. 158. - Si sopprime il secondo comma. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
        Dato a San Rossore, addi' 31 ottobre 1929 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 9 aprile 1930 - Anno VIII 
 
    Atti del Governo, registro 295, foglio 55. - Mancini,