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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2471

Modificazioni allo statuto della Regia università di Torino. (029U2471)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-4-1930 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, con cui venne approvato lo statuto della Regia università di Torino;
Veduti i successivi Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2788, e 25 ottobre 1928, n. 3484, con i quali vennero approvate delle modificazioni agli statuti medesimi;
Vedute le nuove proposte presentate dalle Autorità accademiche dell'università predetta;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia università di Torino, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2788, e 25 ottobre 1928, n. 3484, è modificato nel modo seguente:

Art. 1

Art. 18. - Nell'elenco delle materie di insegnamento per la laurea in giurisprudenza è aggiunto, dopo il n. 22, il «Diritto sindacale e corporativo», modificandosi in conseguenza la numerazione per le tre materie successive.

Dopo l'art. 46 e prima del titolo VI concernente la Facoltà di medicina e chirurgia, è inserito il seguente nuovo articolo:

Art. 46-bis - «È annesso alla Facoltà di lettere e filosofia un seminario letterario-filosofico istituito a norma dell'articolo 23 del regolamento generale universitario e retto da un regolamento speciale».

Art. 48. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la «Clinica delle malattie professionali».

Art. 49. - È sostituito con il seguente:

«Per essere ammessi all'esame di laurea gli studenti debbono essere iscritti ai corsi di 24 delle materie elencate nel precedente articolo dal n. 1 al n. 29 ed avere superato i relativi esami».

Art. 113. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto l'insegnamento di «Complementi di chimica organica».

In conseguenza dell'aggiunzione dell'art. 46-bis, deve essere modificata la numerazione progressiva degli articoli dello statuto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 159. - Mancini.