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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2471

Modificazioni allo statuto della Regia università di Torino. (029U2471)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/04/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 11-4-1930
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 14  ottobre  1926,  n.  2284,  con  cui  venne
approvato lo statuto della Regia universita' di Torino; 
 
  Veduti i successivi Regi decreti 13 ottobre 1927,  n.  2788,  e  25
ottobre  1928,  n.  3484,  con  i  quali  vennero   approvate   delle
modificazioni agli statuti medesimi; 
 
  Vedute le nuove proposte  presentate  dalle  Autorita'  accademiche
dell'universita' predetta; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita'  di  Torino,  approvato  con  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con i Regi decreti  13
ottobre 1927, n. 2788, e 25 ottobre 1928, n. 3484, e' modificato  nel
modo seguente: 
 
  Art. 18. - Nell'elenco delle materie di insegnamento per la  laurea
in giurisprudenza e' aggiunto, dopo il n. 22, il «Diritto sindacale e
corporativo», modificandosi in conseguenza la numerazione per le  tre
materie successive. 
 
  Dopo l'art. 46 e prima del titolo VI  concernente  la  Facolta'  di
medicina e chirurgia, e' inserito il seguente nuovo articolo: 
 
  Art. 46-bis - «E' annesso alla Facolta' di lettere e  filosofia  un
seminario letterario-filosofico istituito a  norma  dell'articolo  23
del regolamento generale universitario  e  retto  da  un  regolamento
speciale». 
 
  Art. 48. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della  Facolta'
di medicina e  chirurgia  e'  aggiunta  la  «Clinica  delle  malattie
professionali». 
 
  Art. 49. - E' sostituito con il seguente: 
 
  «Per essere ammessi all'esame di laurea gli studenti debbono essere
iscritti ai  corsi  di  24  delle  materie  elencate  nel  precedente
articolo dal n. 1 al n. 29 ed avere superato i relativi esami». 
 
  Art. 113. - Nell'elenco delle materie d'insegnamento della Facolta'
di scienze matematiche, fisiche e naturali e' aggiunto l'insegnamento
di «Complementi di chimica organica». 
 
  In  conseguenza  dell'aggiunzione  dell'art.  46-bis,  deve  essere
modificata la numerazione progressiva degli articoli dello statuto. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 31 ottobre 1929 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 24 marzo 1930 - Anno VIII 
 
    Atti del Governo, registro 294, foglio 159. - Mancini.