stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2431

Modifiche alla composizione della Commissione centrale per i collaudi in appello. (029U2431)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
Testo in vigore dal:  14-3-1930 al: 13-4-1935
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Riconosciuta l'opportunità di completare e integrare la composizione della Commissione centrale per i collaudi in appello;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri per la marina, per l'aeronautica, per le finanze, per l'interno, per la giustizia e gli affari di culto, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La Commissione pei collaudi in appello, indicata nell'articolo 8 del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, è composta di funzionari tecnici delle varie Amministrazioni e rappresentanti delle Forze armate, nonché di un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e di un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.
A modificazione dell'art. 1 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118, il numero e il grado o la qualità dei componenti della Commissione predetta sono stabiliti come appresso:
a) un tenente generale commissario del Regio esercito o della Regia marina, presidente;
b) un maggior generale commissario del Regio esercito, o della Regia marina, o della Regia aeronautica, o console generale della M.
V. S. N., vice presidente;
c) sei colonnelli, preferibilmente tecnici, di cui due del Regio esercito, uno della Regia marina, uno della Regia aeronautica, uno della Regia guardia di finanza ed uno (console) della M. V. S. N., membri effettivi;
d) due rappresentanti designati dal Ministro per le corporazioni, membri effettivi;
e) un rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori da questa designato per il tramite del Ministero delle corporazioni, membro effettivo;
f) un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, da questa designato per il tramite del Ministero delle corporazioni, membro effettivo;
g) sei tenenti colonnelli tratti dalle varie Forze armate, come i colonnelli, membri supplenti.
Quando il giudizio in appello contro le decisioni delle Commissioni di primo collaudo debba vertere su forniture di generi alimentari, parteciperà alle sedute della Commissione centrale il rappresentante della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori o quello della Confederazione generale fascista dell'industria, secondo che il presidente della Commissione centrale giudichi del caso, in relazione alla materia che forma oggetto della controversia.
Quando, invece, il giudizio in appello debba riferirsi a forniture di materiali di vestiario, equipaggiamento ed affini, parteciperà alle sedute della Commissione centrale il rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria.
Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorrono sei dei suoi componenti, compreso il presidente.
Circa la nomina e il funzionamento della stessa Commissione centrale valgono le altre norme del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118, non modificate dal presente articolo e dal seguente.