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REGIO DECRETO 30 dicembre 1929, n. 2431

Modifiche alla composizione della Commissione centrale per i collaudi in appello. (029U2431)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 14-3-1930
al: 13-4-1935
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, convertito nella
legge 25 giugno 1926, n. 1262; 
  Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118; 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
  Riconosciuta  l'opportunita'   di   completare   e   integrare   la
composizione della Commissione centrale per i collaudi in appello; 
  Sentito il Consiglio di Stato; 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario  di  Stato  per  gli  affari
della  guerra,  di  concerto  coi  Ministri  per   la   marina,   per
l'aeronautica, per le finanze, per l'interno, per la giustizia e  gli
affari di culto, per l'agricoltura e le foreste, per le comunicazioni
e per le corporazioni; 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  La Commissione pei collaudi in appello,  indicata  nell'articolo  8
del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, convertito nella  legge
25 giugno 1926, n. 1262, e'  composta  di  funzionari  tecnici  delle
varie Amministrazioni e rappresentanti delle Forze armate, nonche' di
un  rappresentante  della  Confederazione  nazionale  fascista  degli
agricoltori e di  un  rappresentante  della  Confederazione  generale
fascista dell'industria italiana. 
  A modificazione dell'art. 1 del R. decreto 16 gennaio 1927, n. 118,
il numero e il grado o la qualita' dei componenti  della  Commissione
predetta sono stabiliti come appresso: 
  a) un tenente generale commissario del Regio esercito o della Regia
marina, presidente; 
  b) un maggior generale commissario  del  Regio  esercito,  o  della
Regia marina, o della Regia aeronautica, o console generale della  M.
V. S. N., vice presidente; 
  c) sei colonnelli, preferibilmente tecnici, di cui  due  del  Regio
esercito, uno della Regia marina, uno della  Regia  aeronautica,  uno
della Regia guardia di finanza ed uno (console) della M.  V.  S.  N.,
membri effettivi; 
  d) due rappresentanti designati dal Ministro per  le  corporazioni,
membri effettivi; 
  e) un rappresentante della Confederazione nazionale fascista  degli
agricoltori da questa designato per il tramite  del  Ministero  delle
corporazioni, membro effettivo; 
  f)  un  rappresentante  della  Confederazione   generale   fascista
dell'industria italiana, da  questa  designato  per  il  tramite  del
Ministero delle corporazioni, membro effettivo; 
  g) sei tenenti colonnelli tratti dalle varie Forze armate,  come  i
colonnelli, membri supplenti. 
  Quando il giudizio in appello contro le decisioni delle Commissioni
di primo collaudo debba vertere su forniture  di  generi  alimentari,
partecipera' alle sedute della Commissione centrale il rappresentante
della Confederazione nazionale fascista degli  agricoltori  o  quello
della Confederazione generale fascista dell'industria, secondo che il
presidente della Commissione centrale giudichi del caso, in relazione
alla materia che forma oggetto della controversia. 
  Quando, invece, il giudizio in appello debba riferirsi a  forniture
di materiali di vestiario, equipaggiamento  ed  affini,  partecipera'
alle  sedute  della  Commissione  centrale  il  rappresentante  della
Confederazione generale fascista dell'industria. 
  Per la validita' delle deliberazioni  della  Commissione  occorrono
sei dei suoi componenti, compreso il presidente. 
  Circa  la  nomina  e  il  funzionamento  della  stessa  Commissione
centrale valgono le altre norme del R. decreto 16  gennaio  1927,  n.
118, non modificate dal presente articolo e dal seguente.