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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2400

Modifiche allo statuto della libera Università di Ferrara. (029U2400)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  20-3-1930 al: 15-12-2010
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 13 ottobre 1927, n. 2255, e 15 novembre 1928, n. 2606, coi quali venne approvato e modificato lo statuto della libera Università di Ferrara;

Vedute le nuove proposte di modificazioni allo statuto presentate dalle autorità accademiche di detta Università;

Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30 settem-1923, n. 2102;

Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato con decreto 13 ottobre 1927, n. 2255, e modificato con R. decreto 15 novembre 1928, n. 2606, è ancora modificato come segue:

Art. 20. - Al n. 23 dell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza leggasi:

«Legislazione del lavoro e dell'assistenza e previdenza sociale (annuale)».

Art. 23. - Si sostituisca col seguente:

« Gli studenti non verranno ammessi a sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto industriale, di diritto agrario, se non dopo aver superato l'esame di istituzioni di diritto civile, né a sostenere gli esami di diritto romano, di diritto pubblico romano, di storia del diritto italiano se non dopo aver superato gli esami di storia del diritto romano e di istituzioni di diritto romano, né, infine, a sostenere gli esami di scienza delle finanze, di storia delle dottrine e delle istituzioni economiche e finanziarie, di economia e statistica agraria, se non dopo aver superato quello di economia politica ».

Art. 26. - Dopo l'insegnamento di «Fisica matematica e meccanica superiore», di cui al n. 8, si inserisca quello di «Geometria superiore», e dopo l'insegnamento di «Chimica generale e inorganica, chimica organica (biennale) con esercizi», di cui al n. 13, si inserisca l'insegnamento di «Chimica applicata e industriale». In conseguenza, si modifichi la numerazione generale degli insegnamenti elencati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

Giuliano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 294, foglio 2. - Ferzi.