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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2400

Modifiche allo statuto della libera Università di Ferrara. (029U2400)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 20-3-1930
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduti i Nostri decreti 13 ottobre 1927, n.  2255,  e  15  novembre
1928, n. 2606, coi quali venne  approvato  e  modificato  lo  statuto
della libera Universita' di Ferrara; 
 
  Vedute le nuove proposte di modificazioni allo  statuto  presentate
dalle autorita' accademiche di detta Universita'; 
 
  Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30  settem-1923,  n.
2102; 
 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della  libera  Universita'  di  Ferrara,  approvato  con
decreto 13 ottobre 1927, n. 2255, e  modificato  con  R.  decreto  15
novembre 1928, n. 2606, e' ancora modificato come segue: 
 
  Art. 20. - Al n. 23 dell'elenco degli insegnamenti  della  Facolta'
di giurisprudenza leggasi: 
 
  «Legislazione del lavoro e  dell'assistenza  e  previdenza  sociale
(annuale)». 
 
  Art. 23. - Si sostituisca col seguente: 
 
  « Gli studenti non  verranno  ammessi  a  sostenere  gli  esami  di
diritto civile, di diritto commerciale, di  diritto  industriale,  di
diritto agrario, se non dopo aver superato l'esame di istituzioni  di
diritto civile, ne' a sostenere  gli  esami  di  diritto  romano,  di
diritto pubblico romano, di storia del diritto italiano se  non  dopo
aver superato gli esami di storia del diritto romano e di istituzioni
di diritto romano, ne', infine, a  sostenere  gli  esami  di  scienza
delle  finanze,  di  storia  delle  dottrine  e   delle   istituzioni
economiche e finanziarie, di economia e statistica  agraria,  se  non
dopo aver superato quello di economia politica ». 
 
  Art. 26. - Dopo l'insegnamento di «Fisica  matematica  e  meccanica
superiore», di cui  al  n.  8,  si  inserisca  quello  di  «Geometria
superiore», e dopo l'insegnamento di «Chimica generale e  inorganica,
chimica organica (biennale) con  esercizi»,  di  cui  al  n.  13,  si
inserisca l'insegnamento di «Chimica  applicata  e  industriale».  In
conseguenza, si modifichi la numerazione generale degli  insegnamenti
elencati. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 31 ottobre 1929 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Giuliano. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 1° marzo 1930 - Anno VIII 
 
    Atti del Governo, registro 294, foglio 2. - Ferzi.