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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2396

Modifiche allo statuto della Regia università di Genova. (029U2396)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-3-1930 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Genova;
Veduti i Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846, e 25 ottobre 1928, n. 3510, con i quali vennero apportate modificazioni allo statuto medesimo;
Vedute le nuove proposte presentate dalle autorità accademiche di detta Università;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo

decretato e decretiamo: Lo statuto della Regia università di Genova, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con i Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846, e 25 ottobre 1928, n. 3510, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1

«Art. 19. - Nell'elenco degli insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza all'insegnamento di diritto corporativo e diritto del lavoro, indicato al n. 26, sono sostituiti, con i numeri 26 e 27, i seguenti altri: «26. Diritto sindacale e corporativo»; «27. Diritto del lavoro».

Sono inoltre aggiunti i seguenti insegnamenti:

28. Storia delle dottrine politiche;

29. Teoria generale dello Stato;

30. Diritto pubblico comparato;

31. Diritto coloniale.

Art. 36. - L'ultimo comma è così modificato: «Sono triennali i corsi di anatomia umana normale descrittiva, topografica, istologia generale ed embriogenesi, di clinica medica e di clinica chirurgica; biennali quelli di patologia generale, di fisiologia e chimica fisiologica, di anatomia e istologia patologica; annuali tutti gli altri.

Art. 43. - Si aggiunge il seguente comma: «Agli effetti dell'iscrizione alle Scuole di perfezionamento è considerato come un anno di corso il servizio prestato in qualità di aiuto o assistente presso i corrispondenti istituti».

Art. 98. - Nel gruppo I, letterario classico, l'insegnamento di «glottologia classica e romanza», di cui al n. 4, è modificato in «glottologia classica».

Nel gruppo II, letterario moderno, gli insegnamenti dal n. 7 in poi sono cosi modificati:

«7. Letteratura italiana;

8. Letterature neolatine;

9. Lingua e letteratura francese;

10. Lingua e letteratura spagnuola;

11. Lingua e letteratura portoghese;

12. Glottologia romanza;

13. Lingua e letteratura inglese;

14. Lingua e letteratura tedesca;

15. Storia dell'arte medioevale e moderna».

La numerazione degl'insegnamenti successivi, relativi ai gruppi III e IV, storico geografico e filosofico, è portata dal n. 16 al n. 21, anziché dal n. 15 al 20.

Art. 103. - Fra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente altro: «I lettori tengono le loro lezioni ed esercitazioni sotto la guida e la sorveglianza dei titolari delle rispettive cattedre».

Art. 105. - Si aggiunge il seguente comma: «La Commissione esaminatrice può non ammettere alla discussione la tesi che, su giudizio motivato del relatore ufficiale e di due correlatori, non risulti degna di essere presa in considerazione».

Art. 108. - Nell'elenco dei corsi da seguirsi dagli iscritti di cui alla lettera b), al posto di «storia dell'arte (annuale)» si sostituisce «Glottologia romanza (annuale) o altra materia a scelta tra quelle insegnate in Facoltà».

Nell'elenco dei corsi da seguirsi dagli iscritti di cui alla lettera c), al posto di «letterature neolatine (biennale)» si sostituisce «letterature neolatine (annuale)» e al posto di «storia dell'arte (annuale)» si sostituisce: «Glottologia romanza (annuale) e un'altra materia annuale scelta dallo studente tra quelle insegnate in Facoltà, comprese le materie già seguite per un anno».

Art. 116. - Il titolo dell'insegnamento di «Chimica fisica», di cui al n. 21, è modificato in quello di «Chimica fisica generale».

Gl'insegnamenti dal n. 42 in poi sono così modificati:

42. Chimica docimastica e metallurgica;

43. Mineralogia e litologia applicate;

44. Geologia applicata;

45. Storia delle scienze;

46. Macchinario chimico con disegno;

47. Istologia ed embriologia generale.

Art. 118. - Il comma secondo è modificato nel senso che è di almeno 13 il numero delle materie, delle quali lo studente deve frequentare i corsi e superare gli esami per essere ammesso alla laurea in matematica.

Art. 120. - Il comma secondo è modificato nel senso che è di almeno 12 il numero delle materie, delle quali lo studente deve frequentare i corsi e superare gli esami per essere ammesso alla laurea in chimica.

Art. 123. - Il comma secondo è modificato nel senso che è di almeno 12 il numero delle materie, delle quali lo studente deve frequentare i corsi e superare gli esami per essere ammesso alla laurea mista in scienze naturali e chimica.

Art. 125. - Ai due ultimi commi sono sostituiti i seguenti:

«Le prove pratiche sulle esercitazioni annesse ai corsi di scienze prevalentemente sperimentali e di osservazione sono obbligatorie; esse consistono in esperimenti ed osservazioni e non sono computabili nel numero degli esami speciali richiesti per l'ammissione ad ogni singola laurea.

Le modalità di dette prove pratiche sono fissate dalla Facoltà».

Art. 128. - Nell'ultimo comma, dopo le parole «è ammesso all'esame di licenza, il quale consiste» vanno inserite le parole «in una prova scritta di matematica e fisica».

Art. 130. - Il terzo comma è sostituito con il seguente:

«Per tutte le lauree conferite dalla Facoltà, eccettuata solo quella in matematica, la discussione orale è preceduta da una prova pratica avente carattere eliminatorio. Per la laurea in chimica la prova pratica comprende una prova di analisi quantitativa ed una di analisi organica; per la laurea in scienze naturali la prova pratica comprende una prova sulle materie biologiche ed una sulle materie abiologiche».

Art. 131. - È sostituito con il seguente: «Le materie d'insegnamento della Scuola di farmacia sono le seguenti:

1. Chimica generale ed inorganica.;

2. Chimica organica;

3. Fisica sperimentale;

4. Mineralogia;

5. Botanica;

6. Zoologia;

7. Chimica farmaceutica e tossicologica;

8. Materia medica (farmacognosia);

9. Igiene;

10. Chimica bromatologica;

11. Tecnica farmaceutica.

Art. 133. - È modificato nel senso che è di almeno 12 il numero delle materie, delle quali lo studente deve frequentare i corsi e superare gli esami per essere ammesso alla laurea in chimica e farmacia.

Art. 135. - È modificato nel senso che è di almeno 9 il numero delle materie, delle quali lo studente deve frequentare i corsi e superare gli esami per essere ammesso all'esame di diploma in farmacia.

Art. 140. - Il secondo comma è sostituito con il seguente:

«Il tempo complessivo per la pratica non deve essere inferiore ad un anno solare e deve risultare da attestazione rilasciata dai direttori delle farmacie, presso le quali lo studente abbia esercitato la pratica. Lo studente che alla fine del quarto anno non abbia superato tutti gli esami di profitto può iniziare ugualmente la pratica; in tal caso, però, almeno un trimestre di essa dovrà essere compiuto dopo superati gli esami stessi».

rt. 142. - Il secondo periodo del primo comma è così modificato: «ne fanno parte, oltre il Direttore della Scuola, che la presiede, sei professori della Scuola, fra i quali quelli di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica generale, di materia medica (farmacognosia e tossicologia), di botanica, e due liberi docenti insegnanti nella Scuola stessa e che abbiano tenuto effettivamente l'insegnamento».

Art. 143. - Nel numero 3 del comma 2° dopo le parole «e a rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti più comuni e più importanti dell'analisi chimica» sono aggiunte le parole «e della farmacopea».

Art. 146. - Al primo comma è aggiunto il seguente periodo: «I laureati in chimica, che nel corso dei loro studi abbiano superato gli esami di chimica farmaceutica e, oltre a questi, gli esami sopra altre sei materie della Scuola di farmacia, potranno essere ammessi al quarto anno in seguito a giudizio favorevole sulla loro carriera scolastica».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 ottobre 1929 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1930 - Anno VIII

Atti del Governo, registro 293, foglio 117. - MANCINI.