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REGIO DECRETO 31 ottobre 1929, n. 2396

Modifiche allo statuto della Regia università di Genova. (029U2396)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 19-3-1930
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il R. decreto 7 ottobre  1926,  n.  2054,  col  quale  venne
approvato lo statuto della Regia universita' di Genova; 
 
  Veduti i Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2846, e 25 ottobre  1928,
n. 3510, con i quali vennero  apportate  modificazioni  allo  statuto
medesimo; 
 
  Vedute le nuove proposte presentate dalle autorita' accademiche  di
detta Universita'; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto  30  settembre  1923,  n.
2102; 
 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
 
  Sulla  proposta  del  nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
  Lo statuto della Regia universita'  di  Genova,  approvato  con  R.
decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e modificato con i Regi  decreti  13
ottobre 1927, n. 2846, e 25 ottobre 1928, n. 3510,  e'  ulteriormente
modificato come segue: 
 
  «Art. 19.  -  Nell'elenco  degli  insegnamenti  della  Facolta'  di
giurisprudenza all'insegnamento di diritto corporativo e diritto  del
lavoro, indicato al n. 26, sono sostituiti, con i numeri 26 e  27,  i
seguenti altri: «26. Diritto sindacale e corporativo»;  «27.  Diritto
del lavoro». 
 
  Sono inoltre aggiunti i seguenti insegnamenti: 
 
  28. Storia delle dottrine politiche; 
 
  29. Teoria generale dello Stato; 
 
  30. Diritto pubblico comparato; 
 
  31. Diritto coloniale. 
 
  Art. 36. - L'ultimo comma e' cosi' modificato:  «Sono  triennali  i
corsi di anatomia umana normale descrittiva,  topografica,  istologia
generale ed embriogenesi, di clinica medica e di clinica  chirurgica;
biennali quelli  di  patologia  generale,  di  fisiologia  e  chimica
fisiologica, di anatomia e istologia patologica;  annuali  tutti  gli
altri. 
 
  Art.  43.  -  Si  aggiunge  il  seguente   comma:   «Agli   effetti
dell'iscrizione alle Scuole di perfezionamento e' considerato come un
anno di corso il servizio prestato in qualita' di aiuto o  assistente
presso i corrispondenti istituti». 
 
  Art. 98. - Nel gruppo I,  letterario  classico,  l'insegnamento  di
«glottologia classica e romanza», di cui al n. 4,  e'  modificato  in
«glottologia classica». 
 
  Nel gruppo II, letterario moderno, gli insegnamenti dal n. 7 in poi
sono cosi modificati: 
 
  «7. Letteratura italiana; 
 
  8. Letterature neolatine; 
 
  9. Lingua e letteratura francese; 
 
  10. Lingua e letteratura spagnuola; 
 
  11. Lingua e letteratura portoghese; 
 
  12. Glottologia romanza; 
 
  13. Lingua e letteratura inglese; 
 
  14. Lingua e letteratura tedesca; 
 
  15. Storia dell'arte medioevale e moderna». 
 
  La numerazione degl'insegnamenti successivi, relativi ai gruppi III
e IV, storico geografico e filosofico, e' portata dal n. 16 al n. 21,
anziche' dal n. 15 al 20. 
 
  Art. 103. - Fra il  primo  ed  il  secondo  comma  e'  inserito  il
seguente altro: «I lettori tengono le loro lezioni  ed  esercitazioni
sotto la guida  e  la  sorveglianza  dei  titolari  delle  rispettive
cattedre». 
 
  Art.  105.  -  Si  aggiunge  il  seguente  comma:  «La  Commissione
esaminatrice puo' non ammettere alla  discussione  la  tesi  che,  su
giudizio motivato del relatore ufficiale e di  due  correlatori,  non
risulti degna di essere presa in considerazione». 
 
  Art. 108. - Nell'elenco dei corsi da seguirsi dagli iscritti di cui
alla  lettera  b),  al  posto  di  «storia  dell'arte  (annuale)»  si
sostituisce «Glottologia romanza (annuale) o altra materia  a  scelta
tra quelle insegnate in Facolta'». 
 
  Nell'elenco dei corsi  da  seguirsi  dagli  iscritti  di  cui  alla
lettera  c),  al  posto  di  «letterature  neolatine  (biennale)»  si
sostituisce «letterature neolatine (annuale)» e al posto  di  «storia
dell'arte (annuale)» si sostituisce: «Glottologia romanza (annuale) e
un'altra materia annuale scelta dallo studente tra  quelle  insegnate
in Facolta', comprese le materie gia' seguite per un anno». 
 
  Art. 116. - Il titolo dell'insegnamento di «Chimica fisica», di cui
al n. 21, e' modificato in quello di «Chimica fisica generale». 
 
  Gl'insegnamenti dal n. 42 in poi sono cosi' modificati: 
 
  42. Chimica docimastica e metallurgica; 
 
  43. Mineralogia e litologia applicate; 
 
  44. Geologia applicata; 
 
  45. Storia delle scienze; 
 
  46. Macchinario chimico con disegno; 
 
  47. Istologia ed embriologia generale. 
 
  Art. 118. - Il comma secondo e' modificato  nel  senso  che  e'  di
almeno 13 il numero delle  materie,  delle  quali  lo  studente  deve
frequentare i corsi e superare gli  esami  per  essere  ammesso  alla
laurea in matematica. 
 
  Art. 120. - Il comma secondo e' modificato  nel  senso  che  e'  di
almeno 12 il numero delle  materie,  delle  quali  lo  studente  deve
frequentare i corsi e superare gli  esami  per  essere  ammesso  alla
laurea in chimica. 
 
  Art. 123. - Il comma secondo e' modificato  nel  senso  che  e'  di
almeno 12 il numero delle  materie,  delle  quali  lo  studente  deve
frequentare i corsi e superare gli  esami  per  essere  ammesso  alla
laurea mista in scienze naturali e chimica. 
 
  Art. 125. - Ai due ultimi commi sono sostituiti i seguenti: 
 
  «Le prove pratiche sulle esercitazioni annesse ai corsi di  scienze
prevalentemente sperimentali e  di  osservazione  sono  obbligatorie;
esse consistono in esperimenti ed osservazioni e non sono computabili
nel numero degli esami speciali richiesti per  l'ammissione  ad  ogni
singola laurea. 
 
  Le modalita' di dette prove pratiche sono fissate dalla Facolta'». 
 
  Art. 128. - Nell'ultimo comma, dopo le parole «e' ammesso all'esame
di licenza, il quale consiste» vanno inserite le parole «in una prova
scritta di matematica e fisica». 
 
  Art. 130. - Il terzo comma e' sostituito con il seguente: 
 
  «Per tutte le lauree  conferite  dalla  Facolta',  eccettuata  solo
quella in matematica, la discussione orale e' preceduta da una  prova
pratica avente carattere eliminatorio. Per la laurea  in  chimica  la
prova pratica comprende una prova di analisi quantitativa ed  una  di
analisi organica; per la laurea in scienze naturali la prova  pratica
comprende una prova sulle materie biologiche  ed  una  sulle  materie
abiologiche». 
 
  Art.  131.  -  E'  sostituito  con   il   seguente:   «Le   materie
d'insegnamento della Scuola di farmacia sono le seguenti: 
 
  1. Chimica generale ed inorganica.; 
 
  2. Chimica organica; 
 
  3. Fisica sperimentale; 
 
  4. Mineralogia; 
 
  5. Botanica; 
 
  6. Zoologia; 
 
  7. Chimica farmaceutica e tossicologica; 
 
  8. Materia medica (farmacognosia); 
 
  9. Igiene; 
 
  10. Chimica bromatologica; 
 
  11. Tecnica farmaceutica. 
 
  Art. 133. - E' modificato nel senso che e' di almeno 12  il  numero
delle materie, delle quali lo studente deve  frequentare  i  corsi  e
superare gli esami per  essere  ammesso  alla  laurea  in  chimica  e
farmacia. 
 
  Art. 135. - E' modificato nel senso che e' di almeno  9  il  numero
delle materie, delle quali lo studente deve  frequentare  i  corsi  e
superare gli  esami  per  essere  ammesso  all'esame  di  diploma  in
farmacia. 
 
  Art. 140. - Il secondo comma e' sostituito con il seguente: 
 
  «Il tempo complessivo per la pratica non deve essere  inferiore  ad
un anno solare  e  deve  risultare  da  attestazione  rilasciata  dai
direttori  delle  farmacie,  presso  le  quali  lo   studente   abbia
esercitato la pratica. Lo studente che alla fine del quarto anno  non
abbia superato tutti gli esami di profitto puo'  iniziare  ugualmente
la pratica; in tal caso, pero', almeno un trimestre  di  essa  dovra'
essere compiuto dopo superati gli esami stessi». 
 
  rt. 142. - Il secondo periodo del primo comma e' cosi'  modificato:
«ne fanno parte, oltre il Direttore della Scuola,  che  la  presiede,
sei  professori  della  Scuola,  fra  i  quali  quelli   di   chimica
farmaceutica e tossicologica, di chimica generale, di materia  medica
(farmacognosia e tossicologia), di botanica,  e  due  liberi  docenti
insegnanti nella Scuola stessa e che  abbiano  tenuto  effettivamente
l'insegnamento». 
 
  Art. 143. - Nel  numero  3  del  comma  2°  dopo  le  parole  «e  a
rispondere a qualunque interrogazione sui soggetti piu' comuni e piu'
importanti dell'analisi chimica» sono aggiunte  le  parole  «e  della
farmacopea». 
 
  Art. 146. - Al primo comma e'  aggiunto  il  seguente  periodo:  «I
laureati in chimica, che nel corso dei loro  studi  abbiano  superato
gli esami di chimica farmaceutica e, oltre a questi, gli esami  sopra
altre sei materie della Scuola di farmacia, potranno  essere  ammessi
al quarto anno in seguito a giudizio favorevole sulla  loro  carriera
scolastica». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 31 ottobre 1929 - Anno VIII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            GIULIANO. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 28 febbraio  1930  -  Anno
VIII 
 
    Atti del Governo, registro 293, foglio 117. - MANCINI.