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REGIO DECRETO-LEGGE 12 febbraio 1930, n. 84

Modifiche al R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana. (030U0084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1930
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 17 aprile 1930, n. 578 (in G.U. 23/05/1930, n. 121).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-3-1930 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie III), parte supplementare, col quale fu eretta in corpo morale l'Associazione della Croce Rossa Italiana, in base alla facoltà conferita al Governo dalla legge 22 maggio 1882, numero 768;
Veduto il R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, contenente provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce Rossa Italiana;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modifiche al Regio decreto-legge predetto;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e dei Ministri per le colonie, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli articoli 1, 3, 5, 7, 11 e 16 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, sono abrogati e sostituiti rispettivamente dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto.