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REGIO DECRETO 23 dicembre 1929, n. 2392

Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile. (029U2392)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-3-1930 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA Di DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduta il R. decreto 29 giugno 1883, n. 1514 (serie 3ª), riguardante gli istituti pubblici di educazione femminile;
Veduta la legge 25 maggio 1913, n. 517, concernente la trasformazione di istituti di istruzione e di educazione, e le modificazioni ad essa apportate col decreto-legge Luogotenenziale 6 luglio 1919, n. 1387;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I Reali educandati, i Conservatori della Toscana, i Collegi di Maria della Sicilia indicati nell'All. A e gli altri istituti pubblici di educazione femminile, che abbiano carattere laicale e non siano considerati istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, dipendono dal Ministero della educazione nazionale.

Hanno titolo di Reali educandati: il Reale educatorio Maria Adelaide in Palermo, il Collegio Reale delle fanciulle in Milano, il Reale collegio femminile di S. Benedetto in Montagnana, il Reale collegio femminile agli Angeli in Verona, il Reale collegio femminile della SS. Annunziata al Poggio Imperiale in Firenze, i Reali educandati, femminili in Napoli, il Regio collegio Uccellis in Udine.