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REGIO DECRETO 23 dicembre 1929, n. 2392

Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile. (029U2392)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/03/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 12-3-1930
al: 15-12-2009
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA Di DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduta  il  R.  decreto  29  giugno  1883,  n.  1514  (serie   3ª),
riguardante gli istituti pubblici di educazione femminile; 
 
  Veduta  la  legge  25  maggio  1913,   n.   517,   concernente   la
trasformazione di istituti  di  istruzione  e  di  educazione,  e  le
modificazioni ad essa apportate col decreto-legge  Luogotenenziale  6
luglio 1919, n. 1387; 
 
  Veduto l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
educazione nazionale; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  I Reali educandati, i Conservatori  della  Toscana,  i  Collegi  di
Maria della  Sicilia  indicati  nell'All.  A  e  gli  altri  istituti
pubblici di educazione femminile, che abbiano carattere laicale e non
siano considerati istituzioni pubbliche di assistenza e  beneficenza,
dipendono dal Ministero della educazione nazionale. 
 
  Hanno  titolo  di  Reali  educandati:  il  Reale  educatorio  Maria
Adelaide in Palermo, il Collegio Reale delle fanciulle in Milano,  il
Reale collegio femminile di S.  Benedetto  in  Montagnana,  il  Reale
collegio femminile agli Angeli in Verona, il Reale collegio femminile
della  SS.  Annunziata  al  Poggio  Imperiale  in  Firenze,  i  Reali
educandati, femminili in Napoli, il Regio collegio Uccellis in Udine.