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LEGGE 24 giugno 1929, n. 1137

Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche. (029U1137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  27-7-1929 al: 23-2-1951
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Art. 1



Possono essere concesse in esecuzione a Provincie, Comuni, consorzi e privati, opere pubbliche di qualunque natura, anche indipendentemente dall'esercizio delle opere stesse.

La spesa a carico dello Stato sarà ripartita in non più di 30 rate annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse.

Il pagamento dei contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei privati nelle opere in concessione può essere stabilito nell'atto di concessione in modo invariabile a corpo, qualunque sia per- risultare l'effettivo costo dell'opera, ovvero a misura secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unità di misura.

Qualora occorra, per i lavori suppletivi ed imprevisti, di fissare nuovi prezzi, si provvederà con atto aggiuntivo, da approvare con le forme usate per la concessione.

Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non potrà superare di oltre un quinto quello prima previsto, rimanendo a totale carico del concessionario la eventuale maggiore spesa occorrente per l'opera.