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LEGGE 24 giugno 1929, n. 1137

Disposizioni sulle concessioni di opere pubbliche. (029U1137)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/07/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 27-7-1929
al: 23-2-1951
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Possono essere concesse in esecuzione a Provincie, Comuni, consorzi
e   privati,   opere   pubbliche   di   qualunque    natura,    anche
indipendentemente dall'esercizio delle opere stesse. 
 
  La spesa a carico dello Stato sara' ripartita in  non  piu'  di  30
rate annuali costanti, comprensive di capitale e di interesse. 
 
  Il pagamento dei contributi dello Stato, degli enti pubblici e  dei
privati nelle opere in concessione puo' essere stabilito nell'atto di
concessione in modo invariabile a corpo, qualunque sia per- risultare
l'effettivo costo dell'opera, ovvero a misura  secondo  la  quantita'
effettiva dei lavori eseguiti in base a prezzi fissati per unita'  di
misura. 
 
  Qualora occorra, per i lavori suppletivi ed imprevisti, di  fissare
nuovi prezzi, si provvedera' con atto aggiuntivo, da approvare con le
forme usate per la concessione. 
 
  Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non  potra'  superare
di oltre un quinto quello prima previsto, rimanendo a  totale  carico
del  concessionario  la  eventuale  maggiore  spesa  occorrente   per
l'opera.