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REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 3484

Modifiche allo statuto della Regia università di Torino. (028U3484)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  30-3-1929 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Torino;
Veduto il successivo Nostro decreto 13 ottobre 1927, numero 2788, col quale il predetto statuto venne modificato;
Vedute le proposte di nuove varianti ed aggiunte alle norme dello statuto stesso fatte dalla Autorità accademiche di detta Università;
Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Allo statuto della Regia università di Torino, approvato col R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato col R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 22. - All'elenco delle materie d'insegnamento per la laurea nelle scienze politiche amministrative, è aggiunto il seguente insegnamento:
« N. 28. Diritto corporativo ».
Art. 32. - Si sostituisca col seguente:
« Sono annessi alla Facoltà di giurisprudenza tre seminari, denominati:
1. Istituto giuridico;
2. Laboratorio di economia politica;
3. Seminario di antropologia criminale e diritto penale;
i quali sono retti da regolamenti speciali e i cui direttori sono nominati a termini dell'art. 23 del regolamento generale universitario ».
Art. 39. - Comma 1°, n. 1: Si sopprima la seguente frase: « e in una prova scritta in italiano su un tema proposto dalla Commissione e riguardante una disciplina indicata dal candidato nella domanda di ammissione all'esame ».
Art. 48. - All'elenco delle materie d'insegnamento della Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente insegnamento:
« N. 29. Ortopedia ».
Art. 49. - Il numero delle materie alle quali gli studenti della Facoltà medica debbono essere iscritti per essere ammessi all'esame di laurea, è portato da 23 a « 24 ».

Art.

51. - Alle materie consigliate per il quinto anno della Facoltà medica è aggiunta la seguente: « Ortopedia (un semestre) ».

Art. 1

Art. 155. - Nell'elenco dei corsi ed esercizi consigliati per il conseguimento del diploma di farmacia, alla frase « Esercizi di chimica farmaceutica » si sostituisca l'altra « Esercizi di chimica farmaceutica e di analisi quantitativa ».

Art. 164. - Comma 1°, n. 1: Si sostituisca col seguente: « 1. Agli esercizi di preparazioni chimiche ed a quelli di analisi qualitativa, se non hanno superato l'esame di chimica inorganica;

Art. 164. - N. 3 : Dopo le parole « e tossicologica (II parte) » si aggiunga : « e di fisica sperimentale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1929 - Anno VII

Atti del Governo, registro 282, foglio 86. - Sirovich.