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REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 3484

Modifiche allo statuto della Regia università di Torino. (028U3484)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/03/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 30-3-1929
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, col quale  venne
approvato lo statuto della Regia universita' di Torino; 
 
  Veduto il successivo Nostro decreto 13 ottobre 1927,  numero  2788,
col quale il predetto statuto venne modificato; 
 
  Vedute le proposte di nuove varianti ed aggiunte alle  norme  dello
statuto  stesso  fatte   dalla   Autorita'   accademiche   di   detta
Universita'; 
 
  Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n.
2102; 
 
  Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
pubblica istruzione; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Allo statuto della Regia universita' di Torino,  approvato  col  R.
decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e  modificato  col  R.  decreto  13
ottobre 1927, n. 2788, sono apportate le seguenti modificazioni: 
 
  Art. 22. - All'elenco delle materie d'insegnamento  per  la  laurea
nelle scienze  politiche  amministrative,  e'  aggiunto  il  seguente
insegnamento: 
 
  « N. 28. Diritto corporativo ». 
 
  Art. 32. - Si sostituisca col seguente: 
 
  « Sono  annessi  alla  Facolta'  di  giurisprudenza  tre  seminari,
denominati: 
 
  1. Istituto giuridico; 
 
  2. Laboratorio di economia politica; 
 
  3. Seminario di antropologia criminale e diritto penale; 
 
  i quali sono retti da regolamenti speciali e i cui  direttori  sono
nominati  a   termini   dell'art.   23   del   regolamento   generale
universitario ». 
 
  Art. 39. - Comma 1°, n. 1: Si sopprima la seguente frase:  «  e  in
una prova scritta in italiano su un tema proposto dalla Commissione e
riguardante una disciplina indicata dal candidato  nella  domanda  di
ammissione all'esame ». 
 
  Art. 48. - All'elenco delle materie d'insegnamento  della  Facolta'
di medicina e chirurgia e' aggiunto il seguente insegnamento: 
 
  « N. 29. Ortopedia ». 
 
  Art. 49. - Il numero delle materie alle quali  gli  studenti  della
Facolta' medica debbono essere iscritti per essere ammessi  all'esame
di laurea, e' portato da 23 a « 24 ». 
 
  Art. 51. - Alle  materie  consigliate  per  il  quinto  anno  della
Facolta' medica e' aggiunta la seguente: 
 
  « Ortopedia (un semestre) ». 
 
  Art. 155. - Nell'elenco dei corsi ed esercizi  consigliati  per  il
conseguimento del diploma di  farmacia,  alla  frase  «  Esercizi  di
chimica farmaceutica » si sostituisca l'altra « Esercizi  di  chimica
farmaceutica e di analisi quantitativa ». 
 
  Art. 164. - Comma 1°, n. 1: Si sostituisca col seguente: « 1.  Agli
esercizi di preparazioni chimiche ed a quelli di analisi qualitativa,
se non hanno superato l'esame di chimica inorganica; 
 
  Art. 164. - N. 3 : Dopo le parole « e tossicologica (II parte) » si
aggiunga : « e di fisica sperimentale ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a San Rossore, addi' 25 ottobre 1928 - Anno VI 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Belluzzo. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 marzo 1929 - Anno VII 
 
    Atti del Governo, registro 282, foglio 86. - Sirovich.