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REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3433

Ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura. (028U3433)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-1-1929 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici, per le comunicazioni e per le corporazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In ogni Provincia funziona una Cattedra ambulante di agricoltura, la quale ha sede nel capoluogo e circoscrizione estesa all'intera Provincia.

Ciascuna Cattedra può avere alla sua dipendenza sezioni ordinarie, in opportune sedi e con circoscrizione limitata ad una parte del territorio della Provincia, e sezioni specializzate, per determinati, importanti rami dell'agricoltura.

Le sezioni sono istituite quando la vastità del territorio o le particolari esigenze dell'agricoltura lo consiglino e siano assicurati i mezzi sufficienti per un efficace funzionamento.

Le sezioni ordinarie non possono avere sede presso la sede centrale della Cattedra.

Le sezioni specializzate hanno sede presso la sede centrale della Cattedra e sono, per ciascun ramo, uniche per tutta la Provincia.
Solo in via eccezionale esse possono avere sede diversa.