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REGIO DECRETO 6 dicembre 1928, n. 3433

Ordinamento delle Cattedre ambulanti di agricoltura. (028U3433)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 1-1-1929
al: 15-12-2010
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                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Sentito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per  l'interno,  per
le finanze, per i lavori pubblici, per  le  comunicazioni  e  per  le
corporazioni; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  In ogni Provincia funziona una Cattedra ambulante  di  agricoltura,
la quale ha sede nel capoluogo  e  circoscrizione  estesa  all'intera
Provincia. 
 
  Ciascuna Cattedra puo' avere alla sua dipendenza sezioni ordinarie,
in opportune sedi e con circoscrizione  limitata  ad  una  parte  del
territorio della Provincia, e sezioni specializzate, per determinati,
importanti rami dell'agricoltura. 
 
  Le sezioni sono istituite quando la vastita' del  territorio  o  le
particolari  esigenze  dell'agricoltura   lo   consiglino   e   siano
assicurati i mezzi sufficienti per un efficace funzionamento. 
 
  Le sezioni ordinarie non possono avere sede presso la sede centrale
della Cattedra. 
 
  Le sezioni specializzate hanno sede presso la sede  centrale  della
Cattedra e sono, per ciascun ramo, uniche  per  tutta  la  Provincia.
Solo in via eccezionale esse possono avere sede diversa.