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REGIO DECRETO 2 dicembre 1928, n. 3108

Modificazione dell'art. 7 dello statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano. (028U3108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  10-2-1929 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618;
Visto il regolamento generale degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Visto il R. decreto 8 marzo 1925, n. 547, col quale l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano venne riconosciuta quale Istituto superiore libero di scienze economiche e commerciali e ne venne approvato lo statuto;
Vista la proposta del Consiglio di amministrazione della predetta Università in data 19 maggio 1928;
Sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale (sezione 2ª);

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'istruzione pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 7 dello statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano, approvato con R. decreto 8 marzo 1925, n. 547, è modificato come appresso:

« Il ruolo organico dei professori di materie fondamentali comprende tre posti. Ai professori di ruolo spetta il trattamento economico dei professori di ruolo dei Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali.

« Per il trattamento di quiescenza dei professori di ruolo sarà provveduto mediante assicurazione secondo un piano da stabilirsi con speciale regolamento.

« Le altre cattedre delle materie fondamentali saranno almeno per due terzi affidate ai professori di Regie università e dei Regi istituti superiori di istruzione, riconosciuti dallo Stato. Per gli insegnamenti di materie fondamentali che rimangono disponibili potrà essere provveduto, sentito il Consiglio superiore, con incaricati che abbiano i titoli e le qualità richieste dal regolamento generale per l'istruzione superiore economica e commerciale.

« I professori non di ruolo sono nominati per un anno e possono essere confermati annualmente fino a che non abbiano compiuto l'età di 75 anni ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

Belluzzo.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1929 - Anno VII

Atti del Governo, registro 280, foglio 112. - Sirovich.