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REGIO DECRETO 2 dicembre 1928, n. 3108

Modificazione dell'art. 7 dello statuto dell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano. (028U3108)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/02/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 10-2-1929
al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Visto il testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli  Istituti
superiori di scienze  economiche  e  commerciali,  approvato  con  R.
decreto 28 agosto 1924, n. 1618; 
 
  Visto il regolamento generale degli Istituti superiori  di  scienze
economiche e commerciali, approvato con R. decreto 8 luglio 1925,  n.
1227; 
 
  Visto il R. decreto 8 marzo 1925, n. 547, col  quale  l'Universita'
commerciale « Luigi Bocconi »  di  Milano  venne  riconosciuta  quale
Istituto superiore libero di scienze economiche e  commerciali  e  ne
venne approvato lo statuto; 
 
  Vista la proposta del Consiglio di amministrazione  della  predetta
Universita' in data 19 maggio 1928; 
 
  Sentito il parere del Consiglio superiore per l'istruzione agraria,
industriale e commerciale (sezione 2ª); 
 
  Sulla  proposta  del  Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato   per
l'istruzione pubblica; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  L'art. 7 dello statuto dell'Universita' commerciale « Luigi Bocconi
» di Milano, approvato con R.  decreto  8  marzo  1925,  n.  547,  e'
modificato come appresso: 
 
  «  Il  ruolo  organico  dei  professori  di  materie   fondamentali
comprende tre posti. Ai professori di  ruolo  spetta  il  trattamento
economico dei professori di ruolo  dei  Regi  istituti  superiori  di
scienze economiche e commerciali. 
 
  « Per il trattamento di quiescenza dei professori  di  ruolo  sara'
provveduto mediante assicurazione secondo un piano da stabilirsi  con
speciale regolamento. 
 
  « Le altre cattedre delle materie fondamentali saranno  almeno  per
due terzi affidate ai professori di  Regie  universita'  e  dei  Regi
istituti superiori di istruzione, riconosciuti dallo Stato.  Per  gli
insegnamenti di materie fondamentali che rimangono disponibili potra'
essere provveduto, sentito il Consiglio superiore, con incaricati che
abbiano i titoli e le qualita' richieste dal regolamento generale per
l'istruzione superiore economica e commerciale. 
 
  « I professori non di ruolo sono nominati per  un  anno  e  possono
essere confermati annualmente fino a che non abbiano compiuto  l'eta'
di 75 anni ». 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 dicembre 1928 - Anno VII 
 
                         VITTORIO EMANUELE. 
 
                                                            Belluzzo. 
 
  Visto, il Guardasigilli: Rocco. 
 
    Registrato alla Corte dei conti, addi' 12 gennaio 1929 - Anno VII 
 
    Atti del Governo, registro 280, foglio 112. - Sirovich.