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REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 827

Modificazioni all'art. 29 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, contenente norme per la liquidazione delle congrue al clero. (027U0827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 marzo 1928, n. 625 (in G.U. 10/04/1928, n. 85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-6-1927 al: 15-12-2009
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VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'ultimo comma dell'art. 29 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, è modificato come segue:

« Le norme contenute nel primo comma di questo articolo non sono applicabili ai vicari curati autonomi e indipendenti, i quali siano investiti di più benefici della stessa specie, oppure siano anche provvisti di benefici parrocchiali o canonicali. Però in questi casi non potrà essere concesso più di un secondo assegno, a titolo di supplemento di congrua, e il cumulo dei due assegni non potrà superare, insieme, il limite della congrua fissata per i parroci nei primi due casi, e quello stabilito pei canonici nel terzo caso. Per le spese di culto, invece, potranno essere accordati tanti distinti assegni quanti sono i benefici, allorché non vi siano altri enti o persone, che a ciò provvedano, come è stabilito per i parroci nel secondo comma di questo articolo ».