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REGIO DECRETO-LEGGE 12 maggio 1927, n. 827

Modificazioni all'art. 29 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13, contenente norme per la liquidazione delle congrue al clero. (027U0827)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/06/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 29 marzo 1928, n. 625 (in G.U. 10/04/1928, n. 85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal: 19-6-1927
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Veduto l'art. 29 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, numero 13; 
 
  Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100; 
 
  Udito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro  Ministro  Segretario  di  Stato  per  la
giustizia e gli affari di culto, di  concerto  col  Ministro  per  le
finanze; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'ultimo comma dell'art. 29 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n.
13, e' modificato come segue: 
 
  « Le norme contenute nel primo comma di questo  articolo  non  sono
applicabili ai vicari curati autonomi e indipendenti, i  quali  siano
investiti di piu' benefici della stessa specie,  oppure  siano  anche
provvisti di benefici parrocchiali o canonicali. Pero' in questi casi
non potra' essere concesso piu' di un secondo assegno,  a  titolo  di
supplemento di congrua, e  il  cumulo  dei  due  assegni  non  potra'
superare, insieme, il limite della congrua fissata per i parroci  nei
primi due casi, e quello stabilito pei canonici nel terzo  caso.  Per
le spese di culto, invece, potranno essere accordati  tanti  distinti
assegni quanti sono i benefici, allorche' non vi siano altri  enti  o
persone, che a cio' provvedano, come e' stabilito per i  parroci  nel
secondo comma di questo articolo ».